L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena in secondo grado. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 48272/2023) ci ricorda che l’accesso a questo rito processuale comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Analizziamo la decisione per comprendere i confini del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di accordo.
Il Caso: un Ricorso contro il Patteggiamento in Appello
Due imputati, dopo aver concordato la pena in secondo grado davanti alla Corte di Appello di Roma, hanno deciso di presentare ricorso in Cassazione avverso la sentenza. Essi lamentavano questioni che, di fatto, erano state oggetto di rinuncia proprio in virtù dell’accordo raggiunto con la Procura Generale.
La questione giunta all’attenzione della Suprema Corte era quindi chiara: è possibile contestare in Cassazione una sentenza frutto di un concordato in appello per motivi che erano stati implicitamente abbandonati con l’accordo stesso?
Limiti del Ricorso dopo un Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Gli Ermellini hanno richiamato un principio giurisprudenziale ormai pacifico e consolidato. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ricorribile in Cassazione solo per motivi molto specifici e circoscritti. Essi includono:
- Vizi nella formazione della volontà: Se la parte può dimostrare che la sua decisione di accedere al concordato è stata viziata (ad esempio, per errore, violenza o dolo).
- Irregolarità nel consenso del Procuratore Generale: Qualora il consenso della pubblica accusa sia stato espresso in modo non conforme alla legge.
- Difformità della pronuncia del giudice: Se la sentenza finale del giudice d’appello si discosta da quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha stabilito che le doglianze sollevate dai ricorrenti non rientravano in nessuna delle categorie ammissibili. Le loro lamentele riguardavano i motivi di appello originari, ai quali avevano implicitamente rinunciato aderendo al concordato, o la presunta mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (la cosiddetta “evidenza della prova”). La Cassazione ha ribadito che tali motivi sono preclusi, in quanto l’accordo sulla pena implica l’accettazione del giudizio di colpevolezza e la rinuncia a far valere altre censure.
Inoltre, per uno dei due ricorrenti, l’inammissibilità era ulteriormente rafforzata dalla sua esplicita rinuncia all’atto di impugnazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un accordo negoziale che, sebbene sottoposto al vaglio del giudice, cristallizza la posizione delle parti. Permettere un ricorso per motivi rinunciati svuoterebbe di significato l’istituto, trasformandolo in una mera tappa interlocutoria anziché in uno strumento di definizione del processo. La giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018) conferma questa linea interpretativa, volta a garantire certezza e stabilità alle decisioni processuali basate su un accordo.
La scelta di utilizzare una procedura de plano, ovvero senza udienza, sottolinea la manifesta inammissibilità dei ricorsi, evitando un ulteriore dispendio di risorse giudiziarie.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, chi sceglie la via del concordato in appello deve essere pienamente consapevole che sta compiendo una scelta processuale che limita drasticamente le successive possibilità di impugnazione. In secondo luogo, la decisione ribadisce la severità della Corte di Cassazione nel sanzionare i ricorsi palesemente inammissibili, non solo con la condanna alle spese processuali, ma anche con il pagamento di una somma significativa in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario, da esperire solo quando sussistono i presupposti di legge, e non uno strumento per rimettere in discussione accordi processuali liberamente sottoscritti.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, quali vizi nella formazione della volontà della parte, irregolarità nel consenso del Procuratore Generale o se la pronuncia del giudice è difforme dall’accordo raggiunto.
Quali sono i motivi per cui un ricorso contro una sentenza di concordato in appello è considerato inammissibile?
Secondo la sentenza, sono inammissibili le doglianze relative ai motivi a cui si è rinunciato con l’accordo (come quelli originariamente proposti in appello) o quelle relative alla mancata valutazione da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.).
Cosa succede se un imputato rinuncia formalmente al proprio atto di impugnazione?
Se un imputato rinuncia formalmente al proprio atto di impugnazione, il suo eventuale ricorso successivo è considerato inammissibile anche per questa ragione, indipendentemente dagli altri profili di inammissibilità legati alla natura del concordato in appello.