Concorso Trasporto Stupefacenti: La Responsabilità Penale del Passeggero
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 47774/2023 offre un importante chiarimento sul tema del concorso trasporto stupefacenti, specificando quando la semplice presenza di un passeggero a bordo di un veicolo possa integrare una condotta penalmente rilevante. Anche senza un ruolo attivo nell’acquisto o nell’occultamento della droga, la consapevolezza dello scopo illecito del viaggio e il supporto, anche solo psicologico, fornito al complice possono essere sufficienti per una condanna. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
Il Fatto: Un Viaggio Notturno per l’Approvvigionamento di Droga
Il caso ha origine dalla condanna di una donna per il reato di trasporto e detenzione di eroina e cocaina. L’imputata si trovava a bordo di un’autovettura, in qualità di passeggera, durante un viaggio notturno da Campobasso a San Severo, noto come luogo di acquisto di stupefacenti. Il veicolo era guidato da un coimputato che, secondo le indagini, aveva contatti telefonici con la mandante dell’operazione per organizzare il trasporto.
Al ritorno, l’auto è stata fermata dalle forze dell’ordine che hanno rinvenuto la sostanza stupefacente nascosta nel vano motore, oltre a una piccola quantità addosso alla passeggera. La donna si è sempre difesa sostenendo di essere all’oscuro della reale natura del viaggio e di non aver partecipato in alcun modo all’acquisto della droga.
La Decisione dei Giudici di Merito e il concorso trasporto stupefacenti
Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello hanno ritenuto l’imputata colpevole di concorso nel reato. Sebbene la Corte d’Appello abbia riqualificato il fatto come ipotesi di lieve entità (ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90), riducendo la pena, ha confermato l’impianto accusatorio. Secondo i giudici, la presenza della donna durante un lungo tragitto notturno, finalizzato all’approvvigionamento di droga, non poteva essere casuale. Hanno ritenuto che la sua partecipazione, seppur come semplice accompagnatrice, dimostrasse la consapevolezza delle ragioni del viaggio e costituisse un contributo concreto all’operazione, offrendo al conducente maggiore sicurezza e supporto psicologico.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione e un travisamento della prova. In sintesi, si contestava che:
- La sola osservazione dell’auto in partenza verso San Severo non provava che la droga fosse stata acquistata proprio in quel viaggio.
- Il rinvenimento dello stupefacente non dimostrava la conoscenza del trasporto da parte della passeggera.
- Non era emerso alcun contatto telefonico tra l’imputata e la mandante dell’operazione, a differenza del conducente.
Secondo la ricorrente, le sentenze di merito non avevano fornito una risposta adeguata a questi dubbi, limitandosi a ribadire una motivazione generica basata su presunzioni.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul concorso trasporto stupefacenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno ritenuto le censure difensive generiche e volte a una nuova e non consentita valutazione dei fatti.
Il Concetto di “Doppia Conforme” e il Travisamento della Prova
La Corte ha innanzitutto ribadito che, in presenza di una “doppia conforme” (due sentenze di merito con la stessa conclusione), il vizio di travisamento della prova può essere dedotto solo se macroscopico e manifesto, cosa non avvenuta nel caso di specie. La difesa, secondo gli Ermellini, non ha evidenziato un’illogicità manifesta nella motivazione, ma ha tentato di proporre una diversa interpretazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità.
La Prova del Contributo del Passeggero
Il punto cruciale della decisione risiede nella valutazione del contributo della passeggera. La Cassazione ha ritenuto logica e coerente la motivazione dei giudici di merito. La prova del concorso trasporto stupefacenti non derivava solo dal ritrovamento della droga, ma dalla valutazione complessiva delle circostanze, tra cui:
- I contatti telefonici tra il conducente e la mandante, che inquadravano il viaggio in un contesto criminale definito.
- La natura del viaggio: un lungo tragitto notturno senza una giustificazione alternativa plausibile fornita dall’imputata.
In questo quadro, la presenza della donna è stata interpretata come un contributo di supporto psicologico e di maggiore sicurezza per il conducente, rafforzando il suo proposito criminoso. L’assenza di contatti diretti tra lei e la mandante è stata ritenuta irrilevante, poiché la sua consapevolezza e il suo contributo concorrente potevano essere desunti dal contesto generale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza consolida un principio importante: nel concorso trasporto stupefacenti, la responsabilità penale non è limitata a chi materialmente acquista, vende o nasconde la sostanza. Anche un ruolo apparentemente passivo, come quello del passeggero, può integrare il concorso nel reato se si dimostra che la persona era consapevole dello scopo illecito e la sua presenza ha fornito un contributo, anche solo morale o psicologico, alla realizzazione del crimine. La mancanza di una spiegazione alternativa credibile sul perché si partecipi a un viaggio anomalo può diventare un elemento a carico dell’imputato, valutato dal giudice insieme a tutte le altre prove.
Essere semplicemente un passeggero in un’auto che trasporta droga è sufficiente per una condanna per concorso nel reato?
No, non automaticamente. Tuttavia, può esserlo se viene dimostrato che il passeggero era consapevole dello scopo illecito del viaggio e che la sua presenza ha fornito un contributo, anche solo sotto forma di supporto psicologico o di maggiore sicurezza per il conducente, rafforzando così l’intento criminale.
Cosa intende la Corte per supporto psicologico nel concorso trasporto stupefacenti?
Per supporto psicologico si intende un contributo che, pur non essendo materiale, rafforza il proposito criminoso del complice. Nel caso specifico, la presenza di un accompagnatore durante un lungo e rischioso viaggio notturno finalizzato all’acquisto di droga è stata vista come un modo per offrire al conducente maggiore sicurezza e sostegno morale nell’esecuzione dell’illecito.
In assenza di prove dirette, come un contatto telefonico con i fornitori, come si può dimostrare il concorso del passeggero?
La prova può essere desunta logicamente da un insieme di elementi indiziari. La Corte ha ritenuto che la partecipazione a un viaggio lungo e in orario notturno, senza una giustificazione plausibile, unita al contesto criminale generale (in questo caso, i contatti del conducente con la mandante), fosse sufficiente a dimostrare la consapevolezza e il contributo concorrente del passeggero, anche senza prove di un suo coinvolgimento diretto nei contatti.