La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46172 del 2023, offre un’importante analisi sui criteri utilizzati per distinguere tra detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e la destinazione allo spaccio. Anche in presenza di un quantitativo modesto, una serie di indizi possono condurre a una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Questo caso esamina come il contesto, le modalità di occultamento e il numero di dosi ricavabili siano elementi decisivi nella valutazione del giudice.
I fatti del caso
Un uomo veniva condannato in primo grado e in appello per aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana. La droga, per un peso netto di 6,125 grammi e da cui era possibile ricavare 9 dosi, era suddivisa in due involucri. L’imputato era stato fermato in una nota zona di spaccio della città.
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la piccola quantità detenuta dovesse essere considerata per uso personale, configurando al massimo un illecito amministrativo. Inoltre, venivano contestati il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonché il diniego delle attenuanti specifiche e generiche.
Gli indizi della destinazione allo spaccio
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. Il punto centrale della sentenza riguarda la valutazione degli elementi indiziari che, nel loro complesso, dimostrano la destinazione allo spaccio della sostanza. I giudici hanno sottolineato che non è solo la quantità a contare, ma l’insieme delle circostanze oggettive e soggettive.
I criteri valorizzati dalla Corte
I seguenti elementi sono stati considerati indicativi dell’intento di cedere la droga a terzi:
- Numero di dosi: Il possesso di un numero di dosi (nove in questo caso) superiore al fabbisogno personale immediato è un primo, importante segnale.
- Modalità di confezionamento: La suddivisione della sostanza in più involucri separati è una pratica tipica di chi prepara le dosi per la vendita.
- Luogo del controllo: Essere sorpresi in una zona conosciuta come ‘piazza di spaccio’ costituisce un forte indizio contestuale.
- Modalità di occultamento: Nascondere la droga sotto la cintura, anziché in tasca, suggerisce la volontà di eludere controlli più superficiali, una cautela tipica di chi svolge attività illecite.
- Condizione soggettiva: Lo stato di disoccupazione dell’imputato è stato ritenuto un elemento ulteriore per escludere che avesse i mezzi per acquistare quel quantitativo per mero consumo personale.
Il diniego della ‘particolare tenuità del fatto’ e delle attenuanti
La difesa aveva richiesto l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità dell’offesa. La Cassazione ha chiarito che, sebbene le sole denunce a carico non possano provare l’abitualità del reato, i giudici di merito avevano espresso un giudizio implicito di gravità del fatto, incompatibile con la tenuità. La presenza in una piazza di spaccio e il numero di dosi possedute sono stati elementi sufficienti a escludere questo beneficio.
Anche la richiesta di attenuanti è stata respinta. In particolare, per l’attenuante del danno di ‘speciale tenuità’, la Corte ha precisato che la valutazione non deve limitarsi al mero lucro, ma deve considerare la gravità complessiva dell’evento. Commerciare droga in un’area di spaccio, alimentandone l’esistenza, è un fatto di per sé grave e non connotato da speciale tenuità.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: la valutazione sulla destinazione della sostanza stupefacente è un giudizio di merito, basato su una pluralità di parametri. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è logica, non contraddittoria e coerente con le risultanze investigative. La difesa non può proporre in Cassazione una semplice rilettura alternativa dei fatti, ma deve dimostrare un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che il discorso giustificativo della Corte d’Appello fosse del tutto congruo, avendo analizzato in modo completo tutti gli indizi che, letti congiuntamente, conducevano a una sola conclusione: la destinazione allo spaccio.
Conclusioni
Questa sentenza conferma che la lotta al traffico di stupefacenti si basa su un’analisi attenta e complessiva delle circostanze. La semplice esiguità del quantitativo non è sufficiente a garantire l’impunità o a qualificare il fatto come mero uso personale. Le modalità di detenzione, il luogo e la situazione personale dell’imputato diventano elementi cruciali che il giudice deve ponderare per accertare la reale finalità del possesso. La decisione sottolinea l’importanza della logicità e coerenza della motivazione del giudice di merito nel delineare il confine, talvolta sottile, tra consumo e spaccio.
Quali elementi trasformano la detenzione di droga da uso personale a reato di spaccio?
Secondo la Corte, non è solo la quantità a determinare il reato, ma un insieme di indizi. Tra questi, il numero di dosi superiore al fabbisogno personale, la suddivisione in involucri, il ritrovamento in una nota ‘piazza di spaccio’, le specifiche modalità di occultamento e la condizione economica del soggetto.
La piccola quantità di droga è sufficiente per ottenere il riconoscimento della ‘particolare tenuità del fatto’?
No, non necessariamente. La valutazione della tenuità del fatto non si basa solo sulla quantità, ma considera la gravità complessiva della condotta. Il fatto di trovarsi in una zona di spaccio con più dosi pronte alla vendita è stato ritenuto incompatibile con la particolare tenuità, anche a fronte di un quantitativo non elevato.
Precedenti denunce di polizia possono essere usate per negare la non punibilità per ‘particolare tenuità’?
La Corte chiarisce che la sola presenza di denunce o ‘precedenti di polizia’ non è sufficiente a provare l’abitualità della condotta, requisito che esclude la non punibilità. Tuttavia, il beneficio può essere negato sulla base di altre considerazioni relative alla gravità complessiva del fatto specifico.