L’ordinanza n. 29633/2023 della Corte di Cassazione affronta una questione cruciale nel diritto del lavoro: il diritto al cosiddetto terzo elemento contrattuale per i lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro è stato trasformato in un rapporto a tempo indeterminato. La Corte ha stabilito un principio importante, differenziando la posizione di questi lavoratori da quella di coloro che erano già assunti a tempo indeterminato prima della modifica contrattuale.
I Fatti del Caso: La Controversia sull’Elemento Retributivo
Un gruppo di lavoratori di un’azienda di trasporti, assunti con contratto di formazione e lavoro prima del 1997 e successivamente stabilizzati, aveva richiesto il pagamento di una voce retributiva accessoria denominata “terzo elemento”. Questo emolumento era stato soppresso da un contratto collettivo nazionale (CCNL) del 1997, il quale, tuttavia, ne aveva garantito il mantenimento solo per i dipendenti che, a quella data, erano già in forza con un contratto a tempo indeterminato.
Sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano dato ragione ai lavoratori. Secondo i giudici di merito, il periodo di formazione doveva essere computato nell’anzianità di servizio totale, rendendo illegittima la loro esclusione dal beneficio e creando una discriminazione ingiustificata.
L’azienda, non condividendo tale interpretazione, ha proposto ricorso in Cassazione.
Il “terzo elemento contrattuale” e la conversione del contratto
La questione giuridica ruota attorno all’interpretazione degli effetti della trasformazione di un contratto di formazione in un contratto a tempo indeterminato. La legge prevede che il periodo di formazione sia valido ai fini dell’anzianità di servizio. Questo significa, ad esempio, che conta per il calcolo degli scatti di anzianità.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha specificato che questo principio non si estende automaticamente a tutti gli istituti contrattuali. Nel caso specifico, il terzo elemento contrattuale era una voce retributiva che i lavoratori in formazione non avevano mai percepito.
La Decisione della Corte di Cassazione e le motivazioni
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’azienda, ribaltando le decisioni dei gradi precedenti. Secondo gli Ermellini, la clausola del CCNL che salvaguardava il “terzo elemento” solo per i già assunti a tempo indeterminato era legittima e non discriminatoria.
Le motivazioni della Corte si basano su alcuni punti fondamentali:
- Assenza di un diritto quesito: I lavoratori in formazione, al momento della soppressione dell’emolumento, non avevano mai ricevuto tale pagamento. Pertanto, non potevano vantare un “diritto quesito”, cioè un diritto già acquisito da preservare. La loro situazione non era comparabile a quella dei colleghi a tempo indeterminato che, senza la clausola di salvaguardia, avrebbero subito una decurtazione improvvisa della loro retribuzione.
- Il lavoratore trasformato è un “neo-assunto”: Sebbene l’anzianità di servizio maturata nel periodo formativo venga riconosciuta, per tutto il resto il lavoratore il cui contratto viene trasformato deve essere considerato come un “neo-assunto”. Questo significa che il suo rapporto di lavoro è regolato dalle condizioni contrattuali in vigore al momento della stabilizzazione, non da quelle precedenti.
- Finalità della norma contrattuale: La clausola del CCNL non mirava a discriminare, ma a proteggere i livelli retributivi di chi già godeva di quel beneficio, evitando un peggioramento economico. L’esigenza di tutela non si poneva per i lavoratori in formazione, che non avevano mai percepito quella specifica voce salariale.
Le conclusioni
L’ordinanza della Cassazione chiarisce che il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante un contratto di formazione non comporta un’equiparazione totale e retroattiva alla posizione dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato. Le parti collettive possono legittimamente prevedere trattamenti differenti per tutelare diritti acquisiti, senza che ciò costituisca una violazione del principio di non discriminazione. Per i lavoratori, ciò significa che la trasformazione del contratto comporta l’applicazione delle condizioni economiche e normative vigenti in quel momento, senza poter rivendicare elementi retributivi soppressi in passato e mai percepiti.
La trasformazione di un contratto di formazione e lavoro in uno a tempo indeterminato dà automaticamente diritto a tutte le voci retributive dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato?
No. Secondo la Corte, il lavoratore il cui contratto viene trasformato è soggetto alle condizioni contrattuali vigenti al momento della trasformazione. Non acquisisce automaticamente il diritto a voci retributive che sono state soppresse in passato e che non ha mai percepito, anche se tali voci sono state mantenute per chi era già dipendente a tempo indeterminato.
Il periodo di formazione e lavoro conta ai fini dell’anzianità di servizio?
Sì. Il periodo di formazione è computato nell’anzianità di servizio, ad esempio per la maturazione degli scatti di anzianità o di altri benefici connessi alla durata del rapporto. Tuttavia, questo non significa che il rapporto di lavoro si consideri a tempo indeterminato sin dall’inizio per tutti gli altri aspetti.
È discriminatorio un accordo collettivo che sopprime una voce retributiva ma la mantiene solo per i lavoratori che già la percepivano?
No, non è discriminatorio. La Corte ha stabilito che una tale clausola è legittima perché mira a tutelare un diritto acquisito e a prevenire un’improvvisa decurtazione dello stipendio per chi già beneficiava di quell’emolumento. La situazione dei lavoratori in formazione, che non avevano mai percepito tale voce, non è comparabile e quindi un trattamento differenziato è giustificato.