L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23027 del 28 luglio 2023 segna un punto fondamentale in materia di immigrazione, chiarendo l’ammissibilità di una domanda reiterata basata su nuovi elementi per la protezione speciale. Questa decisione interviene su un tema delicato, quello delle seconde possibilità per chi cerca protezione in Italia, e stabilisce che i tribunali devono entrare nel merito della richiesta, senza fermarsi a ostacoli procedurali. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
Il Caso: Una Richiesta di Protezione Inizialmente Respinta
Un cittadino straniero, dopo aver ricevuto un diniego a una prima domanda di protezione internazionale, ne presenta una seconda (reiterata). A sostegno di questa nuova istanza, adduce elementi nuovi non presenti nella precedente: documentazione sanitaria attestante un disturbo depressivo e una patologia polmonare, oltre a prove del suo percorso di integrazione in Italia, come la partecipazione al servizio civile e a corsi di formazione professionale.
La Commissione Territoriale dichiara l’inammissibilità della domanda, ritenendo che i nuovi elementi non fossero sufficienti a giustificare una forma di protezione internazionale. Il richiedente si oppone davanti al Tribunale di Brescia, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione speciale.
La Decisione del Tribunale e i Motivi del Ricorso
Il Tribunale di Brescia rigetta l’opposizione, confermando l’inammissibilità della domanda. Secondo il giudice di primo grado, la richiesta di protezione speciale non poteva essere esaminata in quella sede perché la valutazione dei presupposti non era mai stata svolta dall’autorità amministrativa competente, ovvero il Questore. In pratica, il Tribunale ha ritenuto di non poter decidere su una forma di protezione su cui l’amministrazione non si era ancora pronunciata.
Contro questa decisione, il richiedente propone ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale abbia violato la legge. Il ricorrente argomenta che, nel giudizio di impugnazione di un diniego, il giudice non si limita a controllare la legittimità dell’atto amministrativo, ma deve accertare l’esistenza del diritto soggettivo del richiedente a una delle forme di protezione previste, inclusa quella speciale.
L’Analisi della Cassazione sulla domanda di protezione speciale
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassando con rinvio la decisione del Tribunale di Brescia. Il ragionamento della Suprema Corte è chiaro e si fonda su un principio cardine: l’oggetto del giudizio in materia di protezione internazionale è l’accertamento di un diritto soggettivo, non la legittimità di un atto amministrativo.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ribadisce un orientamento già consolidato (cfr. Cass. 6374/2022 e Cass. 37275/2022), affermando che le domande reiterate di protezione internazionale, anche se successive all’entrata in vigore del D.L. 130/2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi che riguardano i presupposti per la protezione speciale.
Il Tribunale, quindi, ha commesso un errore nel ritenere inammissibile la domanda. Avrebbe dovuto, al contrario, esaminare nel merito la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, inclusa quella speciale, anche se la Commissione Territoriale non l’aveva fatto. La competenza a valutare tali presupposti, infatti, appartiene alla Commissione e, di conseguenza, al giudice che ne esamina l’operato. Il fatto che in caso di diniego gli atti vengano trasmessi al Questore per il rilascio del permesso non sposta la competenza della valutazione iniziale.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ha un’implicazione pratica di grande rilievo. Stabilisce che un richiedente asilo può presentare una nuova domanda di protezione anche solo sulla base di elementi sopravvenuti che integrano i requisiti per la protezione speciale (come un grave stato di salute o un consolidato percorso di integrazione sociale). Il giudice investito della questione non può dichiarare l’inammissibilità per motivi procedurali, ma ha l’obbligo di esaminare la domanda nel merito, accertando se il richiedente abbia o meno diritto a tale forma di protezione. Si tratta di una vittoria per il principio di effettività della tutela dei diritti fondamentali della persona.
È possibile presentare una nuova domanda di protezione basata unicamente su elementi nuovi rilevanti per la protezione speciale?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che le domande reiterate di protezione internazionale sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, come definito dall’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Se la Commissione Territoriale non valuta i presupposti per la protezione speciale, il Tribunale può farlo in sede di impugnazione?
Sì, il Tribunale ha l’obbligo di pronunciarsi nel merito. L’oggetto del giudizio è l’accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione, e ciò include la valutazione dei presupposti per la protezione speciale, anche se non esaminati in precedenza dall’autorità amministrativa.
Qual è l’oggetto del giudizio quando si impugna un provvedimento di inammissibilità di una domanda reiterata?
L’oggetto del giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, ma l’esistenza stessa del diritto del ricorrente a ottenere una delle forme di protezione previste dalla legge, compresa la protezione complementare come quella speciale.