Disturbo della Quiete: la Cassazione Conferma, Senza Querela Non C’è Reato
Con la recente sentenza n. 32256 del 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso di disturbo della quiete pubblica, riaffermando un principio fondamentale introdotto dalla Riforma Cartabia: per questo reato è ormai indispensabile la querela della persona offesa. L’assenza di questo atto fondamentale rende l’azione penale improcedibile e qualsiasi condanna emessa nulla. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva condannato un’imputata al pagamento di 300,00 euro di ammenda per la violazione dell’articolo 659 del codice penale, ovvero per aver disturbato le occupazioni o il riposo delle persone. Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e la questione del disturbo della quiete
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si basava su tre argomentazioni principali:
- Violazione processuale: Il motivo principale, e quello che si rivelerà decisivo, era la violazione dell’articolo 529 del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che l’azione penale avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile per mancanza di querela, in seguito alle modifiche introdotte dalla cosiddetta “Riforma Cartabia” al regime di procedibilità del reato di disturbo della quiete.
- Irregolarità tecniche: Si contestava l’inosservanza delle norme relative alla misurazione dell’inquinamento acustico, poiché l’attrezzatura fonometrica non sarebbe stata correttamente tarata.
- Vizio di motivazione: Infine, si lamentava la mancata valutazione del “rumore residuo” (dovuto al contesto dell’emergenza Covid), che avrebbe alterato i risultati delle misurazioni fonometriche.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, considerandolo assorbente rispetto agli altri. Gli Ermellini hanno innanzitutto ribadito la consolidata distinzione giurisprudenziale in materia di rumori molesti:
- Illecito amministrativo (Legge n. 447/1995): Si configura quando vi è il semplice superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti dalla normativa specifica.
- Reato ex art. 659, comma 1, c.p.: Sussiste quando un’attività o un mestiere rumoroso vengono esercitati eccedendo le normali modalità, con una condotta idonea a turbare la quiete pubblica, ovvero un numero indeterminato di persone.
- Reato ex art. 659, comma 2, c.p.: Ricorre quando si violano specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell’Autorità che regolano l’esercizio di quel mestiere (diverse dai limiti di emissione sonora).
Nel caso specifico, l’imputazione non faceva riferimento alla violazione di precise disposizioni normative o di prescrizioni, ma alla generica turbativa della quiete. Pertanto, la fattispecie doveva essere inquadrata nel primo comma dell’articolo 659 c.p.
È qui che interviene la novità legislativa: il Decreto Legislativo 150/2022 (Riforma Cartabia) ha modificato l’articolo 659 c.p., stabilendo che l’ipotesi prevista dal primo comma è ora procedibile a querela della persona offesa. Poiché nel processo in esame mancava tale querela, veniva a mancare una condizione essenziale per la procedibilità dell’azione penale. Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe potuto emettere una sentenza di condanna.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità. Questa decisione ha un’importante implicazione pratica: per i casi di disturbo della quiete che non integrano la violazione di specifiche norme amministrative, ma si configurano come un superamento della normale tollerabilità ai danni della collettività, l’azione penale non può più partire d’ufficio. È necessario che una delle persone disturbate si attivi e presenti una formale querela. Senza questo atto, l’autore del rumore non potrà essere processato penalmente, e l’eventuale procedimento avviato dovrà essere archiviato.
Per il reato di disturbo della quiete pubblica è sempre necessaria una querela?
Sì, secondo quanto stabilito dalla sentenza e in applicazione della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), per il reato previsto dal primo comma dell’art. 659 del codice penale, è necessaria la querela della persona offesa come condizione di procedibilità.
Cosa succede se una persona viene condannata per disturbo della quiete in assenza di querela?
Come dimostra questo caso, la condanna è illegittima e deve essere annullata. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio, chiudendo definitivamente il procedimento, poiché mancava un presupposto fondamentale per poterlo celebrare.
Qual è la differenza tra l’illecito amministrativo per rumore e il reato di disturbo della quiete?
L’illecito amministrativo si configura con il semplice superamento dei limiti di emissione sonora fissati dalla legge. Il reato di disturbo della quiete (art. 659, comma 1, c.p.), invece, si verifica quando un’attività rumorosa supera le normali modalità di esercizio ed è idonea a turbare la tranquillità di un numero indeterminato di persone, ledendo la quiete pubblica.