Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 33104/2024) offre un importante chiarimento sui criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena per la seconda volta. Nell’analizzare il caso di un’imputata con una precedente condanna a pena pecuniaria, la Suprema Corte ha stabilito un principio fondamentale: nel calcolo del cumulo per verificare il superamento del limite dei due anni, non si deve tener conto delle pene pecuniarie pregresse. Questa decisione rafforza un orientamento giurisprudenziale favorevole all’imputato e delinea con precisione i confini applicativi di questo istituto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per illecita detenzione di sostanze stupefacenti. La Corte di Appello di Messina, pur rideterminando la pena in un anno e dieci mesi di reclusione e 8.000 euro di multa, aveva negato all’imputata il beneficio della sospensione condizionale. La ragione del diniego risiedeva in una precedente condanna, con decreto penale, per furto aggravato, che aveva comportato l’applicazione di una pena pecuniaria (convertita da una pena detentiva) di 22.750 euro, anch’essa sospesa.
L’imputata, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di Appello avesse erroneamente considerato la precedente pena pecuniaria nel valutare la possibilità di concedere una seconda sospensione, violando così gli articoli 163 e 164 del codice penale.
La Seconda Sospensione Condizionale della Pena e il Cumulo
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione dell’articolo 164, ultimo comma, del codice penale. Questa norma consente al giudice di concedere la sospensione condizionale per una seconda volta, a condizione che la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163 (generalmente due anni di pena detentiva).
La Corte di Appello aveva erroneamente sommato la nuova pena detentiva (un anno e dieci mesi) con l’equivalente detentivo della precedente pena pecuniaria, superando così il limite di legge e negando il beneficio. Il ricorso sosteneva, invece, che il cumulo dovesse riguardare esclusivamente le pene detentive.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente al punto della sospensione condizionale. Gli Ermellini hanno aderito all’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui, ai fini della determinazione del limite dei due anni per la seconda concessione del beneficio, si deve tener conto solo della pena detentiva.
La Corte ha chiarito che la formulazione dell’art. 163 c.p., introdotta dalla legge n. 145 del 2004, è chiara nel riferirsi esclusivamente alla pena detentiva. Di conseguenza, anche nell’ipotesi di cumulo prevista dall’art. 164 c.p., non si deve conteggiare la pena pecuniaria, né l’equivalente della stessa calcolato tramite il meccanismo del ragguaglio previsto dall’art. 135 c.p. Non sussiste, a tal fine, alcuna differenza tra una pena originariamente pecuniaria e una divenuta tale per effetto di sostituzione.
La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad un’altra sezione della Corte di Appello di Messina, che dovrà riesaminare la richiesta di sospensione attenendosi a questo principio di diritto. La Corte ha precisato che l’affermazione della responsabilità penale dell’imputata è invece passata in cosa giudicata e non è più in discussione.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio di garanzia fondamentale in materia di sospensione condizionale della pena. Impedire che le pene pecuniarie pregresse ostacolino la concessione di un secondo beneficio per pene detentive contenute entro i limiti di legge risponde a una logica di proporzionalità e favorisce il percorso di risocializzazione del condannato. La sentenza chiarisce che il legislatore, nel riformare l’istituto, ha inteso concentrare l’attenzione sulla gravità delle sanzioni restrittive della libertà personale, escludendo dal calcolo del cumulo le sanzioni di natura patrimoniale. Questa interpretazione garantisce un’applicazione più equa e coerente dell’istituto, evitando automatismi pregiudizievoli per l’imputato.
È possibile ottenere una seconda sospensione condizionale della pena se si ha già una precedente condanna?
Sì, è possibile. L’articolo 164 del codice penale permette al giudice di concedere una seconda sospensione a condizione che la nuova pena, cumulata con quella della precedente condanna, non superi i limiti di legge (generalmente due anni).
Ai fini della seconda sospensione condizionale della pena, una precedente condanna a pena solo pecuniaria va sommata alla nuova pena detentiva?
No. Secondo la Corte di Cassazione, per calcolare se si superi il limite massimo di due anni, si deve tener conto solo delle pene detentive. Le precedenti condanne a pene pecuniarie (multe o ammende) non devono essere incluse nel cumulo.
Cosa succede se la Corte di Cassazione annulla una sentenza solo su un punto specifico come la sospensione della pena?
In questo caso, la parte della sentenza relativa alla responsabilità penale dell’imputato diventa definitiva (passa in ‘cosa giudicata’). Il processo viene rinviato a un altro giudice (in questo caso, un’altra sezione della Corte di Appello) che dovrà decidere nuovamente solo sul punto annullato, attenendosi ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione.