Deducibilità TFM amministratori: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito chiarimenti cruciali sulla deducibilità TFM amministratori, affrontando il caso di una società a cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’accantonamento in un anno fiscale in cui non erano stati corrisposti compensi. La decisione conferma che la deduzione è legittima, a patto che il diritto all’indennità sia stabilito da un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I fatti di causa
Una società operante nel settore alberghiero si è vista notificare un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio contestava l’indebita deduzione di accantonamenti per il Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) a favore dei propri amministratori per un importo complessivo di circa 67.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2010. La motivazione del Fisco era semplice: poiché in quell’anno non erano stati corrisposti compensi agli amministratori, non potevano esserci quote di T.F.M. da accantonare e dedurre.
Di conseguenza, l’Agenzia riprendeva a tassazione l’importo e accertava un maggior reddito, imputandolo pro quota alle socie della società. Sia la società che le socie hanno impugnato gli atti impositivi, ottenendo ragione sia in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale, sia in appello, presso la Commissione Tributaria Regionale, che rigettava il gravame dell’Ufficio.
Il ricorso per Cassazione e la questione della deducibilità TFM amministratori
L’Agenzia delle Entrate non si è arresa e ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione e falsa applicazione dell’articolo 105 del T.U.I.R. Secondo la tesi dell’amministrazione finanziaria, la disciplina del T.F.M. degli amministratori dovrebbe seguire le stesse, rigide limitazioni previste per il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) dei lavoratori subordinati.
In pratica, l’Agenzia sosteneva che l’accantonamento annuale deducibile non potesse superare l’importo della retribuzione annuale divisa per il coefficiente 13,5. In assenza di una retribuzione, come nel caso di specie, non sarebbe stato possibile determinare un accantonamento deducibile. L’errore della Commissione Tributaria Regionale, secondo il Fisco, sarebbe stato quello di non aver applicato questa regola.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, definendolo in parte inammissibile e in parte infondato, e ha consolidato principi fondamentali in materia di deducibilità TFM amministratori.
I giudici hanno innanzitutto chiarito che non esiste alcuna norma che obblighi le società ad applicare al T.F.M. degli amministratori le stesse forme di calcolo previste dall’art. 2120 del codice civile per il T.F.R. dei dipendenti. Le due figure professionali e i relativi trattamenti di fine rapporto hanno nature e discipline distinte.
Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra principio di competenza e principio di cassa. La Corte ha ribadito che, ai sensi degli articoli 17 e 105 del T.U.I.R., le quote di T.F.M. possono essere dedotte in ciascun esercizio secondo il principio di competenza, ma a due condizioni imprescindibili:
- La previsione del T.F.M. deve risultare da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto di amministrazione.
- Tale atto deve specificare chiaramente l’importo dell’indennità.
In assenza di questi requisiti, si applica il principio di cassa (art. 95, comma 5, T.U.I.R.), e il costo diventa deducibile solo nell’esercizio in cui viene effettivamente pagato.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la Commissione Tributaria Regionale aveva accertato che il diritto all’indennità derivava direttamente dallo statuto sociale (art. 6 dei patti sociali), un atto con data certa anteriore. L’Agenzia delle Entrate, nel suo ricorso, non aveva contestato adeguatamente questo accertamento, introducendo la questione della mancanza di data certa come un profilo di censura nuovo e, pertanto, inammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione conferma un orientamento ormai consolidato e offre preziose indicazioni operative per le società. La deducibilità per competenza degli accantonamenti al T.F.M. non è legata alla corresponsione di un compenso annuale, ma alla formalizzazione preventiva del diritto all’indennità. Per garantire la legittima deduzione fiscale, è fondamentale che le società deliberino l’erogazione del T.F.M. con un atto (come una delibera assembleare o una clausola statutaria) avente data certa e che ciò avvenga prima dell’inizio del mandato degli amministratori beneficiari. In caso contrario, il costo potrà essere dedotto solo al momento del pagamento, con conseguenze fiscali e finanziarie potenzialmente svantaggiose.
È possibile dedurre l’accantonamento per il T.F.M. degli amministratori anche se in un anno non è stato pagato alcun compenso?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la deduzione dell’accantonamento per T.F.M. è possibile anche in assenza di un compenso annuale, a condizione che il diritto all’indennità risulti da un atto scritto con data certa, anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi l’importo.
Quali sono le condizioni per la deducibilità TFM amministratori secondo il principio di competenza?
Per dedurre le quote di T.F.M. secondo il principio di competenza, è necessario che la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto di amministrazione e che tale atto specifichi anche l’importo dell’indennità.
Le regole per il calcolo del T.F.R. dei dipendenti si applicano anche al T.F.M. degli amministratori?
No. La Corte di Cassazione ha escluso che le limitazioni e le modalità di calcolo previste per il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) dei lavoratori dipendenti (art. 2120 cod. civ.) si applichino automaticamente al Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) degli amministratori, in quanto non esiste una norma di legge che lo imponga.