Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato con forza un principio cruciale nel diritto penale tributario: la confisca per equivalente del profitto derivante dal reato di omesso versamento di ritenute è una misura obbligatoria e non discrezionale. La decisione sottolinea come il giudice, anche in sede di rinvio, sia strettamente vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, senza possibilità di rimetterli in discussione.
I Fatti: Un Iter Giudiziario Complesso
Il caso ha origine dalla condanna, tramite patteggiamento, di un imprenditore per il reato di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000. L’accusa era di non aver versato, entro la scadenza prevista, le ritenute d’imposta operate sui redditi dei dipendenti e dei lavoratori autonomi della sua società per un ammontare complessivo di oltre 150.000 euro.
Il Tribunale di primo grado, pur applicando la pena concordata, aveva omesso di disporre la confisca del profitto del reato. Il Procuratore Generale aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l’obbligatorietà di tale misura. La Suprema Corte, in una prima pronuncia, aveva accolto il ricorso, annullato la sentenza sul punto e rinviato il caso al Tribunale per un nuovo giudizio limitato alla statuizione sulla confisca.
Sorprendentemente, nel giudizio di rinvio, il Tribunale ha nuovamente negato la confisca. La motivazione addotta era che, dall’esame di documentazione come il concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento, l’imputato non avrebbe tratto alcun vantaggio economico personale dalla commissione del reato. Contro questa decisione, la Procura ha presentato un nuovo ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dei principi di diritto fissati dalla stessa Corte.
Il Principio di Diritto sulla Confisca per Equivalente
La Corte di Cassazione, accogliendo il secondo ricorso, ha censurato duramente la decisione del giudice di rinvio. Il punto centrale della sentenza ruota attorno all’art. 627, comma 3, del codice di procedura penale, che impone al giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza della Cassazione per ogni questione di diritto già decisa.
La Suprema Corte aveva già stabilito che:
- La confisca per equivalente è una misura obbligatoria per i reati tributari come l’omesso versamento di ritenute.
- Il profitto del reato, in questi casi, è costituito dal cosiddetto “risparmio di imposta”, ovvero coincide esattamente con l’importo delle ritenute non versate all’Erario.
Di conseguenza, il Tribunale non aveva alcuna discrezionalità nel riesaminare la sussistenza di un profitto o la necessità della confisca, essendo questi punti di diritto già stati risolti. Il suo unico compito era quello di procedere alla quantificazione esatta della somma da confiscare e ordinarne l’applicazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno chiarito che la confisca prevista dall’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 ha la natura di una vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta o alla colpevolezza dell’autore, ma finalizzata a privare il reo del beneficio economico tratto dall’illecito. È una misura che deve essere disposta anche in assenza di un sequestro preventivo e persino nelle sentenze di patteggiamento.
La Corte ha specificato che l’argomentazione del Tribunale, secondo cui l’imputato non avrebbe ottenuto un vantaggio economico personale, è irrilevante. Il profitto del reato è il risparmio di spesa ottenuto dalla società, che non ha versato le imposte dovute. La confisca per equivalente, per sua natura, interviene quando non è possibile aggredire il profitto diretto e colpisce altri beni nella disponibilità del condannato, fino a concorrenza del valore di tale profitto. Il giudice del rinvio, quindi, ha violato la legge effettuando un giudizio di merito che gli era precluso.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con un nuovo annullamento con rinvio, affinché il Tribunale, in diversa composizione, proceda finalmente a disporre la confisca. Le implicazioni pratiche di questa decisione sono significative. Viene rafforzata la natura inderogabile e automatica della confisca per equivalente nei reati fiscali. Per gli amministratori e legali rappresentanti di società, ciò significa che l’omesso versamento di ritenute comporta non solo una sanzione penale, ma anche la quasi certezza di subire un’aggressione patrimoniale personale per un valore pari all’imposta evasa. La difficoltà finanziaria dell’impresa, come ricordato dalla Corte, non costituisce una valida causa di giustificazione.
La confisca per equivalente è sempre obbligatoria in caso di omesso versamento di ritenute?
Sì, la sentenza conferma che la confisca per equivalente del profitto del reato è una misura obbligatoria per il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000), anche in caso di patteggiamento.
Cosa si intende per “profitto del reato” nel caso di omesso versamento di imposte?
Il profitto del reato si identifica con il “risparmio di imposta”, ovvero l’esatto ammontare delle ritenute che dovevano essere versate e non lo sono state. Non è necessario dimostrare un arricchimento personale dell’imputato.
Il giudice del rinvio può riesaminare un punto di diritto già deciso dalla Corte di Cassazione?
No. In base all’art. 627, comma 3, del codice di procedura penale, il giudice a cui il caso è rinviato dalla Cassazione ha l’obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte per ogni questione di diritto con essa decisa. Nel caso specifico, non poteva rimettere in discussione l’obbligatorietà della confisca.