L’istituto della improcedibilità appello, introdotto dall’art. 344 bis del codice di procedura penale, ha fissato termini precisi per la durata dei giudizi di secondo grado, con l’obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta applicazione di questa norma, chiarendo quando un ricorso basato su tale presupposto risulti del tutto infondato e, di conseguenza, inammissibile.
I Fatti del Caso
Due imputati, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso per Cassazione. Il loro unico motivo di doglianza si basava sulla presunta violazione dell’art. 344 bis c.p.p., sostenendo che fosse decorso il termine massimo per la definizione del giudizio di appello. Secondo la loro tesi, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile.
La Decisione della Corte e l’improcedibilità appello
La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una semplice ma cruciale constatazione: il termine di improcedibilità non era affatto scaduto al momento della pronuncia della sentenza d’appello. Di conseguenza, il ricorso non solo era infondato, ma manifestamente tale, portando a una condanna per i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione della Corte risiede in una precisa analisi cronologica e giuridica. I giudici hanno evidenziato che:
- Applicabilità della norma: La regola sull’improcedibilità si applicava correttamente al caso in esame, poiché l’impugnazione originaria era stata presentata dopo il 4 ottobre 2021.
- Calcolo del termine: Il termine massimo per la conclusione del giudizio di appello era fissato per il 25 maggio 2025.
- Tempestività della sentenza: La Corte d’Appello aveva emesso la sua sentenza il 14 aprile 2025, quindi ben prima della scadenza del termine di improcedibilità.
Poiché la condizione essenziale per l’applicazione dell’istituto – ovvero il decorso del tempo senza una decisione – non si era verificata, il motivo di ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha ribadito che invocare una causa di improcedibilità prima che questa si sia materialmente concretizzata costituisce un abuso del diritto di impugnazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza funge da monito per la prassi legale. Dimostra che il ricorso all’istituto dell’improcedibilità appello deve basarsi su un’attenta e corretta verifica dei presupposti temporali. Presentare un ricorso basato su un termine non ancora scaduto non solo è un’azione legale destinata al fallimento, ma espone anche l’imputato a conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. La decisione rafforza il principio secondo cui gli strumenti processuali devono essere utilizzati con rigore e cognizione di causa, evitando argomentazioni pretestuose che non trovano riscontro nella realtà procedurale.
In questo caso, perché il ricorso basato sull’improcedibilità dell’appello è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il termine di legge per definire il giudizio d’appello non era ancora scaduto. La sentenza impugnata è stata emessa il 14/04/2025, mentre il termine massimo scadeva il 25/05/2025.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
A quali procedimenti si applica la norma sull’improcedibilità dell’appello (art. 344 bis c.p.p.)?
La norma si applica ai procedimenti penali in cui l’atto di impugnazione (l’appello) è stato proposto in una data successiva al 4 ottobre 2021. Tuttavia, per essere dichiarata, è necessario che il termine massimo di durata del giudizio sia effettivamente trascorso senza che sia stata emessa la sentenza.