La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: presentare un ricorso inammissibile, basato su motivi ripetitivi o palesemente privi di fondamento, non solo non porta alla riforma della sentenza, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Il caso analizzato riguarda una condanna per il reato di sostituzione di persona, confermata in appello e diventata definitiva a seguito della decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha origine da una condanna di primo grado, parzialmente riformata dalla Corte di Appello. Quest’ultima, pur dichiarando l’improcedibilità di un’accusa di truffa per mancanza di querela, aveva confermato la responsabilità dell’imputata per il delitto di sostituzione di persona, previsto dall’art. 494 del codice penale.
Contro tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, articolando sei motivi di impugnazione. Le censure spaziavano dalla presunta inidoneità della condotta a ingannare, alla corretta attribuzione del concorso nel reato, fino a questioni relative al trattamento sanzionatorio, tra cui: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), l’applicabilità della recidiva, l’intervenuta prescrizione e il diniego delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per diverse ragioni. L’analisi dei giudici di legittimità offre spunti importanti sulla tecnica di redazione dei ricorsi e sui limiti del sindacato della Suprema Corte.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
I primi due motivi, relativi alla condotta ingannatoria e al concorso nel reato, sono stati liquidati come ‘indeducibili’. La Corte ha sottolineato che si trattava di una mera riproposizione di argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte di Appello. Il ricorso, su questi punti, non si confrontava criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le stesse difese. Analogo vizio è stato riscontrato nel motivo relativo alla recidiva, giudicato una ‘pedissequa reiterazione’ di profili già disattesi nel merito.
La Manifesta Infondatezza delle Censure sul Trattamento Sanzionatorio
Anche i motivi afferenti al trattamento sanzionatorio sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha evidenziato come il giudice di merito avesse correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. a causa dell’abitualità della condotta dell’imputata. Gli stessi elementi, uniti alla recidiva specifica, sono stati ritenuti sufficienti a giustificare sia la determinazione della pena (comunque inferiore al medio edittale) sia il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ricordato che la graduazione della pena è un esercizio di discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non in caso di palese illogicità o arbitrarietà.
La Questione della Prescrizione
Infine, la Corte ha rigettato il motivo sulla prescrizione, accertando che il termine massimo non era maturato prima della decisione d’appello. Ha inoltre specificato un principio cruciale: la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione eventualmente maturata in un momento successivo alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità e non un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legge, tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove, oppure quando si limita a riproporre le stesse questioni già decise, senza indicare specifiche criticità nella motivazione del giudice precedente. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso rientrassero pienamente in queste categorie, mancando di quel livello di critica specifica e puntuale richiesto per un’impugnazione di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale formulare censure specifiche che colpiscano la logicità della motivazione o l’errata applicazione di norme giuridiche, evitando la semplice riproposizione di argomenti di fatto. La decisione rafforza l’autonomia del giudice di merito nella valutazione delle prove e nella commisurazione della pena, ribadendo che tali apprezzamenti, se sorretti da una motivazione coerente e non manifestamente illogica, non sono suscettibili di riforma in sede di legittimità. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano in parte una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte di Appello, e in parte manifestamente infondati, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Per quale motivo non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha confermato la decisione del giudice di merito di escludere tale causa di non punibilità a causa dell’abitualità della condotta dell’imputata, un elemento ostativo previsto dalla stessa norma.
Cosa succede alla prescrizione del reato se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Secondo quanto affermato dalla Corte, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l’eventuale prescrizione del reato maturata successivamente alla data della decisione impugnata. Nel caso specifico, la prescrizione non era comunque maturata prima di tale data.