Azione di Rivalsa e Veicoli Esteri: L’Assicuratore non può Agire contro l’Organismo di Indennizzo
Una recente sentenza del Tribunale di Milano fa luce su un importante aspetto della gestione dei sinistri stradali con veicoli immatricolati all’estero. Il caso analizzato chiarisce i confini dell’azione di rivalsa esperibile dalla compagnia assicurativa che ha risarcito il proprio assicurato, stabilendo un principio netto: tale azione non può essere diretta contro l’organismo nazionale di indennizzo. Vediamo nel dettaglio i fatti e le ragioni giuridiche di questa decisione.
I Fatti del Caso: Un Sinistro Internazionale e la Richiesta di Rimborso
La vicenda ha origine da un sinistro stradale avvenuto su un’autostrada italiana. Un furgone, con a bordo un passeggero, viene violentemente tamponato da un’autovettura immatricolata in Bulgaria, il cui conducente e proprietario perde la vita nell’impatto. Il passeggero del furgone riporta gravi lesioni.
La compagnia assicurativa del furgone, in conformità con l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni (che prevede il risarcimento diretto per il terzo trasportato), liquida un ingente importo al passeggero danneggiato e a un istituto previdenziale. Successivamente, la stessa compagnia avvia un’azione di rivalsa per recuperare le somme pagate, citando in giudizio non il responsabile civile (deceduto) o la sua assicurazione estera, ma l’organismo nazionale italiano designato per la gestione dei sinistri causati da veicoli esteri.
La Posizione delle Parti: Azione di Rivalsa contro Difetto di Legittimazione
La società attrice sosteneva il proprio diritto a essere rimborsata, ritenendo l’organismo convenuto il soggetto tenuto a rispondere per i danni causati dal veicolo bulgaro. Di contro, l’organismo convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. In altre parole, sosteneva di non essere il soggetto corretto contro cui rivolgere quella specifica pretesa. Secondo la sua difesa, la legge gli consente di essere citato in giudizio solo dalla persona direttamente danneggiata, e non da un’impresa di assicurazioni che agisce in rivalsa.
Le Motivazioni della Decisione del Tribunale
Il Tribunale di Milano ha accolto l’eccezione del convenuto, dichiarando la domanda della compagnia assicurativa inammissibile. La decisione si fonda su una precisa interpretazione degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni Private, letti in conformità con le direttive europee in materia.
Il giudice ha chiarito che la normativa che consente di citare in giudizio l’organismo nazionale di indennizzo è una disposizione eccezionale, creata con uno scopo ben preciso: tutelare la “persona lesa”. L’obiettivo è fornire alla vittima di un sinistro causato da un veicolo estero un interlocutore nazionale, semplificando e accelerando l’ottenimento del risarcimento.
Questa facoltà, definita “azione diretta”, è riservata esclusivamente al “danneggiato”, inteso come colui che ha subito materialmente il danno. La compagnia di assicurazioni, invece, subisce un pregiudizio solo indiretto, di natura patrimoniale, derivante dall’aver adempiuto a un proprio obbligo contrattuale. Sebbene l’assicuratore abbia il diritto di surroga e di rivalsa, non può esercitarlo utilizzando il canale privilegiato destinato alla vittima.
L’interpretazione letterale e teleologica della norma conferma questa conclusione. Estendere la legittimazione passiva dell’organismo anche alle azioni di rivalsa degli assicuratori snaturerebbe la funzione del sistema, che non è quella di regolare i rapporti tra imprese del settore, ma di rafforzare la tutela dei cittadini danneggiati dalla circolazione di veicoli immatricolati all’estero.
Le Conclusioni: Implicazioni per le Compagnie Assicurative
La sentenza traccia una linea di demarcazione netta tra il diritto del danneggiato e quello dell’assicuratore. Mentre il primo gode di un’azione diretta e semplificata contro l’organismo di indennizzo, il secondo, per recuperare le somme versate, deve percorrere le vie ordinarie. Questo significa che la compagnia assicurativa dovrà rivolgere la propria azione di rivalsa direttamente contro il responsabile civile del sinistro e la sua impresa di assicurazione estera, affrontando le eventuali complessità di un contenzioso internazionale.
In conclusione, il provvedimento ribadisce che gli strumenti di tutela rafforzata previsti dalla normativa sui sinistri internazionali sono personali e non possono essere utilizzati da soggetti, come le compagnie assicuratrici, che non rientrano nella nozione di “persona lesa” delineata dal legislatore europeo e nazionale.
Un’assicurazione che risarcisce un passeggero può agire in rivalsa contro l’organismo nazionale che gestisce i sinistri con veicoli esteri?
No, la sentenza stabilisce che l’organismo nazionale di indennizzo può essere citato in giudizio solo tramite un’azione diretta esercitata dalla persona che ha subito direttamente il danno, e non dall’assicuratore che agisce per ottenere il rimborso di quanto pagato.
Perché la legge limita l’azione contro l’organismo di indennizzo al solo danneggiato?
La normativa, sia nazionale (art. 126 D.Lgs. 209/2005) che europea, è stata creata con lo scopo specifico di proteggere la “persona lesa”, garantendole un risarcimento più rapido e semplice. Consentire l’azione di rivalsa agli assicuratori altererebbe questa finalità, che non è quella di regolare i rapporti tra compagnie.
Cosa si intende per “persona lesa” secondo la normativa di riferimento?
Secondo le direttive europee e la sentenza, per “persona lesa” si intende “ogni persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli”. Un’assicurazione che ha subito un danno solo indiretto, consistente nel pagamento dell’indennizzo, non rientra in questa definizione.