Con la sentenza n. 36178 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul reato di trasferimento fraudolento di valori, offrendo chiarimenti cruciali sulla sua configurabilità e sui mezzi di prova utilizzabili. La decisione è di grande interesse perché affronta temi delicati come il dolo specifico richiesto dalla norma e la legittimità dell’uso di intercettazioni autorizzate per altri reati. Questo articolo analizza nel dettaglio la pronuncia, spiegandone i principi e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda due persone condannate in primo e secondo grado per aver concorso nel reato continuato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall’art. 512-bis del codice penale. In particolare, gli imputati avevano attribuito fittiziamente a terzi la titolarità di diversi beni di loro proprietà, tra cui un immobile, due autovetture e un camper. Lo scopo era quello di sottrarre tali beni a possibili misure di prevenzione patrimoniale, dato il loro coinvolgimento in attività illecite.
Una degli imputati era stata inoltre condannata per il reato di false dichiarazioni finalizzate a ottenere il reddito di cittadinanza, avendo omesso di indicare nella domanda la disponibilità di tali beni.
I Motivi del Ricorso e il trasferimento fraudolento di valori
I difensori degli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, articolando diverse censure. Le principali argomentazioni difensive si concentravano su:
- Violazione di legge processuale: Si lamentava il rigetto, da parte della Corte d’Appello, della richiesta di acquisire nuovi documenti, ritenuti prove scoperte dopo il giudizio di primo grado (svoltosi con rito abbreviato).
- Errata valutazione delle dichiarazioni: Si contestava il valore confessorio attribuito alle dichiarazioni rese dagli imputati durante l’interrogatorio di garanzia.
- Insussistenza del dolo specifico: La difesa sosteneva che mancasse la prova dell’intento di eludere misure di prevenzione patrimoniale. Gli imputati avrebbero agito solo per sottrarsi ad azioni esecutive da parte dell’Erario, a causa di debiti fiscali, e non perché temessero l’avvio di un procedimento di prevenzione.
- Inutilizzabilità delle intercettazioni: Si eccepiva che le conversazioni utilizzate come prova fossero state captate nell’ambito di un’indagine per altri reati (riciclaggio e usura) e non potessero essere usate nel procedimento per trasferimento fraudolento di valori, data l’assenza di un’autorizzazione specifica.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Le motivazioni della Suprema Corte sono dense di principi giuridici rilevanti.
La Corte ribadisce un principio consolidato: chi sceglie il rito abbreviato non ha un diritto all’integrazione probatoria in appello. La rinnovazione dell’istruttoria è un potere discrezionale del giudice, esercitabile solo in caso di ‘assoluta necessità’, condizione che nel caso di specie non sussisteva. I ricorsi, su questo punto, sono stati ritenuti generici.
Sul Dolo Specifico nel Trasferimento Fraudolento di Valori
Questo è uno dei passaggi più significativi. La Corte chiarisce che per integrare il dolo specifico del reato non è necessario che un procedimento di prevenzione patrimoniale sia già stato avviato. È sufficiente che l’agente possa fondatamente presumere l’avvio di una tale procedura. Nel caso specifico, i precedenti penali degli imputati per reati contro il patrimonio, l’avviso orale notificato a uno di essi e il loro elevato tenore di vita a fronte di redditi leciti quasi inesistenti, rendevano più che fondato il timore di subire misure patrimoniali. L’intento di sfuggire al fisco non esclude, ma può concorrere con, quello di eludere le misure di prevenzione.
Sull’Utilizzabilità delle Intercettazioni
La Corte ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, applicando i principi sanciti dalla sentenza ‘Cavallo’ delle Sezioni Unite. Ha ritenuto che tra i reati per cui era stata originariamente autorizzata la captazione (riciclaggio e usura) e il reato di trasferimento fraudolento di valori emerso successivamente esistesse una ‘connessione forte’. I reati erano legati da un nesso sostanziale, essendo le condotte di trasferimento fraudolento finalizzate a occultare i proventi delle attività di usura. Questa connessione qualificata permette di utilizzare i risultati delle intercettazioni anche per il ‘nuovo’ reato, senza che si configuri una violazione delle garanzie difensive.
Conclusioni
La sentenza in esame offre una lezione chiara su diversi aspetti del diritto e della procedura penale. In primo luogo, consolida un’interpretazione estensiva del dolo specifico nel reato di trasferimento fraudolento di valori, ancorandolo alla ragionevole prevedibilità di una misura di prevenzione piuttosto che all’esistenza di un procedimento già avviato. In secondo luogo, riafferma la portata del principio della ‘connessione forte’ per l’utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti per reati diversi da quelli per cui erano state autorizzate. Infine, ricorda i limiti stringenti all’acquisizione di nuove prove in appello per chi ha optato per il giudizio abbreviato, sottolineando la natura definitiva della scelta processuale.
Per commettere il reato di trasferimento fraudolento di valori è necessario che sia già in corso un procedimento di prevenzione patrimoniale?
No. La Corte ha stabilito che, per la configurabilità del dolo specifico, è sufficiente che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di tale procedura, a prescindere da quale potrebbe esserne l’esito, sulla base di elementi come precedenti penali e tenore di vita.
Le intercettazioni autorizzate per un reato possono essere usate per provarne un altro emerso durante le indagini?
Sì, ma solo a determinate condizioni. Secondo la sentenza, ciò è possibile quando tra il reato per cui è stata concessa l’autorizzazione e quello emerso successivamente esiste un legame sostanziale e ‘forte’, come una connessione ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale. Un semplice collegamento investigativo non è sufficiente.
Se si sceglie il giudizio abbreviato, è possibile presentare nuove prove in appello?
Generalmente no. La sentenza ribadisce che l’imputato che sceglie il rito abbreviato non ha un diritto all’integrazione probatoria in appello. L’acquisizione di nuove prove è una facoltà eccezionale del giudice, esercitabile d’ufficio solo nei limiti della ‘assoluta necessità’ e non su semplice richiesta della parte.