L’ordinanza n. 25664 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui confini applicativi del ricorso straordinario per errore di fatto, disciplinato dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale. Questo strumento, pensato come rimedio eccezionale, non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito della causa. La Suprema Corte ha ribadito questo principio dichiarando inammissibile il ricorso di un’imputata che, anziché evidenziare una svista percettiva, contestava la sostanza della precedente decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per i reati di usura ed estorsione. La Corte d’appello aveva rideterminato la pena nei confronti di un’imputata. La successiva sentenza della Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla donna.
Avverso quest’ultima decisione, l’imputata ha presentato un ricorso straordinario, sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto. Nello specifico, lamentava che i giudici avessero omesso di esaminare un motivo specifico del suo ricorso originario, relativo alla sua presunta partecipazione (concorso) nel reato attribuito al coniuge. A suo dire, la Corte aveva erroneamente assimilato la sua posizione a quella del marito, senza un’analisi autonoma e specifica delle censure difensive.
La Decisione della Corte e la Natura del ricorso straordinario
La Sesta Sezione Penale ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. I giudici hanno chiarito che l’errore di fatto che legittima questo rimedio deve consistere in una svista materiale, una disattenzione meramente percettiva che porta a supporre erroneamente l’inesistenza di una censura o di un atto processuale.
Nel caso in esame, invece, la Corte ha accertato che la precedente Sezione non aveva affatto omesso di valutare la posizione della ricorrente. Al contrario, aveva esaminato le censure, ritenendole sostanzialmente identiche a quelle del coniuge e fornendo una motivazione, anche se sintetica, sulla sua condotta e sulla sua riconducibilità alle fattispecie di reato contestate.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra l’errore di fatto e la critica alla valutazione giuridica. La Corte ha spiegato che la ricorrente, con il suo ricorso straordinario, non stava segnalando un’autentica svista (ad esempio, l’aver letto una parola per un’altra o l’aver ignorato un documento presente nel fascicolo), ma stava contestando il modo in cui la Corte aveva valutato e respinto i suoi motivi.
In pratica, l’imputata riproponeva le stesse argomentazioni già disattese, chiedendo un nuovo giudizio sulla sua responsabilità. Questo, secondo la Cassazione, stravolge la natura del ricorso ex art. 625-bis c.p.p., trasformandolo da strumento correttivo di errori percettivi a un inammissibile terzo grado di giudizio di legittimità. Gli argomenti, già oggetto del ricorso ordinario, erano stati motivatamente disattesi, e la ricostruzione dei giudici di merito era stata ritenuta corretta ed esauriente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un principio fondamentale: il ricorso straordinario è un rimedio a carattere eccezionale e con un ambito di applicazione molto ristretto. Non può essere utilizzato come un pretesto per rimettere in discussione il merito di una decisione della Cassazione con cui non si è d’accordo. L’errore denunciato deve essere palese, oggettivo e di natura puramente percettiva. In assenza di una tale ‘svista’, il tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove o delle argomentazioni giuridiche si scontra inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità, comportando anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso straordinario per errore di fatto è considerato inammissibile?
Un ricorso straordinario è inammissibile quando, invece di segnalare un errore percettivo o una svista materiale (come l’omesso esame di un motivo), critica nel merito la valutazione giuridica e le motivazioni della Corte di Cassazione, cercando di ottenere un nuovo giudizio.
Che cos’è un ‘errore di fatto’ ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. secondo questa ordinanza?
È un errore che deriva da una disattenzione di ordine meramente percettivo, una svista materiale che ha causato una supposizione errata sull’esistenza o inesistenza di una censura difensiva. Non include errori di valutazione, di interpretazione o di giudizio.
Qual è la conseguenza pratica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.