DASPO Fumogeno: Quando è Legittimo? La Cassazione Fissa i Paletti
L’utilizzo di fumogeni negli stadi è un tema che divide e che spesso porta a conseguenze legali severe per i tifosi, come il DASPO fumogeno. Tuttavia, non ogni comportamento legato a un fumogeno giustifica automaticamente una misura così restrittiva. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22031/2024) fa chiarezza, stabilendo un principio fondamentale: per l’emissione del DASPO non basta il possesso, serve il lancio.
I Fatti: Dal Possesso del Fumogeno al Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un tifoso destinatario di un DASPO emesso dal Questore e successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Udine. L’episodio scatenante si è verificato durante la partita di calcio Udinese-Napoli del 4 maggio 2023. Al tifoso era stata attribuita la partecipazione a disordini, ma la sua condotta effettiva, come emerso in seguito, si era limitata alla detenzione di un fumogeno, che aveva poi passato a un altro tifoso.
Ritenendo il provvedimento sproporzionato e basato su un travisamento dei fatti, il tifoso ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando l’illogicità della decisione del GIP, che aveva desunto la sua pericolosità sociale da una presunta partecipazione a disordini mai provata, ignorando la reale portata del suo gesto.
La Questione Giuridica sul DASPO fumogeno
La questione legale al centro della vicenda è cruciale: la semplice detenzione, accensione e passaggio di un fumogeno sono condotte sufficienti a integrare i presupposti di “messa in pericolo della pubblica sicurezza” o di “violenza o minaccia” richiesti dagli articoli 6 e 6-bis della legge n. 401 del 1989 per l’emissione di un DASPO?
La difesa del ricorrente sosteneva di no, evidenziando come la legge punisca il “lancio” di oggetti pericolosi, non il loro mero possesso. La convalida del GIP, invece, si era basata su una valutazione di pericolosità generica, senza ancorarla a un atto concretamente pericoloso come richiesto dalla normativa.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato e annullando l’ordinanza del GIP con rinvio per un nuovo giudizio.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno chiarito che la detenzione e l’accensione di un fumogeno non costituiscono, di per sé, le condotte pericolose che la legge intende prevenire con il DASPO. La norma di riferimento, in particolare l’art. 6-bis della L. 401/1989, è chiara nel sanzionare il lancio di corpi contundenti o altri oggetti, inclusi gli artifizi pirotecnici, in quanto è l’azione del lancio a creare un pericolo concreto per le persone.
La Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 29078 del 2002), secondo cui neanche una denuncia per il reato ex art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) per essere stato trovato in possesso di un fumogeno può giustificare automaticamente l’emissione del DASPO.
Nel caso specifico, al tifoso era stata rimproverata solo l’accensione e il passaggio del fumogeno, non il lancio. Di conseguenza, la motivazione dell’ordinanza impugnata è stata giudicata insufficiente a sostenere la convalida del provvedimento del Questore, poiché non dimostrava l’esistenza di un pericolo concreto per la sicurezza pubblica derivante dalla condotta del ricorrente.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio di garanzia fondamentale: le misure di prevenzione, come il DASPO, devono essere ancorate a comportamenti specifici e concretamente pericolosi, come descritti dalla legge, e non possono basarsi su presunzioni di pericolosità. La distinzione tra il possesso e il lancio di un DASPO fumogeno è netta: solo il secondo, per la sua intrinseca capacità di arrecare danno, giustifica l’applicazione della misura interdittiva.
Per i tifosi, ciò significa che il semplice possesso di un fumogeno, sebbene possa costituire un illecito di altra natura, non può da solo portare all’applicazione di un DASPO con obbligo di presentazione. Per le autorità, invece, la sentenza rappresenta un monito a motivare adeguatamente i propri provvedimenti, collegando la misura restrittiva a una condotta che integri effettivamente un pericolo per l’incolumità pubblica, come espressamente previsto dalla normativa di settore.
Il semplice possesso di un fumogeno in uno stadio giustifica l’emissione di un DASPO?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la sola detenzione e accensione di un fumogeno non integra di per sé una messa in pericolo della pubblica sicurezza richiesta dalla legge per l’emissione del DASPO.
Quale condotta relativa ai fumogeni è sanzionata con il DASPO secondo la legge?
La legge (art. 6-bis, L. 401/1989) punisce specificamente il lancio di corpi contundenti o altri oggetti, inclusi gli artifizi pirotecnici come i fumogeni, che possono creare un pericolo per le persone. Il semplice porto non è ritenuto sufficiente.
Cosa succede se il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) convalida un DASPO con una motivazione insufficiente?
In questo caso, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di convalida del GIP, ritenendo la motivazione insufficiente a sorreggere il provvedimento. Ha rinviato il caso al Tribunale per un nuovo giudizio, sospendendo nel frattempo l’efficacia del DASPO.