Motivazione Ordinanza Cautelare: la Cassazione traccia i confini del potere integrativo del Riesame
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21547/2024) offre importanti chiarimenti sui requisiti minimi della motivazione ordinanza cautelare e sul ruolo del Tribunale del Riesame. Il caso, relativo a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, ha sollevato la questione fondamentale di quando una motivazione possa essere considerata sufficiente, seppur sintetica, e quando invece la sua carenza renda il provvedimento nullo. La decisione analizza il delicato equilibrio tra la necessità di una valutazione individuale della posizione dell’indagato e la possibilità di una motivazione cumulativa.
Il Contesto: Traffico Internazionale di Stupefacenti e l’Uso di Chat Criptate
L’indagine ha portato alla luce un’organizzazione criminale operante tra Italia e Spagna, dedita all’importazione e distribuzione di ingenti quantitativi di hashish e marijuana. Le prove raccolte si basavano su intercettazioni telefoniche, ambientali e, in modo significativo, sull’acquisizione di chat da un sistema di comunicazione criptato. L’indagato, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, era ritenuto un acquirente stabile all’interno del sodalizio, avendo ricevuto numerose forniture di droga e utilizzando un telefono criptato messo a disposizione dall’organizzazione per le comunicazioni.
I Motivi del Ricorso: Quando una motivazione ordinanza cautelare è considerata assente?
La difesa ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva confermato la misura cautelare, basando il ricorso per Cassazione su quattro punti principali.
La presunta assenza di motivazione individuale
Il motivo centrale del ricorso era la presunta totale assenza di motivazione nell’ordinanza originaria del GIP riguardo alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura per la specifica posizione del ricorrente. Secondo la difesa, il provvedimento era talmente carente su questo punto da non poter essere ‘sanato’ o ‘integrato’ dal Tribunale del Riesame, che avrebbe dovuto invece annullarlo.
La contestazione sulla partecipazione all’associazione
L’indagato contestava la logicità della motivazione che lo inquadrava come partecipe dell’associazione criminale. A suo avviso, gli elementi valorizzati (la stabilità dei rapporti di fornitura, l’uso del telefono criptato) non sarebbero stati sufficienti a dimostrare un inserimento stabile nel sodalizio, ma solo un rapporto cliente-fornitore, seppur continuativo.
La disparità di trattamento e l’utilizzabilità delle chat
Infine, la difesa lamentava una disparità di trattamento rispetto a un altro coindagato, al quale erano stati concessi gli arresti domiciliari, e sollevava una questione procedurale sull’utilizzabilità delle chat criptate, sostenendo che dovessero essere trattate come intercettazioni e non come prove documentali.
L’Analisi della Cassazione sulla motivazione dell’ordinanza cautelare
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le censure difensive e fornendo chiarimenti cruciali sulla motivazione ordinanza cautelare.
le motivazioni
La Corte ha stabilito un principio fondamentale: il potere-dovere del Tribunale del Riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera solo nelle ipotesi di motivazione totalmente mancante o meramente apparente. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’ordinanza del GIP, sebbene non menzionasse graficamente il nome dell’indagato nella sezione sulle esigenze cautelari, conteneva comunque una valutazione complessiva e per categorie di indagati. Il ricorrente era chiaramente riconducibile alla categoria degli associati, per i quali il GIP aveva argomentato il pericolo di recidiva e di fuga e applicato la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere. Pertanto, la motivazione, seppur ‘ellittica’, non era assente, e il Tribunale del Riesame ha legittimamente esercitato il proprio potere integrativo, specificando e rafforzando le ragioni a sostegno della misura. La Corte ha ribadito che, specialmente in contesti di criminalità associativa con posizioni omogenee, una motivazione cumulativa per gruppi di indagati è ammissibile.
le conclusioni
La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale importante: una motivazione ordinanza cautelare non deve essere necessariamente prolissa per essere valida. Una motivazione sintetica o ‘per relationem’ a categorie di indagati è sufficiente a superare il vaglio di legittimità, a condizione che non sia meramente apparente e che permetta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice. Il Tribunale del Riesame ha il compito di colmare eventuali lacune argomentative, ma non può sostituirsi a un provvedimento che sia privo di qualsiasi valutazione autonoma. Per quanto riguarda la partecipazione all’associazione, la Corte ha ritenuto logica la conclusione dei giudici di merito, che hanno desunto la partecipazione stabile non da un singolo elemento, ma da un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, quali la frequenza degli approvvigionamenti, l’entità dei quantitativi e l’uso di strumenti (il telefono criptato) funzionali alla vita e alla segretezza del sodalizio.
Quando il Tribunale del Riesame può integrare la motivazione di un’ordinanza cautelare?
Il Tribunale del Riesame può integrare la motivazione quando questa presenta insufficienze o è espressa in forma sintetica o ellittica. Non può farlo, e deve invece annullare il provvedimento, solo quando la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente, ovvero priva di una valutazione autonoma da parte del primo giudice.
Una motivazione cumulativa sulle esigenze cautelari per più indagati è legittima?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che una motivazione può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli indagati, specialmente quando il reato è caratterizzato dal coinvolgimento in pari grado di tutti i correi. Non è necessario ripetere formalmente per ciascuno le ragioni che fondano il pericolo di reiterazione del reato se queste sono comuni.
L’uso di un telefono criptato fornito dall’organizzazione è un indizio di partecipazione all’associazione criminale?
Sì, secondo la sentenza, la messa a disposizione e l’utilizzo di un telefono criptato per lo scambio di messaggistica, insieme ad altri elementi come la frequenza e la ripetitività degli approvvigionamenti di droga dal vertice del sodalizio, costituiscono gravi indizi di colpevolezza che delineano una partecipazione stabile all’associazione e non un semplice rapporto tra fornitore e cliente.