Partecipazione Associazione Narcotraffico: Quando il Fornitore Diventa Associato
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15162/2024 offre spunti cruciali sulla distinzione tra la figura del semplice fornitore di sostanze stupefacenti e quella del partecipe a un’associazione criminale. La Corte ha stabilito che un ruolo di fornitura stabile, affidabile e di ingente entità può integrare la partecipazione all’associazione narcotraffico, giustificando l’applicazione delle più severe misure cautelari.
I Fatti del Caso: Dal Riesame alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto, ritenuto il fornitore di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti. La difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura, lamentando diversi vizi.
Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi critici già evidenziati in una precedente sentenza di annullamento con rinvio della stessa Cassazione, tra cui:
- La non perfetta coincidenza temporale tra l’operatività del sodalizio e gli episodi di cessione contestati.
- Un’interpretazione errata di un’intercettazione ambientale, che a dire della difesa dimostrava la necessità dell’indagato di guadagnarsi la fiducia dei compratori, non un inserimento stabile.
- La differenza geografica tra l’area di operatività del gruppo e quella del presunto fornitore.
- L’assenza di menzioni del suo nome nelle dichiarazioni di altri associati.
In sostanza, la tesi difensiva mirava a derubricare la condotta da partecipazione associativa a semplici, seppur plurime, cessioni di stupefacenti.
La Valutazione della Partecipazione all’Associazione Narcotraffico
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno evidenziato come il Tribunale del riesame avesse, in realtà, costruito una motivazione logica e coerente, superando le criticità sollevate in precedenza.
In particolare, è stato valorizzato che:
- Stabilità e Rilevanza delle Forniture: L’indagato era diventato il punto di riferimento stabile e affidabile per l’approvvigionamento del sodalizio. Il volume d’affari era considerevole (una fornitura ammontava a sessantacinquemila euro), a dimostrazione di un rapporto non episodico.
- Integrazione Logistica: La differenza geografica è stata ritenuta irrilevante a fronte di accordi preesistenti, secondo cui un membro dell’associazione si recava nella località del fornitore per concordare le forniture. Inoltre, in caso di necessità, era il fornitore stesso a recarsi nella base operativa del sodalizio per interloquire direttamente con i vertici.
- Intraneità alle Logiche Criminali: L’interpretazione di una conversazione intercettata, in cui si discuteva della qualità di una fornitura, è stata considerata plausibile nel dimostrare l’inserimento dell’indagato nelle dinamiche del gruppo, tanto da essere messo a conoscenza dei luoghi dove reperire gli altri associati.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’inadeguatezza della misura cautelare, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90.
Il Tribunale aveva congruamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari basandosi sulla gravità dei fatti (quantitativi trattati e reiterazione delle forniture) e sulla personalità ‘allarmante’ del ricorrente, gravato da specifici precedenti penali. Il tempo trascorso dai fatti è stato ritenuto recessivo rispetto a una personalità trasgressiva che non offriva garanzie di rispetto per misure meno afflittive.
Le Motivazioni della Sentenza
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella riaffermazione dei limiti del proprio giudizio. La Corte non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o sostituire la propria interpretazione delle prove a quella, logicamente sostenibile, del giudice di merito. Il controllo di legittimità si limita a verificare l’assenza di violazioni di legge o di vizi manifesti nella motivazione.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha fornito una giustificazione plausibile e immune da vizi logici per ogni elemento contestato dalla difesa. La tesi difensiva, pur legittima, si risolveva nella proposta di una lettura alternativa dei dati probatori, operazione non consentita in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: per configurare la partecipazione ad un’associazione narcotraffico, non è necessario compiere tutti gli atti tipici del sodalizio, ma è sufficiente fornire un contributo consapevole e stabile alla vita e all’operatività del gruppo. Il ruolo di fornitore principale, che garantisce con continuità l’approvvigionamento di stupefacenti, diventa un tassello essenziale che dimostra la piena integrazione dell’individuo nella struttura criminale. Di conseguenza, la gravità di tale condotta giustifica l’applicazione della misura cautelare più severa per neutralizzare la pericolosità sociale del soggetto.
Essere il fornitore abituale di un’associazione a delinquere è sufficiente per essere considerato un membro?
Sì. Secondo la sentenza, se il ruolo di fornitore è stabile, affidabile, riguarda quantitativi ingenti e rende la persona un punto di riferimento essenziale per l’associazione, questi elementi costituiscono gravi indizi di una piena integrazione nel sodalizio criminale e quindi di partecipazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove come le intercettazioni?
No. La Corte di Cassazione non riesamina nel merito le prove, ma si limita a controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della decisione del giudice inferiore. Non può sostituire la propria interpretazione dei fatti, a meno che quella del giudice di merito non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Perché è stata confermata la custodia in carcere nonostante il tempo trascorso dai fatti?
La custodia in carcere è stata confermata perché per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti esiste una presunzione di adeguatezza di tale misura. Inoltre, il tribunale ha ritenuto che la gravità dei fatti e la ‘personalità trasgressiva’ dell’indagato, desunta dai suoi precedenti penali, rendessero le misure meno afflittive inadeguate a prevenire il rischio di reiterazione del reato, ritenendo questi aspetti prevalenti sul tempo trascorso.