Espulsione e Continuazione: La Cassazione Fa Chiarezza sulla Pena Unificata
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 13321 del 2024, offre un importante chiarimento sul rapporto tra espulsione e continuazione del reato. La pronuncia stabilisce che la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero, disposta in una condanna, rimane valida anche quando la pena viene unificata con altre a seguito del riconoscimento della continuazione, a meno che il giudice non la escluda espressamente. Si tratta di un principio fondamentale per la fase di esecuzione della pena.
I Fatti del Caso: Due Condanne e un Ricalcolo
Il caso nasce dalla vicenda di un cittadino straniero condannato in due distinti procedimenti per reati legati agli stupefacenti. In una delle due sentenze era stata disposta, oltre alla pena detentiva, anche la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale al termine della pena, come previsto dall’art. 86 del D.P.R. 309/1990.
Successivamente, il giudice dell’esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati nei due processi. Nel ricalcolare la pena complessiva, il giudice individuava come reato più grave quello per cui non era stata prevista l’espulsione, applicando su quella base l’aumento per l’altro reato. Nel provvedimento di unificazione, tuttavia, non veniva fatta alcuna menzione specifica riguardo alla sorte della misura di sicurezza.
Di conseguenza, la Procura della Repubblica emetteva un ordine di carcerazione che, nel rideterminare la pena residua, includeva l’espulsione. La difesa del condannato presentava istanza per la rettifica di tale ordine, sostenendo che l’espulsione non facesse più parte della pena unificata. L’istanza veniva dichiarata inammissibile, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso e la questione della espulsione e continuazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’errata applicazione dell’art. 86 D.P.R. 309/1990. La tesi difensiva sosteneva che, non essendo stata menzionata nel provvedimento di unificazione delle pene, la misura dell’espulsione doveva considerarsi implicitamente revocata. Si contestava, inoltre, che una sentenza della Corte d’Appello, che autorizzava l’esecuzione della pena in Albania, potesse sanare questa omissione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso infondato, confermando la correttezza della decisione del giudice dell’esecuzione. Le motivazioni si basano su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, la Corte sottolinea il valore di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia, che aveva autorizzato l’esecuzione della pena del ricorrente in Albania. Quel provvedimento, non impugnato e quindi divenuto definitivo, indicava chiaramente che la misura dell’espulsione era parte integrante della pena da eseguire. Di conseguenza, è a tale provvedimento, ormai irrevocabile, che si deve fare riferimento per stabilire il contenuto della sanzione.
In secondo luogo, e questo è il principio di diritto più rilevante, la Cassazione afferma che la mancata menzione della misura di sicurezza nel provvedimento che applica la continuazione non ne comporta l’automatica revoca. Al contrario, rileva il fatto che il giudice dell’esecuzione non l’abbia specificamente esclusa. In assenza di un’esplicita esclusione, la misura disposta con la sentenza di condanna originaria rimane efficace.
Infine, la Corte richiama un proprio precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 2345/2017), secondo cui, per valutare se si superi il limite di pena necessario per applicare l’espulsione, in caso di continuazione si deve considerare la pena complessiva inflitta, e non quella relativa al singolo reato. Questo rafforza l’idea che l’intera pena, comprese le misure accessorie, viene considerata in modo unitario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza consolida un principio cruciale nella fase esecutiva: le misure di sicurezza disposte con una sentenza di condanna non vengono meno per il solo fatto che la pena venga unificata con altre per continuazione. Per ottenere la revoca di una misura come l’espulsione è necessario un provvedimento esplicito del giudice dell’esecuzione che ne dichiari la cessazione. In mancanza, la misura resta pienamente valida e deve essere eseguita al termine dell’espiazione della pena detentiva. Questa decisione fornisce certezza giuridica e sottolinea l’importanza di analizzare l’intero percorso giudiziario di un condannato per definire correttamente la sanzione finale da eseguire.
Se il giudice unifica più pene per continuazione e non menziona l’espulsione, questa si considera annullata?
No, secondo la Cassazione l’espulsione non si considera annullata. La misura di sicurezza rimane valida a meno che il giudice dell’esecuzione non la escluda specificamente nel suo provvedimento.
Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione, quale pena si considera in caso di continuazione tra reati?
Si deve considerare la pena complessiva inflitta, risultante dall’aumento per la continuazione, e non la pena per il singolo reato. Questo serve per valutare il superamento del limite di pena previsto dalla legge per l’applicabilità della misura.
Un provvedimento successivo non impugnato può confermare la validità di una misura di sicurezza?
Sì, la sentenza chiarisce che un provvedimento successivo (in questo caso, la sentenza della Corte d’Appello che autorizzava l’esecuzione della pena all’estero), se non impugnato, diventa definitivo e cristallizza l’intera pena da eseguire, inclusa la misura di sicurezza dell’espulsione se in esso contenuta o richiamata.