La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12462 del 2024 affronta un tema cruciale introdotto dalla Riforma Cartabia: i requisiti di ammissibilità dell’appello per l’imputato giudicato in assenza. La decisione chiarisce che il nuovo mandato ad impugnare deve obbligatoriamente contenere la dichiarazione o l’elezione di domicilio, pena l’inammissibilità del gravame. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un’ordinanza della Corte d’Appello di Torino, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di un imputato. La sentenza di primo grado era stata emessa in assenza dell’imputato. Sebbene il difensore avesse depositato un mandato ad impugnare specifico, rilasciato dopo la sentenza, questo atto mancava di un elemento fondamentale richiesto dalla nuova normativa: la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello.
Il difensore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
- Illegittimità Costituzionale: La nuova norma (art. 581, comma 1-quater, c.p.p.) sarebbe incostituzionale per violazione dei principi di uguaglianza e del diritto di difesa.
- Errata Interpretazione della Legge: La Corte d’Appello avrebbe interpretato la norma in modo eccessivamente formalistico, dato che un’elezione di domicilio valida era già presente agli atti del procedimento.
La Riforma Cartabia e il nuovo mandato ad impugnare
Il fulcro della questione risiede nelle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia). Prima di questa riforma, l’elezione di domicilio effettuata all’inizio del procedimento era considerata valida per ogni stato e grado. La nuova disciplina, invece, ha introdotto un requisito specifico per l’impugnazione da parte dell’imputato assente.
L’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. stabilisce che, insieme all’atto di impugnazione, il difensore debba depositare uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, che contenga anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio. L’obiettivo del legislatore è chiaro: assicurarsi che l’impugnazione sia frutto di una scelta consapevole e personale dell’imputato, il quale, proprio perché assente, deve confermare la sua volontà di proseguire nel giudizio e indicare un luogo certo per le notifiche.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile e confermando la decisione della Corte d’Appello. Le motivazioni si articolano su due fronti.
Sull’interpretazione della norma:
I giudici hanno chiarito che il combinato disposto delle nuove norme processuali (in particolare gli artt. 157-ter e 581, comma 1-quater c.p.p.) ha superato la vecchia regola della validità ultrattiva del domicilio. Per le sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022, è necessaria una nuova e specifica elezione di domicilio per il giudizio di appello. Una precedente dichiarazione, seppur valida per il primo grado, non è più sufficiente. Si tratta di un requisito di ammissibilità non derogabile.
Sulla legittimità costituzionale:
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La norma non è irragionevole né lesiva del diritto di difesa. Al contrario, persegue lo scopo legittimo di “selezionare in entrata le impugnazioni”, garantendo che esse provengano da una “opzione ponderata e personale della parte”.
Il legislatore, nella sua discrezionalità, ha voluto rafforzare le garanzie per l’imputato assente, richiedendo una manifestazione di volontà espressa e rinnovata per accedere al grado successivo. Questo, secondo la Corte, non crea una disparità ingiustificata, ma piuttosto responsabilizza l’imputato e rende più efficiente il processo, evitando la pendenza di procedimenti all’insaputa dell’interessato.
Le Conclusioni
La sentenza n. 12462/2024 consolida un principio fondamentale della Riforma Cartabia: la centralità della volontà dell’imputato nel processo di impugnazione. Per i difensori, ciò significa che, in caso di imputato assente, non è più sufficiente il mandato difensivo generico. È indispensabile procurarsi un mandato ad impugnare specifico, post-sentenza, che includa espressamente la dichiarazione o l’elezione di domicilio. L’omissione di questo requisito formale conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità dell’appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Una lezione di rigore formale al servizio di una garanzia sostanziale.
Dopo la Riforma Cartabia, un domicilio eletto all’inizio del procedimento è valido per proporre appello se l’imputato è stato giudicato in assenza?
No. La sentenza chiarisce che per le sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022, è necessaria una nuova e apposita dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare unitamente allo specifico mandato ad impugnare. La precedente elezione di domicilio non è più sufficiente per il giudizio di appello.
La richiesta di un nuovo mandato ad impugnare con elezione di domicilio per l’imputato assente è costituzionalmente legittima?
Sì. La Corte di Cassazione ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Ha stabilito che si tratta di una scelta legislativa ragionevole, volta a garantire che l’impugnazione derivi da una volontà ponderata e personale dell’imputato, rinnovata specificamente per il grado di appello.
Cosa succede se il difensore deposita un atto di appello per un imputato assente senza la specifica dichiarazione di domicilio nel mandato ad impugnare?
L’appello viene dichiarato inammissibile. La mancanza di questo requisito formale, introdotto dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, impedisce al giudice di esaminare il merito dell’impugnazione, con conseguente definitività della sentenza impugnata.