Il diritto alla difesa è uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema giudiziario, e il suo corretto esercizio dipende strettamente dal tempo a disposizione per preparare le proprie argomentazioni. In questo contesto, il termine a comparire assume un’importanza cruciale. Con la recente sentenza n. 12157 del 2024, la Corte di Cassazione ha offerto un chiarimento decisivo sull’applicazione del nuovo termine di 40 giorni per il giudizio di appello, introdotto dalla Riforma Cartabia, risolvendo un importante dubbio interpretativo sorto durante il periodo transitorio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Venezia. La difesa lamentava una grave violazione procedurale: l’omessa e tardiva notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. In particolare, il decreto per l’udienza del 3 aprile 2023 era stato notificato solo il 16 marzo 2023, non rispettando il termine minimo di quaranta giorni previsto dalla nuova normativa.
La Questione Giuridica sul Termine a Comparire
Il nodo gordiano della questione era puramente giuridico e riguardava l’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022). Questa riforma ha elevato il termine a comparire nel giudizio di appello da venti a quaranta giorni, modificando l’art. 601 del codice di procedura penale.
Il dubbio nasceva dalle complesse norme transitorie. Mentre la riforma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, una specifica disposizione (l’art. 94) ha stabilito che, per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024, continuassero ad applicarsi le norme emergenziali (art. 23-bis d.l. n. 137/2020) che disciplinano la trattazione scritta (rito cartolare) dei processi d’appello.
La domanda era: la proroga del rito emergenziale ha comportato anche il differimento dell’applicazione del nuovo, più lungo, termine a comparire? O quest’ultimo è entrato in vigore immediatamente il 30 dicembre 2022?
Le Diverse Interpretazioni
Sul punto si erano formati due orientamenti giurisprudenziali:
- Un primo orientamento sosteneva che, data la stretta correlazione tra la modalità di trattazione del processo e i termini procedurali, anche l’aumento del termine a comparire dovesse ritenersi differito.
- Un secondo orientamento, invece, propendeva per un’interpretazione letterale delle norme, distinguendo la disciplina sulla modalità di trattazione (prorogata) da quella sul termine per la notifica (non oggetto di proroga).
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha aderito al secondo e più rigoroso orientamento, ritenendolo il più corretto. I giudici hanno chiarito che l’interpretazione letterale della normativa transitoria non lascia spazio a dubbi. L’art. 94, comma 2, del D.Lgs. 150/2022 richiama espressamente e unicamente l’applicazione dell’art. 23-bis del d.l. 137/2020, che riguarda le modalità di svolgimento dell’udienza (orale, in presenza o cartolare) ma non menziona in alcun modo il termine di comparizione.
La Corte ha inoltre sottolineato un aspetto decisivo dell’evoluzione legislativa. La versione originaria della norma transitoria prevedeva un esplicito differimento anche per la modifica all’art. 601 c.p.p. (quella sul termine). Tuttavia, nella formulazione definitiva, tale riferimento è stato soppresso. Questo, secondo la Cassazione, è un chiaro segnale della volontà del legislatore di rendere immediatamente applicabile il nuovo termine di 40 giorni a partire dal 30 dicembre 2022.
I giudici hanno concluso che non esiste alcuna incompatibilità funzionale tra l’applicazione del nuovo termine di 40 giorni e la continuazione del rito emergenziale. Sono due aspetti procedurali distinti e indipendenti.
Le Conclusioni
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato. Ha affermato il principio secondo cui la nuova previsione, che stabilisce il termine a comparire in quaranta giorni per il giudizio d’appello, è entrata in vigore il 30 dicembre 2022 e deve essere immediatamente applicata. Il mancato rispetto di tale termine costituisce una violazione delle garanzie difensive e comporta la nullità della sentenza.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad un’altra sezione della Corte di Appello di Venezia per un nuovo giudizio, che dovrà essere celebrato nel pieno rispetto delle norme procedurali. Questa decisione consolida un importante principio a tutela del diritto di difesa, offrendo certezza giuridica sull’applicazione delle nuove norme introdotte dalla Riforma Cartabia.
A partire da quale data si applica il nuovo termine a comparire di 40 giorni per il giudizio di appello penale introdotto dalla Riforma Cartabia?
Secondo la sentenza, il nuovo termine di 40 giorni si applica a far data dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della Riforma.
La proroga delle norme emergenziali sulla trattazione scritta dei processi di appello ha posticipato anche l’entrata in vigore del nuovo termine a comparire?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la disciplina transitoria riguarda solo le modalità di trattazione del giudizio (rito cartolare o in presenza) e non il termine di comparizione, che è una norma autonoma entrata in vigore immediatamente.
Cosa succede se il termine a comparire di 40 giorni non viene rispettato nel giudizio di appello?
Il mancato rispetto del termine minimo di 40 giorni per la comparizione in appello comporta la nullità della sentenza emessa, la quale deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.