L’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente nota come patteggiamento, può far sorgere dubbi sulle sue conseguenze pratiche. Una questione cruciale, specialmente in materia di abusi edilizi, riguarda la sorte del manufatto illegale. Il patteggiamento esclude l’ordine di demolizione? Con la sentenza n. 10699 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la demolizione dell’opera abusiva è un atto dovuto che consegue alla condanna, anche quando questa assume la forma di una sentenza di patteggiamento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Salerno, che aveva applicato una pena patteggiata a due imputati per una serie di reati edilizi e paesaggistici. La pena concordata consisteva in tre mesi e otto giorni di arresto e un’ammenda di oltre 27.000 euro. Tuttavia, la sentenza ometteva di disporre la demolizione del manufatto abusivo e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Ritenendo tale omissione una violazione di legge, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno ha proposto ricorso per Cassazione. L’argomento centrale del ricorso era semplice e diretto: la legge impone al giudice di ordinare la demolizione in caso di condanna per specifici reati edilizi, e tale obbligo non viene meno con il patteggiamento.
La Decisione della Corte e l’Ordine di Demolizione
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso del Procuratore Generale. Ha dichiarato che la sentenza del Tribunale era viziata nella parte in cui non aveva disposto la demolizione e il ripristino.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente a tale omissione. Questo significa che, anziché rimandare il caso a un altro giudice, la Cassazione ha corretto direttamente la decisione, disponendo essa stessa gli ordini di demolizione e di rimessione in pristino. La decisione conferma che l’ordine di demolizione non è un elemento accessorio o negoziabile, ma una conseguenza giuridica ineludibile della violazione edilizia accertata.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su principi giuridici consolidati, chiarendo alcuni aspetti fondamentali del rapporto tra patteggiamento e sanzioni ripristinatorie.
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Equiparazione tra Patteggiamento e Condanna: Ai sensi dell’art. 445 del codice di procedura penale, la sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna per quanto riguarda l’applicazione di misure come la demolizione. Pertanto, se la legge prevede la demolizione a seguito di una condanna, la stessa deve essere disposta anche in caso di patteggiamento.
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Obbligatorietà dell’Ordine di Demolizione: L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31, comma 9, del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) non è una scelta discrezionale del giudice. Si tratta di un “atto dovuto”, sottratto alla disponibilità delle parti. Questo significa che né l’imputato né il pubblico ministero possono accordarsi per escluderlo. Il giudice ha il dovere di emetterlo per ripristinare il bene giuridico leso, ovvero l’ordinato assetto del territorio.
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Irrilevanza della Riforma Cartabia: I difensori degli imputati avevano sostenuto che, a seguito della Riforma Cartabia, al patteggiamento non potessero applicarsi sanzioni diverse da quelle penali accessorie. La Cassazione ha respinto questa tesi, precisando che la modifica normativa (art. 445, comma 1 bis, c.p.p.) riguarda l’efficacia della sentenza di patteggiamento in altri giudizi (civili, amministrativi, tributari), ma non intacca il potere sanzionatorio autonomo del giudice penale. L’ordine di demolizione è una sanzione penale con funzione ripristinatoria, pienamente rientrante nei poteri del giudice che emette la sentenza.
Conclusioni: L’impatto pratico della decisione
La sentenza in esame rafforza un principio di estrema importanza nella lotta all’abusivismo edilizio. Scegliere il rito del patteggiamento per ottenere uno sconto di pena non consente di “salvare” il manufatto illegale. L’ordine di demolizione rimane una conseguenza certa e inevitabile, poiché risponde a un interesse pubblico superiore che non può essere oggetto di negoziazione tra le parti processuali. Chi commette un abuso edilizio deve essere consapevole che, anche in caso di accordo sulla pena, l’obbligo di ripristinare la legalità attraverso la demolizione resta un caposaldo del nostro ordinamento.
È possibile evitare l’ordine di demolizione di un’opera abusiva tramite un patteggiamento?
No, la Cassazione ha stabilito che l’ordine di demolizione è una conseguenza obbligatoria e non negoziabile della sentenza per abusi edilizi, anche se questa deriva da un patteggiamento, poiché la sentenza di patteggiamento è equiparata a una di condanna per questi fini.
L’accordo tra imputato e pubblico ministero nel patteggiamento può escludere la demolizione?
No, l’ordine di demolizione è qualificato come un “atto dovuto” per il giudice, il che significa che è sottratto alla disponibilità delle parti. Pertanto, un accordo tra imputato e PM non può validamente prevederne l’esclusione.
La Riforma Cartabia ha modificato l’obbligatorietà della demolizione in caso di patteggiamento?
No, la Corte ha chiarito che le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia (art. 445, comma 1 bis c.p.p.) non incidono sul potere-dovere del giudice penale di ordinare la demolizione. Tali norme regolano l’efficacia della sentenza di patteggiamento in altri tipi di giudizi (civili, amministrativi, ecc.), ma non limitano le sanzioni penali ripristinatorie.