La confisca per equivalente rappresenta uno strumento cruciale nella lotta ai reati economici, ma la sua applicazione deve sempre rispettare i principi fondamentali del diritto, tra cui l’obbligo di motivazione da parte del giudice. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 9218/2024) ribadisce con forza questo principio, anche nel contesto di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento.
I Fatti del Caso
Una contribuente, a seguito di un accordo di patteggiamento per il reato di omessa dichiarazione dei redditi, veniva condannata alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. Oltre alla pena detentiva, il Giudice per l’Udienza Preliminare disponeva la confisca di beni per un valore pari all’imposta evasa, quantificata in circa 147.000 euro. Crucialmente, questa misura patrimoniale non era stata oggetto dell’accordo tra l’imputata e la pubblica accusa, ma era stata disposta autonomamente dal giudice in sentenza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa della contribuente ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali:
- Vizio di violazione di legge e mancanza di motivazione: Si lamentava che la confisca fosse stata ordinata senza alcuna giustificazione nella parte motiva della sentenza e senza specificare quali beni dovessero essere appresi. Inoltre, non era stato effettuato alcun accertamento sulla possibile appartenenza di tali beni a terzi estranei al reato.
- Violazione del principio di irretroattività: Si sosteneva erroneamente che la norma applicata per la confisca non fosse in vigore all’epoca dei fatti contestati (anni 2017 e 2018).
La Decisione della Corte: la confisca per equivalente esige motivazione
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente. Gli Ermellini hanno chiarito un punto fondamentale della procedura penale: quando una misura di sicurezza, come la confisca, non è inclusa nell’accordo di patteggiamento, la sentenza che la dispone è pienamente impugnabile per vizio di motivazione.
Il cuore della decisione risiede nell’affermazione che il dovere di motivazione del giudice non viene meno neanche di fronte a una confisca obbligatoria per legge, come quella prevista dall’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 per i reati tributari. Sebbene in questi casi la motivazione possa essere più sintetica, il giudice non può esimersi del tutto dal suo obbligo. È necessario che evidenzi, almeno, il presupposto legale che rende obbligatoria l’applicazione della misura.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata si era limitata a ordinare la confisca nel dispositivo, senza fornire alcuna giustificazione nella parte motiva. Questa totale assenza di motivazione è stata giudicata una violazione insanabile, tale da invalidare quella specifica parte della decisione.
le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base del principio generale secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale, specialmente se incide sulla sfera patrimoniale di un individuo, deve essere supportato da un’adeguata giustificazione. Anche in un rito premiale e semplificato come il patteggiamento, il controllo di legalità del giudice non può essere meramente formale. Se le parti non si accordano su un punto specifico come la confisca, il potere decisionale del giudice si espande, ma con esso anche il suo dovere di spiegare le ragioni della sua scelta. La totale omissione di qualsiasi riferimento alla base legale e ai presupposti della confisca nella parte motiva della sentenza ha reso impossibile comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, integrando così un vizio che ne impone l’annullamento.
le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, rinviando gli atti al Tribunale di Velletri per un nuovo giudizio sul punto. La condanna pattuita a un anno e sei mesi resta ferma, ma il nuovo giudice dovrà riesaminare la questione della confisca e, qualora la disponga nuovamente, dovrà fornire una motivazione completa e adeguata. Questa pronuncia rafforza la garanzia fondamentale del giusto processo, affermando che nessuna decisione ablativa può essere imposta senza una chiara e comprensibile giustificazione.
È possibile impugnare una confisca disposta in una sentenza di patteggiamento?
Sì, la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione riguardo a una misura di sicurezza come la confisca. Se la misura non era oggetto dell’accordo tra le parti, può essere impugnata per vizio di motivazione, come una qualsiasi sentenza ordinaria.
Il giudice deve sempre motivare l’ordine di confisca per equivalente?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, anche in presenza di una confisca obbligatoria per legge, il giudice non può omettere completamente la motivazione. Deve quantomeno indicare il presupposto legale che giustifica l’applicazione della misura.
Cosa succede se una sentenza di patteggiamento viene annullata solo per la parte relativa alla confisca?
L’accordo sulla pena raggiunto tra imputato e pubblico ministero rimane valido ed efficace. La Corte di Cassazione annulla la sentenza solo nella parte viziata (in questo caso, l’ordine di confisca) e rinvia il caso a un giudice di merito affinché decida nuovamente solo su quel punto specifico, fornendo una motivazione adeguata.