Impugnazione P.M. Misura Cautelare: Non Basta il Sospetto di Reato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6027/2024, ha ribadito un principio cruciale in tema di impugnazione P.M. misura cautelare. Quando il Pubblico Ministero ricorre contro l’annullamento di un sequestro, non è sufficiente contestare la valutazione del giudice sul fumus delicti (la probabilità del reato), ma è indispensabile dimostrare anche la sussistenza attuale del periculum in mora (il pericolo di dispersione dei beni). In assenza di ciò, il ricorso è destinato all’inammissibilità per carenza di interesse.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un procedimento penale per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Catanzaro aveva emesso un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, sui beni di un imprenditore agricolo, finalizzato a confiscare il profitto dei presunti reati, consistenti nell’aver ottenuto indebitamente aiuti dall’Unione Europea attraverso false dichiarazioni.
La Decisione del Tribunale del Riesame
L’indagato proponeva istanza di riesame e il Tribunale di Catanzaro accoglieva la sua richiesta, annullando il sequestro. Secondo il Tribunale del Riesame, non sussisteva il fumus boni iuris dei reati contestati, ritenendo che le dichiarazioni dell’indagato, sebbene non del tutto veritiere, non fossero state decisive per ottenere i fondi e che, in ogni caso, vi fosse una condizione di buona fede.
L’Impugnazione del P.M. e la Decisione della Cassazione
Contro l’ordinanza di annullamento, il Procuratore Europeo proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e una motivazione contraddittoria. Il P.M. sosteneva che le indagini avessero ampiamente dimostrato la falsità delle attestazioni e l’insussistenza dei presupposti per accedere agli aiuti comunitari.
La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito della questione. La decisione si basa su un punto puramente processuale: la carenza di interesse del P.M. a ricorrere.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Cassazione ha spiegato che l’interesse a impugnare non è un concetto astratto di giustizia, ma deve essere concreto ed effettivo. L’obiettivo di un’impugnazione è ottenere un risultato pratico e favorevole. Nel caso delle misure cautelari, questo risultato consiste nell’emissione o nel ripristino della misura stessa.
Perché una misura cautelare reale, come il sequestro preventivo, possa essere disposta, sono necessari due presupposti: il fumus delicti e il periculum in mora. Il ricorso del P.M. si era concentrato esclusivamente sul primo punto, criticando la valutazione del Tribunale del Riesame sulla sussistenza del reato. Tuttavia, non aveva speso una parola per argomentare sulla sussistenza, attuale e concreta, del periculum in mora, ovvero del rischio che i beni potessero essere dispersi nelle more del procedimento.
Secondo la Corte, anche se il ricorso fosse stato accolto sul punto del fumus, il provvedimento di sequestro non avrebbe potuto essere comunque ripristinato in assenza di una dimostrazione sull’altro requisito essenziale, il periculum. Di conseguenza, l’impugnazione del P.M., essendo monca, non avrebbe potuto portare ad alcun risultato pratico. Questo determina la sua inammissibilità per mancanza di un interesse concreto.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un importante principio di procedura penale, estendendo alle misure cautelari reali un orientamento già affermato per quelle personali. Il Pubblico Ministero che intende impugnare un provvedimento di annullamento di una misura cautelare ha l’onere di argomentare in merito a tutti i presupposti necessari per l’applicazione della misura. Non è sufficiente contestare la decisione del giudice su un solo aspetto (ad esempio, la gravità indiziaria), ma occorre fornire alla Corte gli elementi per valutare la sussistenza di tutti i requisiti, comprese le esigenze cautelari. In caso contrario, l’impugnazione sarà dichiarata inammissibile per carenza di un interesse concreto e attuale al ripristino del vincolo.
Quando il ricorso del Pubblico Ministero contro l’annullamento di una misura cautelare è inammissibile?
È inammissibile per carenza di interesse quando si limita a contestare solo uno dei presupposti della misura (es. il fumus delicti), omettendo di argomentare e fornire elementi sulla sussistenza attuale e concreta anche degli altri requisiti, come le esigenze cautelari (periculum in mora).
Per impugnare l’annullamento di un sequestro preventivo, è sufficiente per il P.M. dimostrare la sussistenza del reato (fumus delicti)?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, il P.M. deve dimostrare la sussistenza di entrambi i presupposti richiesti per l’adozione della misura: sia il fumus delicti sia il periculum in mora. Un ricorso che manchi di argomentare su quest’ultimo aspetto è considerato privo di interesse pratico.
Il principio della necessità di dimostrare sia il fumus che il periculum si applica anche al sequestro finalizzato alla confisca?
Sì. La Corte di Cassazione, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ha confermato che non esistono automatismi. Anche per il sequestro finalizzato alla confisca è necessaria una verifica del profilo del periculum, ovvero del pericolo concreto che la libera disponibilità dei beni possa pregiudicare la futura esecuzione della confisca.