Competenza territoriale e reati transnazionali: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4219 del 2024, è intervenuta su un tema cruciale della procedura penale: la determinazione della competenza territoriale per i reati associativi che hanno ramificazioni sia in Italia che all’estero. Questa decisione offre importanti spunti interpretativi, in particolare quando l’attività criminosa ha inizio fuori dai confini nazionali per poi concretizzarsi in Italia.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un’indagine su una presunta associazione a delinquere finalizzata all’evasione delle accise sui prodotti energetici. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trento aveva disposto un ingente sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti di numerosi indagati. Tra i beni sequestrati figurava anche un’area di parcheggio di proprietà di una ricorrente, terza estranea ai fatti di reato ma figlia di uno degli indagati.
La difesa aveva sollevato, davanti al Tribunale del riesame, una questione di incompetenza territoriale, sostenendo che il foro competente non fosse Trento, ma Foggia. Secondo la tesi difensiva, infatti, la base operativa dell’associazione in Italia, dove si svolgeva la fase finale dell’attività illecita, era situata a Cerignola, in provincia di Foggia. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza, ritenendo corretta la competenza di Trento. Contro questa decisione, è stato proposto ricorso in Cassazione.
L’analisi della Corte sulla competenza territoriale
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sulla competenza territoriale. Il cuore della decisione risiede nell’applicazione combinata degli articoli del codice di procedura penale che regolano la giurisdizione per i reati commessi in parte all’estero.
Il principio del ‘locus commissi delicti’ nei reati permanenti
Trattandosi di un reato associativo, che è un reato permanente, la consumazione si protrae nel tempo. La regola generale (art. 8, comma 3, c.p.p.) individua la competenza nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Tuttavia, nel caso di specie, il provvedimento impugnato aveva ricostruito che l’operatività della struttura criminale era iniziata all’estero.
L’errore del Tribunale del riesame
Il Tribunale del riesame aveva erroneamente equiparato questa situazione all’impossibilità di determinare la competenza, applicando criteri sussidiari. La Cassazione ha invece chiarito che la normativa offre una soluzione precisa per questi casi. L’art. 10, comma 3, c.p.p. stabilisce che, quando un reato è commesso in parte all’estero, la competenza si determina secondo le regole degli artt. 8 e 9 c.p.p.
In particolare, l’art. 9, comma 1, c.p.p. prevede una regola integrativa: se la competenza non può essere determinata a norma dell’art. 8, è competente il giudice “dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione”.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato l’annullamento dell’ordinanza spiegando che, poiché l’inizio della consumazione del reato associativo era avvenuto all’estero, la competenza territoriale doveva essere radicata in Italia nel luogo in cui si era manifestata l’operatività del sodalizio. Dagli stessi atti del procedimento emergeva che la “cellula operativa” italiana, dove si svolgeva la fase finale dell’attività criminosa (come la miscelazione e l’organizzazione dei trasporti), era situata a Cerignola.
Il sequestro di un autotreno a Trento, che aveva dato origine all’indagine in quel foro, è stato considerato un evento del tutto occasionale e non sufficiente a radicare la competenza. Il vero centro operativo e decisionale in Italia era altrove. Pertanto, il Tribunale di Trento è stato ritenuto incompetente. La Cassazione ha annullato l’ordinanza con rinvio, incaricando il Tribunale di Trento di riesaminare il caso, verificando quale sia il giudice territorialmente competente sulla base dei principi enunciati.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale per la corretta individuazione del giudice naturale nei procedimenti penali con elementi di transnazionalità. Per i reati permanenti, come l’associazione a delinquere, la cui azione inizia all’estero, la competenza territoriale non si radica nel luogo di un’azione sporadica o occasionale, ma nel luogo che rappresenta il centro effettivo dell’attività criminosa sul territorio nazionale. La decisione sottolinea l’importanza di un’analisi basata sul criterio dell’effettività, guardando a dove l’organizzazione criminale concretamente programma, dirige ed esegue le sue attività illecite in Italia.
Come si determina la competenza territoriale per un reato associativo commesso in parte all’estero?
Quando l’azione di un reato permanente, come quello associativo, inizia all’estero, la competenza territoriale in Italia si determina in base all’art. 9, comma 1, del codice di procedura penale. È competente il giudice dell’ultimo luogo sul territorio nazionale in cui è avvenuta una parte significativa dell’azione criminosa, intesa come il luogo della base operativa e non di un singolo episodio occasionale.
Perché il Tribunale di Trento è stato ritenuto incompetente nel caso di specie?
Il Tribunale di Trento è stato ritenuto incompetente perché il procedimento era stato avviato a seguito di un sequestro occasionale avvenuto nella sua giurisdizione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la base operativa e la sede della “cellula operativa” italiana dell’associazione si trovavano a Cerignola (provincia di Foggia), che rappresentava quindi l’ultimo luogo in Italia di svolgimento di una parte significativa dell’azione e, di conseguenza, il foro competente.
Cosa succede a una misura cautelare (come un sequestro) se il giudice che l’ha emessa viene dichiarato incompetente?
La misura cautelare emessa da un giudice dichiarato incompetente non perde immediatamente efficacia. L’art. 27 del codice di procedura penale prevede che la misura conservi un’efficacia interinale. Il giudice che si dichiara incompetente deve trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, il quale dovrà poi richiedere una nuova valutazione della misura. Nel frattempo, la misura resta in vigore per un periodo limitato per evitare che il decorso del tempo vanifichi le esigenze cautelari.