Termini Impugnazione e Patteggiamento: Quando la Presenza è ‘Giuridica’ e il Ricorso Tardivo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale offre un importante chiarimento sui termini impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento. La decisione sottolinea come la scelta di un rito speciale, formalizzata tramite un procuratore, qualifichi l’imputato come ‘giuridicamente presente’, escludendo così l’applicazione della proroga dei termini prevista per gli assenti. Analizziamo questa pronuncia per comprenderne la portata pratica.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova. A seguito di richiesta di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.), un imputato veniva condannato a una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, oltre al pagamento delle spese processuali. Il difensore dell’imputato, in qualità di procuratore speciale, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando unicamente la condanna al pagamento delle spese, ritenuta illegittima in un procedimento definito con patteggiamento e con una pena inferiore ai due anni.
La questione sui termini impugnazione dopo la Riforma Cartabia
Il nodo cruciale della vicenda non risiede nel merito della questione (la condanna alle spese), ma in un aspetto puramente procedurale: la tempestività del ricorso. La sentenza di patteggiamento era stata pronunciata il 28 giugno 2023 con motivazione contestuale. Secondo l’art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p., il termine per impugnare è di 15 giorni, con scadenza fissata, nel caso di specie, al 15 luglio 2023. Il ricorso, tuttavia, veniva depositato solo il 18 luglio 2023, risultando quindi tardivo.
La difesa, implicitamente, faceva leva sulla recente modifica introdotta dal D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 585 c.p.p., prevedendo un aumento di 15 giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato ‘giudicato in assenza’. La questione era quindi stabilire se l’imputato che richiede il patteggiamento tramite procuratore speciale potesse essere considerato ‘assente’ ai fini di questa norma.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intempestività, fornendo una motivazione chiara e lineare. Gli Ermellini hanno stabilito che l’estensione dei termini impugnazione non era applicabile al caso in esame. La Riforma Cartabia, infatti, ha introdotto anche l’art. 420, comma 2-ter, c.p.p., il quale stabilisce che è considerato ‘presente’ l’imputato che, pur non essendo fisicamente in aula, ha richiesto per iscritto di essere ammesso a un procedimento speciale o è rappresentato da un procuratore speciale nominato per la richiesta di tale procedimento.
Di conseguenza, l’imputato che patteggia tramite il suo difensore munito di procura speciale non è ‘assente’, ma ‘giuridicamente presente’. Questa finzione giuridica, voluta dal legislatore per responsabilizzare l’imputato che fa una scelta processuale consapevole, impedisce l’applicazione del termine maggiorato di 15 giorni. La Corte ha rafforzato questa interpretazione citando un precedente (Sez. 3, n. 43835/2023) che era giunto alla medesima conclusione in relazione al giudizio abbreviato.
Un aspetto interessante della decisione riguarda la condanna alle spese. Pur dichiarando l’inammissibilità, la Corte non ha condannato il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende. Ciò in quanto ha riconosciuto la ‘fondatezza delle doglianze’ presentate, seppur tardivamente. In altre parole, se il ricorso fosse stato tempestivo, avrebbe probabilmente avuto successo nel merito, e questo ha escluso la colpa del ricorrente nell’aver adito la Corte.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia processuale: la massima attenzione ai termini perentori. La decisione chiarisce in modo inequivocabile che la scelta di un rito speciale come il patteggiamento, effettuata tramite un procuratore speciale, equivale a una presenza giuridica dell’imputato. Pertanto, i difensori non possono contare sulla proroga di 15 giorni prevista per gli imputati assenti. Per le sentenze con motivazione contestuale, il termine per l’impugnazione resta ancorato ai 15 giorni canonici, un monito a non abbassare mai la guardia sugli aspetti procedurali che possono determinare l’esito di un giudizio.
Qual è il termine per impugnare una sentenza di patteggiamento emessa con motivazione contestuale?
Il termine per impugnare è di 15 giorni, che decorrono dalla data di emissione della pronuncia.
L’aumento di 15 giorni per l’impugnazione, previsto per l’imputato assente, si applica a chi ha richiesto il patteggiamento tramite procuratore speciale?
No. L’imputato che richiede un procedimento speciale tramite un procuratore speciale è considerato ‘giuridicamente presente’ ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter c.p.p., e pertanto non beneficia dell’aumento del termine.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile perché tardivo, ma le sue ragioni di merito erano fondate?
Il ricorso viene comunque dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, la Corte può escludere la condanna al versamento di un’ulteriore somma alla Cassa delle Ammende, riconoscendo che non vi è stata colpa nel proporre il ricorso data la fondatezza delle argomentazioni.