Indennità Covid-19: Sì al Sostegno Anche per Iscrizioni a Marzo 2020
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sul diritto a percepire l’Indennità Covid-19 per gli artigiani, stabilendo che il requisito dell’iscrizione alla gestione previdenziale deve sussistere al momento dell’entrata in vigore della legge, non necessariamente dal primo giorno del mese di riferimento. Questa decisione rappresenta una tutela importante per tutti quegli imprenditori che hanno avviato la propria attività a ridosso dell’emergenza sanitaria.
I Fatti del Caso: La Domanda di un Artigiano
Il caso ha origine dalla richiesta di un artigiano di ottenere l’indennità prevista dal D.L. n. 18/2020, concepita per compensare le perdite commerciali dovute alle restrizioni imposte dalla pandemia. L’artigiano si era iscritto alla Gestione artigiani il 6 marzo 2020, indicando come data di inizio attività il novembre 2019.
L’ente previdenziale aveva respinto la domanda, sostenendo che il diritto spettasse solo a coloro che risultavano già iscritti alla data del 1° marzo 2020. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva dato ragione al lavoratore, portando l’ente a ricorrere in Cassazione.
Le Ragioni dell’Ente Previdenziale e l’Indennità Covid-19
L’ente previdenziale ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
- Violazione di legge: Secondo l’ente, la norma, prevedendo un’indennità “per il mese di marzo”, intendeva limitare il beneficio a chi era iscritto per tutto il mese. Ammettere iscrizioni successive avrebbe creato un’incongruenza rispetto ai precisi limiti temporali fissati per altre categorie di lavoratori.
- Violazione del principio di pareggio di bilancio: Consentire iscrizioni con effetto retroattivo avrebbe reso impossibile prevedere la spesa pubblica, ampliando a dismisura la platea dei beneficiari e mettendo a rischio l’equilibrio dei conti dello Stato, tutelato dall’art. 81 della Costituzione.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato e respinto entrambi i motivi del ricorso, considerandoli infondati. I giudici hanno chiarito la natura della misura, la sua finalità e il corretto criterio temporale da applicare.
La Natura Assistenziale dell’Indennità
In primo luogo, la Corte ha sottolineato che l’Indennità Covid-19 ha un carattere prettamente assistenziale, non contributivo. Il suo scopo era sostenere il reddito dei lavoratori autonomi colpiti dalle chiusure improvvise, a prescindere dall’anzianità contributiva. Il requisito fondamentale previsto dalla legge era semplicemente essere “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali”, senza ulteriori specificazioni temporali rigide.
Il punto cruciale della decisione risiede nell’applicazione del principio tempus regit actum, secondo cui la situazione giuridica va valutata sulla base della legge in vigore in un dato momento. Poiché la legge che istituiva l’indennità è entrata in vigore il 17 marzo 2020, è a quella data che bisogna verificare il possesso dei requisiti. L’artigiano, essendosi iscritto il 6 marzo 2020, era a tutti gli effetti iscritto quando la norma è diventata efficace, maturando così il diritto al beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione logica e finalistica della norma. Sarebbe stato irragionevole e contrario allo scopo della legge escludere dal sostegno proprio coloro che, avendo appena avviato un’attività, avevano sostenuto costi iniziali senza poter conseguire alcun reddito a causa del lockdown. La Corte ha inoltre smontato la preoccupazione per il bilancio dello Stato, evidenziando come la stessa legge istitutiva dell’indennità prevedesse un tetto massimo di spesa complessivo (2.160 milioni di euro per il 2020), un meccanismo che garantiva a priori il rispetto del pareggio di bilancio. Superato tale limite, semplicemente non sarebbero stati adottati ulteriori provvedimenti di concessione.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ente previdenziale, confermando il diritto dell’artigiano a percepire l’indennità. Questa sentenza stabilisce un principio importante: per le misure di sostegno emergenziali come l’Indennità Covid-19, il requisito dell’iscrizione va verificato alla data di entrata in vigore della legge, non retroattivamente al primo del mese. Si tratta di una vittoria per la logica e per la tutela di chi, con coraggio, ha intrapreso una nuova attività in un momento di massima incertezza economica.
Per avere diritto all’indennità Covid-19, un artigiano doveva essere iscritto alla gestione previdenziale fin dal primo giorno del mese di marzo 2020?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che l’iscrizione sia avvenuta prima della data di entrata in vigore della legge che ha istituito l’indennità (17 marzo 2020).
La concessione dell’indennità a chi si è iscritto a marzo 2020 rischiava di violare il principio del pareggio di bilancio dello Stato?
No. La Corte ha chiarito che la legge stessa prevedeva un limite massimo di spesa per questa misura, escludendo così qualsiasi rischio di sforamento del bilancio pubblico.
Qual è il criterio temporale decisivo per stabilire il diritto all’indennità Covid-19 secondo questa sentenza?
Il criterio decisivo è il principio tempus regit actum. Il diritto sorge se il requisito dell’iscrizione era posseduto al momento dell’entrata in vigore della norma, indipendentemente dal fatto che l’iscrizione coprisse l’intero mese di riferimento.