Esenzione IMU enti non profit: sì al comodato gratuito tra enti collegati
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha portato importanti chiarimenti in materia di esenzione IMU enti non profit, stabilendo che il beneficio fiscale può essere riconosciuto anche quando un immobile è concesso in comodato d’uso gratuito a un altro ente non commerciale, a patto che sussista uno stretto legame tra i due. Questa decisione, basata su una nuova norma di interpretazione autentica, modifica un orientamento precedente più restrittivo e apre nuove prospettive per il terzo settore.
I Fatti del Caso: una controversia sull’IMU
Il caso ha origine da un avviso di accertamento emesso da un Comune nei confronti di un ente ecclesiastico per il mancato pagamento dell’IMU relativa all’anno 2014. L’ente era proprietario di alcuni immobili, ma li aveva concessi da tempo in comodato gratuito a un’altra istituzione religiosa, la quale vi svolgeva attività didattiche non commerciali come scuola paritaria.
Sia in primo che in secondo grado, i giudici tributari avevano respinto il ricorso dell’ente, negando l’esenzione. La motivazione principale era la mancanza di coincidenza tra il soggetto possessore dell’immobile (l’ente proprietario) e il soggetto utilizzatore (l’ente comodatario). Secondo l’interpretazione prevalente all’epoca, per beneficiare dell’esenzione era indispensabile che lo stesso ente non profit fosse sia proprietario che utilizzatore diretto del bene per le finalità istituzionali.
L’ente ecclesiastico ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando sia vizi procedurali della sentenza d’appello sia, soprattutto, una violazione delle norme sull’esenzione IMU.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Esenzione IMU enti non profit
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo principale del ricorso, ribaltando l’esito del giudizio. Il punto di svolta è stata l’applicazione di una nuova norma, l’art. 1, comma 71, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Questa disposizione, qualificata come norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva e ha fornito un nuovo criterio per valutare i casi di comodato tra enti non profit.
La Corte ha stabilito che la precedente interpretazione, che richiedeva la perfetta identità tra proprietario e utilizzatore, è superata. Oggi, ai fini dell’esenzione IMU enti non profit, l’elemento decisivo è la sussistenza di un collegamento funzionale o strutturale tra l’ente comodante (proprietario) e l’ente comodatario (utilizzatore).
L’impatto della nuova legge sull’interpretazione autentica
Il concetto di ius superveniens (diritto sopravvenuto) è stato centrale. La Cassazione ha applicato la nuova legge del 2023 a una controversia relativa al 2014, proprio perché si tratta di una norma interpretativa che chiarisce, con effetto retroattivo, la portata originaria delle leggi sull’esenzione. Pertanto, la sentenza impugnata, basata su un’interpretazione ormai superata, è stata cassata. Il caso è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare i fatti alla luce del nuovo principio di diritto.
Le Motivazioni: il Principio di Diritto
La Corte ha enunciato un principio di diritto chiaro e dettagliato. L’esenzione IMU, anche in caso di concessione in comodato, è riconosciuta a condizione che:
- Requisito soggettivo: Sia l’ente comodante che quello comodatario rientrino tra gli enti non commerciali previsti dalla normativa fiscale.
- Collegamento: L’ente comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato all’ente comodante.
- Requisito oggettivo: L’immobile sia utilizzato dal comodatario esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività meritevoli (assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, di religione o di culto, ecc.).
La Corte ha inoltre specificato cosa si intende per “collegamento”. Il collegamento funzionale implica una relazione di collaborazione o cooperazione sinergica, in cui il comodatario svolge attività ausiliarie rispetto a quelle istituzionali del comodante. Il collegamento strutturale, invece, presuppone l’inserimento degli enti in una più ampia organizzazione o gruppo, con rapporti di dominio, controllo o dipendenza, dove il comodatario agisce quasi come una longa manus (braccio operativo) del comodante.
Conclusioni: cosa cambia per gli enti non profit?
Questa ordinanza rappresenta una vittoria significativa per il mondo del non profit e degli enti ecclesiastici. La decisione chiarisce che la struttura giuridica del comodato gratuito non è di per sé un ostacolo all’esenzione IMU. Ciò che conta è la sostanza: la natura non commerciale dell’attività svolta e il legame effettivo tra gli enti coinvolti, che devono operare all’interno di una medesima “architettura strutturale” o in una logica di sinergia funzionale. Gli enti che si trovano in situazioni simili avranno ora uno strumento giuridico più solido per far valere il loro diritto all’esenzione, anche per annualità passate, grazie all’efficacia retroattiva della norma interpretativa.
Un ente non profit perde l’esenzione IMU se concede un immobile in comodato gratuito a un altro ente?
No, secondo la nuova interpretazione della Corte di Cassazione, l’esenzione non si perde, a condizione che l’ente utilizzatore sia a sua volta un ente non commerciale, che vi svolga attività meritevoli con modalità non commerciali e che sia strutturalmente o funzionalmente collegato all’ente proprietario.
Cosa si intende per “collegamento funzionale o strutturale” tra enti ai fini dell’esenzione IMU?
Il “collegamento funzionale” si ha quando esiste una collaborazione sinergica tra enti autonomi (ad esempio, uno svolge attività di doposcuola funzionale alla scuola gestita dall’altro). Il “collegamento strutturale” presuppone l’appartenenza a una stessa organizzazione più ampia (un gruppo), con un rapporto di dipendenza o controllo, dove l’ente utilizzatore agisce per conto e nell’interesse del proprietario.
La nuova legge sull’esenzione IMU per gli immobili in comodato è retroattiva?
Sì. La legge n. 213 del 2023, art. 1, comma 71, è una norma di interpretazione autentica. Ciò significa che ha efficacia retroattiva e si applica anche alle controversie relative ad anni d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore, come nel caso di specie che riguardava l’IMU 2014.