Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna alle Spese
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla proposizione di un ricorso inammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione. Quando un ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, la legge prevede non solo la sua reiezione, ma anche l’automatica condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. Questo caso specifico illustra come la Corte valuta la colpa del ricorrente nel determinare tale esito.
Il Contesto Processuale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. È importante sottolineare che tale sentenza era stata emessa in ‘sede di rinvio’. Ciò significa che la Corte di Cassazione si era già pronunciata una prima volta sul caso, annullando la precedente decisione della Corte d’Appello, ma solo limitatamente a un punto specifico: la mancata motivazione sull’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale (la cosiddetta ‘particolare tenuità del fatto’). Nel resto, il primo ricorso era stato rigettato.
La Corte d’Appello, nel nuovo giudizio, si era quindi attenuta a quanto disposto, quantificando la pena e riconoscendo anche una circostanza attenuante, ma evidentemente senza applicare l’art. 131-bis c.p. in modo favorevole all’imputato. Contro questa nuova decisione, l’imputato ha proposto un ulteriore ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 17 aprile 2025, ha dichiarato il nuovo ricorso presentato come ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a una valutazione preliminare, concludendo che l’atto non possiede i requisiti per essere giudicato.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La conseguenza diretta e inevitabile di tale dichiarazione è la condanna del ricorrente a due tipi di pagamenti:
- Il pagamento delle spese processuali sostenute nello specifico giudizio di Cassazione.
- Il versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione evidenziando che il primo annullamento era stato disposto unicamente per la ‘sola mancanza di motivazione’ riguardo all’art. 131-bis del codice penale. Il dispositivo di quella sentenza era chiaro: ‘annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello. Rigetta nel resto il ricorso’.
Di conseguenza, il secondo ricorso è stato considerato inammissibile perché, di fatto, mirava a ridiscutere aspetti già decisi e coperti dal rigetto del precedente appello. La Corte territoriale, in sede di rinvio, aveva correttamente operato nei limiti del mandato ricevuto, quantificando la pena come già fatto in precedenza. La Suprema Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. La somma di tremila euro è stata giudicata ‘congrua’ in relazione al contenuto del ricorso e all’assenza di giustificazioni valide.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la proposizione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. La condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. La decisione sottolinea l’importanza per i difensori di valutare attentamente i limiti del giudicato parziale e l’ambito del giudizio di rinvio, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità che comporta oneri economici significativi per il proprio assistito.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, ritenuta congrua, in favore della cassa delle ammende.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato ritenuto inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la precedente sentenza della Cassazione aveva annullato la decisione d’appello solo su un punto specifico (la motivazione sull’art. 131-bis c.p.), rigettando il resto. Il nuovo ricorso, pertanto, non poteva ridiscutere questioni già decise in via definitiva.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria inflitta al ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.