La figura dell’amministratore di sostegno è fondamentale per la tutela dei soggetti più fragili, ma comporta doveri e responsabilità stringenti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito la gravità delle conseguenze per chi abusa di tale ruolo, configurando il Peculato amministratore di sostegno anche per l’appropriazione di somme a scopi personali. Il caso analizzato riguarda un figlio, amministratore della madre, che ha utilizzato i fondi di quest’ultima per la propria attività commerciale, subendo un sequestro preventivo di quasi 19.000 euro.
I Fatti di Causa
Il Tribunale di Roma aveva confermato un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Il destinatario della misura era un uomo, amministratore di sostegno della madre ormai deceduta, accusato di essersi appropriato di somme giacenti sul conto di quest’ultima.
Le indagini avevano rivelato che l’indagato aveva utilizzato il denaro per esigenze del tutto estranee agli interessi della madre, in particolare per finanziare la propria attività di vendita di pesce all’ingrosso. L’uomo ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali: l’insussistenza di prove sufficienti a giustificare l’accusa (fumus commissi delicti) e la mancanza di una motivazione adeguata sul pericolo di dispersione dei beni (periculum in mora).
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure dell’indagato generiche e aspecifiche. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire alcuni principi cardine in materia.
La Configurazione del Reato di Peculato dell’Amministratore di Sostegno
La Corte ha confermato il consolidato orientamento secondo cui la condotta dell’amministratore di sostegno che, avendo la disponibilità dei conti del beneficiario, si appropria di somme per finalità non autorizzate e comunque estranee agli interessi dell’amministrato, integra pienamente il delitto di peculato ai sensi dell’art. 314 del codice penale. L’uso dei fondi per la propria attività commerciale rientra senza dubbio in questa casistica.
I Presupposti del Sequestro Preventivo e il Periculum in Mora
Un punto cruciale della sentenza riguarda la motivazione del sequestro. La difesa sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente argomentato il cosiddetto periculum in mora, ovvero il rischio concreto che i beni potessero essere dispersi. La Cassazione ha respinto questa tesi, giudicando la motivazione del Tribunale corretta e sufficiente. Il pericolo era stato desunto da elementi specifici: la condotta stessa dell’indagato, che aveva già distratto ingenti somme per la sua attività, la limitata consistenza del suo patrimonio (un piccolo importo sul conto e un negozio gravato da un’ipoteca molto superiore al suo valore) e il rischio che le somme, se restituite, sarebbero state reimpiegate e rese irrintracciabili. Questa motivazione, sottolinea la Corte, è idonea a giustificare sia la confisca diretta del denaro, sia quella per equivalente su altri beni.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, il ricorso contro misure cautelari reali in Cassazione è consentito solo per violazione di legge, non per una nuova valutazione dei fatti. I vizi di motivazione rilevano solo se così radicali da renderla inesistente o meramente apparente, cosa non avvenuta nel caso di specie. L’indagato, secondo la Corte, ha tentato una rivalutazione del merito, proponendo argomenti generici e non supportati da specifici riferimenti agli atti processuali.
In secondo luogo, la motivazione fornita dal Tribunale sul periculum è stata ritenuta adeguata e conforme ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite. Non è necessaria una prova certa della futura dispersione del patrimonio, ma è sufficiente una valutazione prognostica basata su elementi concreti, come la condotta passata dell’indagato e la sua situazione patrimoniale, che rendono probabile tale rischio.
Conclusioni
La sentenza in esame offre importanti spunti di riflessione. Ribadisce l’enorme responsabilità che grava sull’amministratore di sostegno, la cui condotta è soggetta a un rigoroso controllo per prevenire abusi. Conferma che l’appropriazione di fondi del beneficiario costituisce il grave reato di peculato. Infine, chiarisce che la motivazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca può basarsi su una valutazione concreta del rischio di dispersione dei beni, e che i tentativi di contestare nel merito tali valutazioni dinanzi alla Corte di Cassazione hanno scarse probabilità di successo, essendo il giudizio di legittimità limitato alla sola violazione di legge.
L’amministratore di sostegno che usa i soldi del beneficiario per scopi personali commette reato?
Sì. La Corte di Cassazione conferma che la condotta dell’amministratore di sostegno che si appropria delle somme di denaro del beneficiario per finalità non autorizzate ed estranee agli interessi di quest’ultimo integra il delitto di peculato (art. 314 c.p.).
Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è sempre necessario dimostrare il “periculum in mora”?
Sì, il giudice deve motivare sul rischio concreto e attuale che i beni possano essere dispersi o resi irrintracciabili. La sentenza chiarisce che tale motivazione può basarsi su elementi concreti come la condotta passata dell’indagato, la sua situazione patrimoniale e il pericolo che le somme vengano reimpiegate in attività analoghe.
È possibile contestare la valutazione dei fatti di un sequestro preventivo con un ricorso in Cassazione?
No. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto che hanno portato il giudice a disporre la misura cautelare.