Ricettazione e Furto Aggravato: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia penale, con un focus specifico sul reato di ricettazione e sull’aggravante della destrezza nel furto. La decisione sottolinea come motivi di ricorso generici o non confrontantisi con la logica della sentenza impugnata siano destinati a essere dichiarati inammissibili.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati in primo grado e in appello per una serie di reati in concorso, tra cui furto aggravato e ricettazione. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la pronuncia di condanna. Avverso tale sentenza, gli imputati proponevano ricorso congiunto per cassazione, basando la loro difesa su tre motivi principali, volti a contestare la loro responsabilità penale sia per il furto che per la ricettazione, oltre che la sussistenza di un’aggravante.
I Motivi del Ricorso e l’analisi sul reato di Ricettazione
Il ricorso presentato dagli imputati si articolava su tre censure comuni:
- Vizio di motivazione sul reato di furto: I ricorrenti lamentavano una motivazione carente o illogica riguardo alla loro responsabilità per il furto. Sostenevano che lo sviluppo argomentativo della Corte d’Appello fosse in contrasto con le massime di esperienza.
- Vizio di motivazione sul reato di ricettazione: Analogamente, contestavano la motivazione relativa alla condanna per ricettazione, ritenendola insufficiente a dimostrare l’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita della merce.
- Violazione di legge sull’aggravante della destrezza: Infine, i ricorrenti criticavano l’applicazione dell’aggravante della destrezza, sostenendo che non fossero stati applicati correttamente i principi giuridici che la definiscono.
L’approfondimento della Cassazione sulla Ricettazione
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo, giudicandoli tutti manifestamente infondati. Per quanto riguarda il vizio di motivazione, i giudici hanno ribadito che la censura ammissibile in sede di legittimità è solo quella che evidenzia una palese illogicità o contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, non una mera rilettura degli elementi di fatto. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e coerente.
Il punto centrale della decisione, tuttavia, riguarda il secondo motivo, relativo alla ricettazione. La Cassazione ha richiamato un suo consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza n. 52271 del 2016), secondo cui la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio: di fronte al possesso di beni rubati da parte degli imputati e alla loro incapacità di fornire una spiegazione plausibile, la loro colpevolezza per il reato di ricettazione è stata logicamente dedotta.
Anche il terzo motivo, sull’aggravante della destrezza, è stato respinto. La Corte ha affermato che la motivazione dei giudici di merito era esente da vizi, avendo correttamente applicato il principio, stabilito anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 34090 del 2017), per cui la destrezza consiste in gesti furtivi commessi con particolare rapidità ed elusività.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ogni motivo di ricorso è stato smontato sulla base di principi giuridici consolidati.
- Il primo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza d’appello non presentava i vizi di illogicità richiesti dall’art. 606 cod. proc. pen.
- Il secondo motivo è stato giudicato infondato perché la prova della conoscenza dell’illecita provenienza nel reato di ricettazione può essere legittimamente desunta dalla mancata giustificazione del possesso del bene.
- Il terzo motivo è stato rigettato perché i ricorrenti non si sono confrontati con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente applicato i principi giuridici sull’aggravante della destrezza, intesa come rapidità ed elusività dei gesti.
Di conseguenza, non solo i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, ma i ricorrenti sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali del diritto penale. In primo luogo, in materia di ricettazione, l’onere di fornire una spiegazione attendibile sul possesso di un bene di origine delittuosa ricade sul possessore stesso; la sua assenza o inverosimiglianza è un elemento di prova cruciale a suo carico. In secondo luogo, un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, ma deve individuare specifici vizi logici o violazioni di legge, confrontandosi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata. In mancanza di tali requisiti, l’esito è l’inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche.
Come si prova la consapevolezza dell’origine illecita di un bene nel reato di ricettazione?
Secondo la Corte, la mancata giustificazione da parte dell’imputato riguardo al possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce una prova sufficiente della sua conoscenza dell’illecita provenienza.
Quando un motivo di ricorso per ‘vizio di motivazione’ è considerato manifestamente infondato?
È considerato manifestamente infondato quando non evidenzia un reale contrasto logico o contraddittorio nello sviluppo argomentativo della sentenza, ma si limita a contestare la valutazione dei fatti già operata dal giudice di merito, la cui motivazione appare coerente e priva di vizi logici.
Cosa si intende per ‘aggravante della destrezza’ nel reato di furto?
L’aggravante della destrezza sussiste quando i gesti furtivi sono commessi con particolare rapidità ed elusività, approfittando di una situazione favorevole o di un momento di disattenzione della vittima per portare a termine il reato.