Ricorso Inammissibile: la Cassazione Fissa i Paletti sulla Valutazione del Giudice
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 6 maggio 2025 offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale. La decisione si concentra sulla non sindacabilità delle valutazioni discrezionali del giudice di merito, un principio cardine della procedura penale italiana. Questo articolo analizza la pronuncia, le sue motivazioni e le conseguenze pratiche per chi intende impugnare una sentenza.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 10 settembre 2024, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione vertevano, tra le altre cose, sulla valutazione operata dal giudice di merito riguardo all’entità del danno o del pericolo derivante dal reato commesso. Secondo il ricorrente, tale valutazione non era stata compiuta correttamente.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le censure del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a essere discussi in sede di legittimità, portando a una condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: il Ruolo dei Poteri Discrezionali
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che la valutazione sull’entità del danno o del pericolo, elemento fondamentale per la determinazione della pena, è un’attività che rientra pienamente nei poteri discrezionali del giudice di merito. Tale valutazione, come specificato, deve essere compiuta seguendo i criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, etc.).
Poiché nel caso di specie il giudice d’appello aveva correttamente esercitato tale potere, motivando la propria decisione, la Cassazione non ha potuto fare altro che confermare l’insindacabilità di tale scelta. A supporto, viene richiamata una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 13681/2016), che ha consolidato questo principio, stabilendo che la valutazione basata sui criteri dell’art. 133 c.p. rientra nei poteri discrezionali del giudice e non può essere oggetto di una nuova valutazione in Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Dichiarazione di Inammissibilità
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: non si può utilizzare il ricorso in Cassazione come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti. Chi intende presentare ricorso deve articolare censure che riguardino violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non il disaccordo con l’apprezzamento del giudice di merito. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche severe conseguenze economiche, come la condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione alla Cassa delle ammende, che serve a disincentivare appelli pretestuosi o dilatori.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze del ricorrente riguardavano la valutazione dell’entità del danno o del pericolo, un’attività che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e che non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione se correttamente motivata.
Cosa significa che una valutazione rientra nei “poteri discrezionali del giudice”?
Significa che il giudice ha la facoltà, entro i limiti fissati dalla legge (come i criteri dell’art. 133 del codice penale), di decidere secondo il proprio prudente apprezzamento. Questa decisione non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia palesemente illogica o non motivata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso che viene dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.