Il paziente può agire contro clinica e medico per ottenere la responsabilità sanitaria solidale
Una persona danneggiata da un errore medico può citare in giudizio sia la clinica sia il chirurgo per ottenere il risarcimento integrale. La legge non impedisce al paziente di agire contemporaneamente verso entrambi i soggetti. La responsabilità sanitaria solidale tutela la persona lesa e le consente di pretendere il pagamento del danno da ciascuno dei responsabili. Questo principio fondamentale non subisce deroghe per effetto delle riforme legislative sulla sicurezza delle cure.
Nel caso esaminato dai giudici di secondo grado, una donna aveva subito lesioni a causa di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale eseguito in una casa di cura privata. La paziente ha convenuto davanti ai giudici sia il chirurgo autore dell’operazione sia la clinica ospitante. Il tribunale ha condannato entrambi i soggetti al pagamento di oltre 47.000 euro a titolo di risarcimento del danno, disponendo inoltre l’obbligo della compagnia assicurativa di manlevare (tenere indenne) il professionista nei limiti del contratto di polizza.
Le regole sulla rivalsa interna non limitano le tutele del paziente danneggiato
L’assicuratore del medico ha contestato la sentenza sostenendo una tesi difensiva specifica. Secondo la compagnia, la legge Gelli-Bianco escluderebbe la condanna diretta del sanitario in solido con la struttura ospedaliera, salvo la prova di dolo (intenzione di arrecare danno) o colpa grave. Secondo tale prospettazione, il giudice avrebbe dovuto condannare in via esclusiva la clinica, lasciando a quest’ultima la facoltà di rivalersi successivamente contro il medico entro i rigorosi limiti legali.
I magistrati hanno smentito questa interpretazione. La normativa introdotta per arginare la medicina difensiva disciplina esclusivamente i rapporti interni tra la struttura sanitaria e gli operatori sanitari della cui collaborazione la struttura si avvale. L’azione di rivalsa della clinica verso il medico richiede presupposti specifici, come l’effettivo pagamento del risarcimento e la dimostrazione della colpa grave. Queste condizioni operano solo quando l’ospedale agisce contro il proprio collaboratore e non possono limitare i diritti di chi ha subito il danno corporeo.
La coesistenza di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale garantisce il risarcimento
Il codice civile disciplina il vincolo di solidarietà all’articolo 2055. La norma richiede soltanto che il fatto lesivo sia imputabile a più persone, anche se le condotte sono autonome o poggiano su titoli giuridici differenti. La clinica risponde a titolo contrattuale, poiché assume precisi doveri di cura e alberghieri nel momento in cui accoglie il paziente. Il medico risponde invece a titolo extracontrattuale per la lesione dell’integrità fisica della persona operata.
Questa distinzione non spezza l’unicità del danno sofferto dal paziente. Il danneggiato non deve subire le conseguenze della ripartizione interna delle colpe tra ospedale e professionista. La decisione d’appello ha quindi confermato la condanna solidale e ha respinto integralmente le pretese della compagnia assicuratrice, ponendo a carico di quest’ultima anche le spese del giudizio.
Cosa comporta questa decisione per chi promuove una causa per malasanità
Chi subisce un danno da errore sanitario può citare fin dal primo atto sia l’ospedale sia il medico che ha materialmente eseguito la prestazione. La presenza contemporanea di entrambi i soggetti garantisce al danneggiato maggiori possibilità di recuperare le somme liquidate dal tribunale. Le limitazioni legali dettate a salvaguardia dei sanitari operano nei conflitti successivi tra medico e azienda ospedaliera, ma lasciano intatta la facoltà del cittadino di chiedere la condanna congiunta di tutti i corresponsabili.
Il paziente danneggiato deve citare per forza solo la struttura sanitaria?
No, il paziente può scegliere se convenire in giudizio la sola clinica, il singolo medico oppure entrambi per ottenere la condanna risarcitoria in solido.
La legge Gelli-Bianco vieta la condanna diretta del medico se manca la colpa grave?
No, il requisito della colpa grave si applica solo all’azione di rivalsa promossa dalla clinica contro il medico, non alla domanda promossa dal paziente.
Cosa significa che la responsabilità è solidale tra medico e clinica?
Significa che il paziente creditore può richiedere l’intero importo del risarcimento a uno qualsiasi dei due soggetti condannati o a entrambi fino al saldo completo.