Patrocinio a spese dello Stato CTU: chi paga il consulente?
Il tema del patrocinio a spese dello Stato CTU rappresenta un punto cruciale per l’effettività del diritto di difesa e la tutela dei professionisti che collaborano con la giustizia. Recentemente, la giurisprudenza ha dovuto affrontare il delicato equilibrio tra il beneficio della difesa gratuita per i non abbienti e il diritto del Consulente Tecnico d’Ufficio a ricevere un equo compenso.
In una recente pronuncia, la Corte d’Appello ha esaminato il caso di un ricorrente, regolarmente ammesso al beneficio del patrocinio, che si era visto notificare un decreto di liquidazione in cui veniva posto a suo carico, in solido con le altre parti, l’intero onorario dell’esperto.
Il caso: opposizione al decreto di liquidazione
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che la sua ammissione al beneficio statale dovesse escluderlo dal pagamento diretto dell’ausiliario del giudice. La questione sollevata riguardava non solo l’identità del soggetto tenuto al pagamento, ma anche l’eventuale riduzione del compenso spettante al professionista in virtù della normativa sul patrocinio gratuito.
Le altre parti in causa, tra cui lo stesso CTU e una società cessionaria che aveva già anticipato parte della somma, hanno presentato diverse eccezioni, tra cui la carenza di interesse ad agire e la richiesta di mantenere la natura solidale dell’obbligazione.
La decisione della Corte sulla solidarietà e il patrocinio a spese dello Stato CTU
La Corte ha stabilito che, qualora una parte sia ammessa al patrocinio, il consulente tecnico non può più agire direttamente contro di essa per il recupero delle proprie spettanze. Questo perché l’obbligo di anticipazione passa direttamente in capo all’Erario. Tuttavia, tale principio non elimina il vincolo di solidarietà: lo Stato subentra nella posizione della parte ammessa, diventando co-obbligato solidale insieme alle altre parti che non godono del beneficio.
In merito alla richiesta di riduzione del compenso (la cosiddetta dimidiazione), la Corte ha applicato un orientamento costituzionale molto importante, rigettando la decurtazione del 50% dell’onorario professionale.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione si fondano sull’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. 115/2002. La Corte Costituzionale ha infatti sancito che non è possibile ridurre della metà i compensi degli ausiliari del magistrato quando le tariffe professionali di riferimento non sono state aggiornate periodicamente secondo l’indice ISTAT. Essendo le attuali basi tariffarie considerate sproporzionate per difetto, imporre un’ulteriore riduzione graverebbe ingiustamente sul professionista, ledendo la dignità del lavoro svolto.
Inoltre, il giudice ha chiarito che il decreto di liquidazione ha una funzione interinale: esso serve a quantificare quanto spetta al consulente e a individuare chi deve anticipare la somma, ma non decide in via definitiva la ripartizione interna delle spese tra le parti, che verrà stabilita solo con la sentenza finale di merito sulla base della soccombenza.
Le conclusioni
Le conclusioni raggiunte dal collegio hanno portato alla parziale revoca del decreto impugnato. L’importo liquidato in favore del consulente deve essere corrisposto dallo Stato per la quota della parte ammessa al beneficio, e dalle altre parti per le restanti quote, ferma restando la responsabilità solidale tra tutti i soggetti obbligati (Erario incluso). Questa sentenza ribadisce che il patrocinio a spese dello Stato non può risolversi in un danno per il professionista incaricato, assicurando al contempo che il cittadino non abbiente non sia gravato da costi che lo Stato si è impegnato a sostenere.
Chi deve anticipare il compenso del CTU se una parte ha il patrocinio gratuito?
L’anticipazione del compenso per la quota della parte ammessa al patrocinio spetta all’Erario, il quale subentra nell’obbligo di pagamento verso il consulente.
Il compenso del consulente viene dimezzato se c’è il patrocinio a spese dello Stato?
No, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la riduzione della metà non si applica se le tariffe ministeriali non sono aggiornate, per evitare un compenso eccessivamente basso.
Le altre parti restano obbligate a pagare il CTU in solido con lo Stato?
Sì, l’obbligazione nei confronti del consulente mantiene natura solidale, coinvolgendo sia lo Stato sia le altre parti processuali non ammesse al beneficio.