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Riunione sindacale, notizia rimozione del lavoratore

La diffusione della notizia della rimozione del lavoratore, dalle funzioni cui era stato preposto, nell’ambito di una riunione sindacale, integra una condotta contraria alle norme precauzionali. e dall’articolo 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato) alla stregua dei parametri generali scolpiti dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 26972-26975 dell’11/11/2008; infatti anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex articolo 2 Cost. ,

La diffusione della notizia della rimozione del lavoratore, dalle funzioni cui era stato preposto, nell’ambito di una riunione sindacale, integra una condotta contraria alle norme precauzionali.

L’accertamento del fatto lesivo, avvenuto nel corso dell’incontro sindacale, ossia la divulgazione indebita della notizia della rimozione del lavoratore dal suo incarico nell’ambito di una riunione sindacale, è stato fondato, nel caso in esame, non già sul verbale della riunione, che, redatto in forma sintetica, ben può non riportare l’integrale contenuto di tutte le comunicazioni verbali intercorse in quell’occasione fra i soggetti coinvolti, ma sulle dichiarazioni di un teste, e quindi sul risultato di una prova testimoniale.

L’orientamento giurisprudenziale più recente (da ultimo Cassazione, Sez. 1, n. 207 del 8/1/2019), riconduce l’illecito trattamento di dati personali ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva, anche alla luce dell’esplicito rinvio compiuto dalla legge (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 15 applicabile pro tempore) all’articolo 2050 c.c..

Pertanto, il danneggiato che lamenti la lesione dell’interesse non patrimoniale può limitarsi a dimostrare l’esistenza del danno e del nesso di causalità rispetto al trattamento illecito, mentre spetta al danneggiante titolare del trattamento, eventualmente in solido col responsabile, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno.

Questo schema è parzialmente confermato anche nel nuovo GDPR (articolo 82.3 GDPR) che, sulla base del principio di responsabilizzazione (accountability) addossa al titolare del trattamento dei dati – eventualmente in solido con il responsabile il rischio tipico di impresa (articolo 2050 c.c.).

Per altro verso, il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 15 pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli articoli 2 e 21 Cost. e dall’articolo 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato) alla stregua dei parametri generali scolpiti dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 26972-26975 dell’11/11/2008; infatti anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex articolo 2 Cost., di cui la regola di tolleranza della lesione minima costituisce intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’articolo 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.

Il titolare del trattamento, per non incorrere in responsabilità deve dimostrare che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e non può limitarsi alla prova negativa di non aver violato le norme (e quindi di essersi conformato ai precetti), ma occorre la prova positiva di aver valutato autonomamente il rischio di impresa, purché tipico, cioè prevedibile, e attuato le misure organizzative e di sicurezza tali da eliminare o ridurre il rischio connesso alla sua attività.

Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso un danno biologico per lesione dell’integrità psico-fisica ma ha ravvisato un danno non patrimoniale da sofferenza morale, ritenuto dimostrato sulla base di un ragionamento presuntivo fondato su regole di esperienza.

Corte di Cassazione, Sezione Prima, Ordinanza n. 19328 del 17 settembre 2020

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