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Lavoro discontinuo, configurabilità del lavoro straordinario

Lavoro discontinuo, è configurabile l’espletamento di lavoro straordinario solo allorquando sia prefissato un preciso orario di lavoro.

Pubblicato il 20 December 2018 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all’udienza del  19 dicembre 2018 , ha emesso la seguente

SENTENZA 5242/2018 pubblicata il 19/12/2018

nella causa iscritta al n. R.G  /2014  promossa da XXX rappresentato e difeso dall’avv. come in atti

– ricorrente-
contro

YYY rappresentato e difeso dall’avv. come in atti

-resistente-

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2014 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso il rapporto di lavoro intercorso con il convenuto e le proprie mansioni di autista, chiedeva accertarsi l’espletamento di lavoro straordinario e condannarsi la parte datoriale alle relative maggiorazioni retributive anche in riferimento al mancato godimento di ferie, festività soppresse ed assegni familiari.

 Si costituiva YYY che negava l’espletamento del lavoro straordinario e la spettanza degli emolumenti richiesti e chiedeva rigettarsi il ricorso.

            Veniva espletata istruttoria orale.

All’udienza odierna la causa veniva decisa con la presente sentenza.

            In ragione dell’ordinario riparto dell’onere probatorio gravava sul ricorrente il peso della prova dell’espletamento del maggior orario lavorativo descritto in ricorso e dei presupposti fattuali per gli emolumenti chiesti in ricorso.

Orbene la valutazione complessiva dell’istruttoria testimoniale non consente di ritenere dimostrato tale maggior orario di lavoro, nessuno dei testi escussi avendo confermato gli assunti del ricorrente in merito alle modalità e ai tempi del lavoro e delle trasferte.

Al contrario, i testimoni hanno riferito che il numero di trasferte mensili era pari a quattro e che le stesse venivano comunque effettuate utilizzando il traghetto di collegamento tra Messina a Salerno sia all’andata che al ritorno.

 Va del resto osservato che, trattandosi di mansioni di autista -come tali da presumersi discontinue- al fine del riconoscimento del lavoro straordinario sarebbe stato onere della parte ricorrente specificare, nell’ambito dell’orario giornaliero come indicato in ricorso, quale fosse la frequenza del trasporto ossia l’impegno nelle mansioni attive e come si atteggiasse l’impegno prestazionale tra un trasporto e l’altro.

Si leggano a tal riguardo, ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7577del20/04/2004 così massimata: “Nell’ipotesi di lavoro discontinuo – come quello di autista adibito a trasporto merci – caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico – fisiche consumate, è configurabile l’espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato -occorrendo, all’uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività -, oppure l’attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell’orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell’integrità fisica del lavoratore stesso”; cfr. anche Cass. sez. lav. 2829/1990: “Nel lavoro discontinuo intervallato da attese non lavorate che comportano la libertà per il lavoratore di disporre delle frazioni di tempo non soggette ad un obbligo specifico di facere, e che possono anche parificarsi al riposo costitutivo delle energie psicofisiche consumate nella prima parte del viaggio per il trasporto di cose o persone, affinchè possa parlarsi di prestazioni di ore straordinarie occorre che il prestatore subordinato, il quale abbia effettivamente lavorato oltre l’orario contrattuale (o legale) alleghi le modalità del servizio, i tempi ed i luoghi congiuntamente all’intimazione datoriale di aiutare nel carico e scarico, alla sistemazione delle merci….”; e cfr. Cass. 3/2/2000 n. 1202: “In materia di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di lavoro le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l’espletamento del lavoro straordinario solo allorquando sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e tale limite sia superato, occorrendo all’uopo che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso tra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa in modo da consentire di tenere conto delle pause di inattività”).  Le suddette  asserzioni specifiche non risultano contenute in ricorso

                           Quanto alla produzione dei dischi cronotachigrafi va condivisa la giurisprudenza di Cassazione a mente della quale “l’accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall’art. 2712 cod. civ., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo” (così da ultimo, in massima, Sez. L, Sentenza n. 10366 del 13/05/2014).

 Anche le ulteriori domande contenute in ricorso, relative al mancato godimento di ferie e ad altri emolumenti contrattuali risultano sfornite di prova.

            Il ricorso va in definitiva rigettato.

            Le complessità interpretative in tema di prova del lavoro straordinario nelle mansioni discontinue consentono di compensare le spese.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Catania il 19 dicembre 2018 .

                                                                                                   Il Giudice del Lavoro

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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