La Corte d'Appello condannava l'imputato a tre anni e tre mesi di reclusione per il dissesto societario, riconoscendo il suo ruolo di amministratore di fatto ben prima della nomina formale. La difesa proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione dei diritti difensivi, poiché i giudici di secondo grado avevano celebrato l'udienza in presenza con un difensore d'ufficio anziché in forma scritta. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso non inammissibile ma infondato nel merito, dato che la difesa non aveva dimostrato un danno concreto subito dalle proprie memorie. Poiché l'impugnazione ha instaurato validamente il giudizio, i giudici hanno dichiarato d'ufficio la prescrizione del reato di bancarotta maturata dopo la sentenza d'appello, annullando la condanna senza rinvio.
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