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Codice Civile
Codice Penale

Soggetto autore morale dello spoglio

Affinchè un soggetto possa considerarsi autore morale dello spoglio, è necessario che egli sia stato consapevole di trarre vantaggio dalla situazione posta in essere dallo spogliatore.

Pubblicato il 30 August 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI

In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 437/2021 pubblicata il 25/08/2021

nella controversia civile iscritta al n. r.g. /2016 vertente tra

XXX (cf), rappresentato e difeso dall’Avv.

Ricorrente nel giudizio di merito nei confronti di

YYY (c.f), rappresentato e difeso, dagli Avv.ti

Resistente nel giudizio di merito Oggetto: merito possessorio – azione 1168 e 1170 c.c.

Conclusioni: All’udienza dell’11 febbraio 2021 svolta mediante scambio di note di trattazione scritte, le parti concludevano riportandosi a rispettivi scritti difensivi. Parte ricorrente XXX

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Rieti, previa ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate e non ammesse che qui si reiterano e cioè ; – a) l’ammissione delle prove testimoniali sui capitoli di prova dedotti e non ammessi; b) il licenziamento di Consulenza Tecnica d’Ufficio finalizzata ad accertare la natura delle piante, coltivate e/o spontanee, secche o vive, esistenti in loco, la collocazione sulla scarpata dei tre tronchetti tagliati e riprodotti in foto ex adverso accertandone anche il fatto che non siano rivegetati in quanto appunto morti, diversamente in caso di potature di arbusti vivi, questi avrebbero rivegetato, nonché la precisa proprietà dei luoghi di causa e le modalità e le tempistiche di realizzazione della strada in questione e da ultimo, senza inversione dell’onere della prova, la non fattibilità tecnica dei parcheggi nei luoghi indicati dal YYY; – c), per meglio comprendere la situazione dedotta in causa ed il suo contesto, l’ispezione giudiziale dei luoghi ex artt. 118 e 258 cpc e seguenti, l’ispezione giudiziale dei luoghi di causa, e/o il sopralluogo giudiziale e che l’assunzione degli eventuali testimoni sui capitoli eventualmente ammessi avvenga sui luoghi di causa ; previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, respinte tutte le avversarie domande, in viaprincipale : 1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Ing. XXX, in quanto totalmente estraneo ai fatti di causa per non essere stato l’autore né morale, né materiale dell’asserito spoglio e/o dell’asserita turbativa e/o molestia del possesso, con ogni consequenziale pronuncia di legge, ivi compresa la condanna alle spese;

2) accertare e dichiarare che il Signor YYY nessun possesso può vantare sul terreno asseritamente oggetto della turbativa lamentata e riconosciuta dal Tribunale e che nessuno spoglio e/o nessuna turbativa e/o molestia del possesso è stata posta in essere in danno del Signor YYY da chicchessia, tantomeno dall’ Ing. XXX, cosi come che nessun danno è stato provocato dall’Ing. XXX, né da chicchessia, al manto stradale e, conseguentemente, condannare il Signor YYY a rifondere le spese tutte di lite del presente procedimento di prosecuzione del giudizio ed anche relative sia al procedimento precedente nanti il Tribunale in composizione monocratica, sia al procedimento in sede di reclamo, secondo il principio della soccombenza, comunque condannando il Signor YYY alla restituzione in tutto o in parte di quanto corrisposto a tale titolo;

– in via subordinata : in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale, accertare e dichiarare che l’ordine di reimpiantare le piante è ineseguibile, cosi come quello di ripristinare gli asseriti danni, per tutte le esposte ragioni in atti, con ogni consequenziale pronuncia di legge e/o, comunque, dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell’intervento della Provincia di Rieti, quindi, condannare il Signor YYY, alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio relativi al presente procedimento di prosecuzione del giudizio, sia al procedimento davanti il Tribunale in composizione monocratica, sia in sede di reclamo, secondo il principio della soccombenza, ovvero compensare integralmente le spese, comunque condannando il Signor YYY alla restituzione in tutto o in parte di quanto corrisposto a tale titolo ;

– in via di ulteriore subordine in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale e/o subordinata, accertare e dichiarare che l’ordine di reimpiantare le piante è comunque, ineseguibile, cosi come quello di ripristinare gli asseriti danni, per la genericità del suo contenuto non essendo state identificate né le piante asseritamente piantate, né, tantomeno, quelle asseritamente tagliate, quindi, condannare il Signor YYY, alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio relativi al presente procedimento di prosecuzione del giudizio sia al procedimento davanti il Tribunale in composizione monocratica, sia in sede di reclamo, secondo il principio della soccombenza, ovvero compensare integralmente le spese tutte e/o dichiarare la non congruità delle spese liquidate dal Tribunale in composizione monocratica, comunque condannando il Signor YYY alla restituzione in tutto o in parte di quanto corrisposto a tale titolo;

In ogni caso, condannare il Signor YYY al risarcimento dei danni tutti subiti dall’Ing. XXX in conseguenza dell’azione da possessoria promossa;

In caso di mancato accoglimento delle domande in via principale, confermare in parte qua l’ordinanza resa ad esito del reclamo.

Con vittoria, in ogni caso, di spese diritti ed onorari del giudizio di prosecuzione qui introdotto;” Parte resistente YYY:

 “Piaccia all’ill.mo Giudice adito, contrariis reictiis,

1) rigettare le domande tutte ex adverso formulate e così confermare l’ordinanza interdittale emessa dal Giudice in composizione collegiale, con la sola non riproposizione della domanda nei confronti del XXX, di condanna al reimpianto delle piante divelte – in quanto domanda assorbita dalla disposta tutela possessoria, e come tale non riproposta – e con la sola condanna, definitiva, alla ricostituzione della sede stradale nell’assetto preesistente ai danneggiamenti realizzati dal XXX; 2) condanna alle spese della fase con ogni accessorio di legge, ivi compresa la maggiorazione”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Ai sensi della novella L. n. 69 del 2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell’art. 118 disp. att. c.p.c., è sufficiente, ai fini della motivazione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione” ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), e richiamato il principio della ragione più liquida per cui a causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);

Con ricorso ex artt. 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c., YYY adiva il Tribunale di Rieti deducendo:

– di essere comproprietario, unitamente alla propria moglie Pantoni Irma, di un compendio immobiliare, sito in Comune di ***, località “***”, già distinto al catasto terreni di detto Comune censuario al fg. con la particella, di ettari uno, are dieci e centiare 0 (R.D. L.55000 e R.A. L.33000) (e all’attualità identificato dai particellari, e del Fg.) confinante con ***, Strada degli ***, XXX, ed altri;

– di aver realizzato in loco dapprima un maneggio con le relative stalle in corrispondenza della particella n. 512, in cui il ricorrente stesso aveva aperto una scuola di equitazione denominata “*** e, in seguito, un immobile destinato a civile abitazione sulla particella n. 511, poi alienato a sua figlia Lorella YYY con rogito Notaio Misiti del 1°.10.1983, Rep. n. 322 Racc. n. 164;

– che, all’epoca dell’acquisto del predetto fondo, non esisteva alcuna strada di accesso al terreno, che era ubicato all’estremità del lotto originariamente unico ed identificato al catasto al foglio 19, particella n. 23, appartenuto a ***, al quale era succeduto *** relativamente al terreno poi acquistato dall’odierno ricorrente, risultante da frazionamento realizzato dal geom. ***, da cui avevano tratto origine tre distinti lotti (particelle nn.);

– che nel 1991 non esistendo alcuna strada che consentiva l’accesso al proprio fondo ma solo un modestissimo camminamento, il YYY realizzava una vera e propria sede stradale della lunghezza di circa 100-120 metri lineari e della larghezza di circa 2,50 che, dipartendosi dalla strada provinciale, ed insistendo, fisicamente, sulle diverse proprietà interposte, alla fine, perviene all’ingresso della propria proprietà delimitata da un cancello in ferro;

– che, per realizzare la detta strada, parallela alla sottostante “strada degli ***” e dalla stessa separata da un dislivello di circa 15 mt. occupato da vegetazione, il YYY aveva proceduto a spianare il terreno, asportando il materiale terroso, compattato e appoggiato sul lato destro della carreggiata destinata al transito di ogni genere di veicolo meccanico, anche di grandi dimensioni; -che aveva impiantato – a delimitazione della detta carreggiata e per realizzare, per i veicoli e per la stessa sede stradale, una protezione dal sottostante dirupo – e laddove non esistenti e/o rimosse, alberature naturali di medio-alto fusto, matricine delle piante autoctone in loco esistenti, destinate definitivamente a realizzare, con la loro crescita ed il loro consolidamento, la definitiva delimitazione e protezione della sede stradale stessa;

– che alcune delle piante di medio-alto fusto erano già presenti in loco all’epoca della realizzazione della ridetta strada, mentre altre sono state apposte dal YYY, che le aveva curate, così come aveva curato la manutenzione della sede stradale;

– che il 25/2/2016 il YYY vedeva sulla strada una persona, che, a bordo di un automezzo cingolato, non solo aveva rovinato, in più punti, il manto stradale, creando, per il peso ed il modo di utilizzazione del mezzo, plurimi avvallamenti e buche prima inesistenti, ma aveva iniziato a rimuovere le piante creando una sorta di piazzale ed una totale alterazione dell’assetto consolidato dei luoghi, con una sostanziale alterazione della consolidata conformazione della strada, funzionale alla sua preservazione e alla sua stessa funzionalità;

– che la persona a bordo dell’automezzo, una volta interpellato, aveva confermato di aver ricevuto apposito incarico da parte di XXX;

– che non avendo l’operatore desistito dal compimento della detta attività, il YYY faceva intervenire sul posto i Carabinieri della locale Stazione di Castelnuovo di Farfa, i quali redigevano il relativo verbale, acquisendo le generalità della detta persona;

– che all’esito dell’intervento dei carabinieri, che suggerivano di evitare la protrazione dell’opera, l’operatore interrompeva la propria attività, attività che, però, lo stesso riprendeva il giorno successivo, allorquando, interpellato nuovamente dal YYY, spiegava che la prosecuzione dell’opera gli era stata ordinata dal XXX, il quale gli aveva intimato di non rispettare il suggerimento dato, il giorno prima dai Carabinieri, affermando che egli poteva fare, sul luogo, tutto ciò che voleva.

Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorrente, ritenendo che le condotte poste in essere dal XXX configurassero uno spoglio o, subordinatamente, una turbativa illegittimi del proprio possesso sulla detta porzione immobiliare ai sensi degli artt. 1168 c.c. o 1170 c.c., chiedeva al Tribunale di Rieti che ordinasse al XXX di astenersi dalla protrazione e/o reiterazione della condotta illecita sanzionata e che lo condannasse al ripristino dello stato dei luoghi, mediante reimpianto delle alberature e ricostituzione dell’assetto preesistente del manto stradale, il tutto con il favore delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio XXX il quale, preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva non ritenendosi autore del denunciato spoglio e/o turbativa sia perché non più proprietario del terreno, sede dei fatti di causa, sia perché l’intervento identificato nell’asserito spoglio e/o turbativa, limitato alla mera eliminazione di arbusti secchi e ripetuto con cadenza annuale da sempre, era stato commissionato al dipendente, signor ***, dalla signora ***, coniuge separato dell’Ing. XXX, a cui questo aveva ceduto da tempo la proprietà del terreno de quo; nel merito, deduceva, altresì, che il YYY non aveva mai avuto il possesso esclusivo della porzione di terreno su cui insisteva la strada carrabile, né l’aveva realizzata o usucapita in quanto la utilizzava per accedere al fondo di sua proprietà da meno di vent’anni; affermava, inoltre, che la strada era stata da lui realizzata sulla base di un elaborato progettuale presentato nel 1988 e che, quindi, la controparte aveva iniziato ad esercitarvi il passaggio per mera tolleranza del XXX e della *** dal 1997, rinvenendo una situazione di fatto preesistente e ribadiva che l’attività in contestazione era stata posta in essere al precipuo fine di mantenere in buono stato la strada e di consentire alle maestranze alle dipendenze della *** di coltivare l’uliveto di proprietà di quest’ultima e che la condotta qualificata come spoglio violento da parte dell’attore era consistita, in realtà, in un’attività di manutenzione ordinaria del fondo mediante l’estirpazione della vegetazione infestante. Il XXX contestava, altresì, che le piante di alto fusto fossero poste a margine della carreggiata ed avessero la funzione di assicurarne la tenuta, deducendo che il dislivello tra la strada ed il terreno circostante non era di 15 metri, bensì, nel tratto più elevato, di tre metri e che non vi era alcun pericolo di smottamento della sede stradale, avuto riguardo alla sua distanza dalla scarpata di circa 6 metri. Chiedeva, pertanto, che venisse respinta la richiesta di tutela possessoria avanzata dalla controparte perché carente dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la concessione dell’interdetto possessorio, deducendo altresì le fotografie prodotte dalla controparte stessa non documentavano alcun danno, nè mutamento alcuno dello stato dei luoghi Uditi gli informatori, respinta l’istanza del ricorrente YYY di autorizzazione alla chiamata in causa di *** (moglie del XXX) e tentata la conciliazione mediante la sottoposizione alle parti, all’udienza del 9/12/2016, di una proposta transattiva da parte del giudice ai sensi dell’art.185-bis c.p.c.,, con ordinanza emessa in data 20.2.2017, a chiusura della fase sommaria, veniva accolta la domanda subordinata di manutenzione proposta con il ricorso possessorio, e veniva ordinato a XXX di “astenersi dalla turbativa del possesso di YYY sulla porzione di terreno su cui insiste la strada che, dipartendosi dalla strada provinciale, perviene all’ingresso del terreno di sua proprietà, sito in Comune di, località “***”, già distinto al catasto terreni di detto Comune al foglio, particella e di ripristinare le alberature ed il manto stradale danneggiato, a sua cura e spese; e disponendo “che, in caso di inadempimento spontaneo da parte del XXX entro 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza a cura del ricorrente, vi provveda il YYY a cura e spese della controparte” e condannato il XXX alle spese di lite.

Con l’ordinanza collegiale del 29-6-2017, pronunciata sul reclamo proposto dal XXX ex art. 669 terdecies c.p.c.,veniva parzialmente riformata l’ordinanza monocratica nella parte in cui aveva prescritto al XXX il ripristino delle alberature e del manto stradale danneggiato mentre veniva confermata l’ ordinanza impugnata in punto di accertamento della turbativa del possesso esercitato dallo stesso; veniva pertanto confermato l’ordine al resistente di astenersi dal compiere ulteriori atti di turbativa del possesso, spese del giudizio compensate.

L’originale resistente attuale ricorrente (XXX) depositava ricorso con cui chiedeva fissarsi l’udienza per la prosecuzione di giudizio di merito possessorio reiterando tutte le difese ed eccezioni della fase sommaria e deducendo che nessun possesso può vantare sul terreno il YYY e che, in ogni caso, nessun atto di spoglio molestia e /o turbativa del possesso è stata posta in essere, nè dall’Ing. XXX, né da chicchessia, né, tantomeno, è stato causato alcun danno al manto stradale, nonché che nessun intervento sul terreno in questione è possibile senza l’autorizzazione della PA, salvo meri interventi di manutenzione ordinaria, di esclusiva competenza della signora ***, proprietaria dello stesso terreno, in quanto la scarpata su cui il signor YYY ha affermato di aver piantato le piante, seppur di proprietà privata, è sottoposta a regime demaniale sotto la competenza gestionale della Provincia di Rieti. Concludeva come in epigrafe.

Costituendosi anche in questa sede, il YYY ribadiva le proprie difese concludendo come in epigrafe.

Assegnati i termini istruttori, la causa veniva istruita con documenti e con la escussione dei testi come da ordinanza del 23.08.2018.

Disposti alcuni rinvii per intervenuto mutamento del giudice assegnatario del procedimento, all’udienza dell’11-2-2021 fissata mediante scambio di note scritte, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

***

In via preliminare, va evidenziato, in punto di diritto, che la comparsa conclusionale ha la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte dalla parte mentre la memoria di replica costituisce lo strumento processuale per contrastare e replicare alle allegazioni avverse svolte dalla controparte nella sua comparsa conclusionale. In tale ottica non è consentito a ciascuna parte di introdurre esclusivamente con la comparsa conclusionale e/o con la memoria di replica fatti e circostanze a supporto della pretesa azionata o a supporto della contestazione avverso l’altrui pretesa ovvero articolare difese ed eccezioni mai in precedenza svolte, essendo onere delle parti allegare tali fatti e circostanze e formulare tali difese ed eccezioni già nell’atto di costituzione in giudizio o, al più tardi, nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 183 co.6 c.p.c.. Pertanto, la produzione documentale allegata solo con la comparsa conclusionale dalla difesa del XXX deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva.

Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, reiterata dalla difesa del XXX anche nel presente giudizio. Sul punto è sufficiente richiamare quanto già argomentato in sede cautelare e gli argomenti esposti nell’ ordinanza collegiale di reclamo, da confermarsi anche alla luce anche delle deposizione rese dai testi escussi nella presente fase di merito (su cui si tornerà anche infra). Al riguardo, vertendosi in ambito possessorio, giova ricordare la granitica giurisprudenza per la quale gli artt. 1168 e 1170 c.c. configurano la legittimazione passiva alla azione secondo uno schema di tipo personale (così Cassazione civile, sez. II, 30.03.2016, n. 6154), sicché la domanda è esperibile contro l’autore dello spoglio o della molestia senza che, salve ipotesi peculiari qui non sussistenti, determinate dalla necessità di trasformare irreversibilmente, con demolizioni et similia, edifici in contitolarità di più parti, non è ravvisabile alcuna situazione di litisconsorzio necessario. Ed invero le condotte sottrattive e le molestie si appartengono al soggetto che le attua, identificato nel loro autore, sia materiale sia morale, senza necessità di estendere l’indagine al fatto che esse possano accedere ad una pretesa che origina da un rapporto inscindibilmente comune a più persone o addirittura ad una pluralità di rapporti legati da reciproco nesso di dipendenza.

Passando ora al merito della res controversa si ritiene che la domanda di parte ricorrente sia parzialmente fondata e, per l’effetto, merita accoglimento nei termini già limitati dal Collegio in sede di reclamo.

Giova anche ricordare che in questa sede si discute di tutela possessoria e non già di questioni petitorie; ne consegue che è soltanto di possesso – e non della titolarità di diritti reali – che si deve discorrere. Infatti, l’ordinamento tutela il possesso a prescindere dall’esistenza (e financo dalla conoscenza) del relativo diritto, e ciò per garantire l’interesse sociale allo svolgimento pacifico dei rapporti tra i soggetti e assicurare l’esigenza generica di prevenzione e repressione della violenza. Nondimeno, le azioni possessorie – pur assicurando una tutela piena dello stato di fatto – hanno carattere provvisorio, poiché i loro effetti possono venire meno a seguito dell’esito del giudizio petitorio. Pertanto, ogni questione avente natura petitoria deve essere demandata all’eventuale giudizio petitorio.

Con particolare riferimento all’individuazione delle tutele possessorie, si deve poi evidenziare come l’azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. sia diretta – in via alternativa – a reintegrare nel possesso la vittima di uno spoglio non violento né clandestino (III comma) oppure a far cessare le molestie e le turbative sofferte dal possessore (I comma). Legittimato attivamente è il possessore di un immobile, di una universalità di mobili o di un diritto reale su un immobile a condizione che sia possessore da almeno un anno, in modo continuativo e non interrotto. Per molestia si intende qualsiasi comportamento che cagioni la modificazione in senso peggiorativo o limitativo del potere di fatto in cui si estrinseca il possesso. Può trattarsi di fatti materiali (molestia di fatto) o anche di atti giuridici (molestia di diritto). La molestia, pertanto, si distingue dallo spoglio esclusivamente sotto il profilo quantitativo, giacché mentre quest’ultimo implica lo spossessamento del bene, la prima non incide sulla res ma compromette la sola attività di godimento della stessa, rendendola più difficile o limitando le modalità di esercizio del possesso. Con riferimento, infine, all’elemento subiettivo in capo al soggetto che pone in essere la turbativa (c.d. animus turbandi), la giurisprudenza è dell’avviso che essa deve presumersi obiettivamente in ragione del solo fatto degli atti di molestia, non rilevando l’eventuale convinzione dell’autore della conformità della propria condotta al diritto. Giova, tuttavia, precisare come per giurisprudenza costante non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla res da altri posseduta configuri necessariamente una molestia del possesso, bensì “solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sé una pretesa dell’agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti che, non compromettendo né limitando apprezzabilmente l’esercizio del potere di fatto, siano con questo compatibili” (Cass. civ., sez. 2, sent. 15.07.2003, n. 11036 e da Cass. civ., sez. 2, sent. 23.10.2018, n. 26787).

Ciò premesso e quanto alla delimitazione del thema decidendum e del correlato thema probandum occorre rilevare che il YYY con il ricorso introduttivo della lite nella precedente fase sommaria, ha lamentato l’illegittimo taglio di alcuni alberi sulla scarpata da esso posseduta e il danneggiamento del manto stradale costituente il passaggio per arrivare sino alla sua proprietà, così svolgendo una domanda anche di manutenzione del possesso volta a far cessare l’attività di turbativa. Tanto chiarito, prima di passare più propriamente all’esame del merito della controversia, giova altresì precisare, sotto il profilo della formazione del convincimento del giudice nell’ambito del merito possessorio, che “nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti nella fase di cognizione sommaria, allorché consentano di decidere la causa, in quanto idonei a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice” (v. Trib. Bari, 25 ottobre 2010). Pertanto, l’esito dell’istruttoria espletata nella seguente fase a cognizione piena non impedisce certamente la congiunta utilizzazione delle risultanze emergenti dalla fase sommaria attraverso l’audizione delle parti nonché l’esame dei documenti prodotti ed allegati ai rispettivi fascicoli. In particolare le informazioni assunte nella fase sommaria del giudizio possessorio hanno valore indiziario (cfr. Cass. n. 8522/2003) e possono costituire fonte di esclusiva o concorrente ponderazione e convincimento nella fase di merito.

Orbene, ritiene il Tribunale che il ricorrente, nel corso dell’intero procedimento (e quindi anche nell’attuale fase a cognizione piena), abbia sufficientemente provato di avere esercitato nel tempo il possesso sulla parte di terreno di cui al ricorso; è stato dimostrato altresì l’avvenuto taglio degli alberi sul terreno de quo e le condotte dedotte che integrano la molestia come condivisibilmente ritenuto anche dal giudice che si è pronunciato sul reclamo.

Sul punto assumono valore dirimente le dichiarazioni di ***, conoscitore dei luoghi e di entrambe le parti, il quale ha confermato che nel 1991 esisteva un passaggio che poteva essere attraversato con il trattore e che successivamente il YYY si era rivolto proprio a lui per eseguire i lavori di realizzazione della strada ma che egli si rifiutò indirizzando lo stesso dal ***. Il teste ha anche specificato che i lavori da effettuare in loco per costruire la strada consistevano nello scavamento con ruspa per spianare, allargare e portare la breccia (in senso conforme cfr anche le dichiarazioni dallo stesso rese come informatore alla udienza del 7 ottobre 2016 in cui lo stesso ha dichiarato di essere a conoscenza diretta dei luoghi perché sin da quando il YYY aveva acquistato gli immobili dal 1991/1992 si era recato per coltivare i terreni dello stesso provvedendo anche a pulirli mediante trinciatura, fresatura e ciò per due o tre volte all’anno riferendo “Sul terreno vi sono le sue piante di ulivo, il maneggio che io stesso ho trinciato o fresato molte volte per rimuovere la sabbia e la scuola di equitazione. Non ho visto gli atti di proprietà neanche quello relativo all’eventuale acquisto della corte da parte della figlia. Non so precisare quando sul terreno è stato impiantato il maneggio. Io conosco comunque i luoghi perché abito a Talocci ed oltre al mio lavoro ho curato il terreno del ricorrente in quanto mia moglie era titolare di una impresa agricola lì vicino l’impresa ora è intestata a mia figlia ed io vi ho sempre lavorato; (…) sapevo che originario proprietario anche del terreno poi acquistato da YYY era tale sig. ***; il fondo non aveva accesso tramite la strada provinciale e non c’era alcuna strada per arrivarci. Posso dire che materialmente la strada è stata fatta da tale Ditta *** ovvero da una impresa dopo l’acquisto da parte YYY. Quest’ultimo aveva incaricato me di fare la strada ma io non avevo il mezzo adatto e pertanto lui si è rivolto alla ditta ***. Successivamente alla sua realizzazione, ho sempre però provveduto io stesso alla manutenzione e ripristino della strada di passaggio soprattutto dopo che pioveva. Riconosco tale passaggio/strada dalle foto allegate al fascicolo di parte ricorrente che mi vengono mostrate (…) ho già detto non ho realizzato io la strada ma posso dire che la stressa ha la consistenza descritta al capitolo anche precedente ovvero la larghezza di circa 4 metri. È vero che sulla strada c’è breccia ed altro materiale inerte e che al lato destro della carreggiata vi è una scarpata che finisce alla sottostante strada provinciale parallela denominata Strada degli ***. Nella scarpata vi sono piantumati piante ed alberi di alto fusto che sono cresciute nel tempo. Credo che tali alberi e piante siano nati lì spontaneamente nel senso che non so dire se li abbia o meno piantati YYY o terzi. Posso dire che ogni volta che ho pulito e riassestato la stradina in oggetto, YYY mi ha raccomandato di non togliere le piante presenti sulla scarpata perché servivano per proteggere la scarpata stessa; è vero che nel corso degli anni ho visto che qualche pianta presente sulla scarpata specie quando era in crescita ovvero era ancora una piantina giovane, era stata guidata nella crescita. In particolare erano attaccati a tali piante dei paletti di legno o canne di sostegno (…) le piante erano/sono cerri ed olmi che si riproducono man mano che vengono curati e tagliati. Preciso che tuttora frequento per gli stessi motivi che ho precisato i luoghi di causa; riconosco i luoghi di causa come ho già detto sia dalle foto allegate dal ricorrente ed anche il cancello di accesso alla sua proprietà, sia dalla foto allegata dal resistente che mi viene mostrata. La stradina su tale foto è la stessa oggetto di causa ma sul lato sinistro andando verso il cancello di accesso alla proprietà YYY è visibile una rete di recinzione con paletti di legno che risale quanto alla sua apposizione, a circa tre anni/ quattro anni fa. Prima infatti la strada non era delimitata da alcuna recinzione. Posso dirlo anche perché qualche volta ho coltivato il terreno anche di XXX ovvero del resistente che è quello posto al di là della recinzione stessa (…) l’ultima volta sono stato sui luoghi ad agosto 2016 ed ho notato che alcune piante della scarpata sono state tagliate ovvero non ci sono più. Non so chi le abbia tagliate/rimosse; è vero che le piante sono state potate ovvero sono stati tagliati alcuni rami quelli che erano prospicienti la strada altrimenti non si passava o i rami davano fastidio al passaggio. Tale attività ho fatto spesso io; è vero anche se non so precisare la data nel senso che ad agosto quando sono andato l’ultima volta sulla strada come ho già detto alcune piante le ho viste tagliate.

Preciso che ho visto che mancano proprio le piante che prima c’erano ma non ho visto i tronchi né i rami tagliati a terra).

*** ha confermato quanto dichiarato dal *** riferendo di aver realizzato la strada che si diparte dalla strada provinciale n. 4 denominata “Strada degli ***” fino alla fine del lotto, dove esiste un ruscello, per circa 250 metri, di aver realizzato un cassonetto di circa 35/40 cm, riempito con breccione e stabilizzato in modo tale da chiudere il breccione, trattandosi di una strada molto ripida e di avere, in seguito, realizzato un centro ippico, portando del sabbione; il *** ha confermato altresì che nel 1991 non esisteva la strada, essendovi soltanto un tracciato e che per questo motivo aveva realizzato il cassonetto, dando atto di aver operato autonomamente, non con la ditta di suo fratello e che non gli constava che fossero stati realizzati altri lavori dal XXX; il *** ha esposto, inoltre, che, in relazione alle opere da lui eseguite, il YYY gli aveva fornito l’autorizzazione da lui richiesta precisando non solo di aver realizzato tutta la strada nel 1991 ma che vi erano delle piante durante l’esecuzione dell’opera, ma di non aver provveduto a piantare alberi (cfr verbale udienza fase sommaria del 9.12.2016).

Dalla deposizione di *** si è avuto poi riscontro della circostanza che l’incarico di estirpare le piante fosse stato dato al *** dal XXX; il sommario informatore ha, infatti, riferito di avere chiesto espressamente al *** chi gli avesse commissionato il lavoro e che lo stesso gli disse che era stato il XXX. Lo stesso ha altresì dichiarato che, nella data indicata dal ricorrente, al centro della strada su cui si controverte era stato realizzato un tracciato di profondità di 50 cm per tutta la larghezza della strada, sostanzialmente un taglio, probabilmente per consentire il passaggio di qualcosa, dando atto di essere stato presente all’accaduto, abitando in prossimità dei luoghi; il *** ha riconosciuto nei rilievi fotografici nn. 1 e 2 prodotti dal resistente e nn. 1-6 depositati in atti dal ricorrente lo stato dei luoghi sebbene non sia stato in grado di precisare se le piante tagliate fossero verdi o secche, dando atto che nella fotografia esibitagli apparivano verdi. Previa esibizione delle fotografie nn. 1 e 2 di parte ricorrente, il *** ha altresì riconosciuto le piante tagliate, e di essere stato presente all’episodio in cui l’operaio aveva indicato come suo committente il XXX, e ha anche precisato che il *** gli aveva dichiarato di essere intento a realizzare dei parcheggi per i futuri visitatori del laghetto che si doveva realizzare nella proprietà del XXX, dando atto di aver visto lo stesso operaio potare gli ulivi nel fondo di proprietà di quest’ultimo.

Il ***, alla udienza dell’11-12-2018 in questa fase di giudizio di merito ha confermato che le piante erano state tagliate e che la strada era stata rovinata da un operaio straniero confermando le circostanze tutte dedotte nella fase sommaria alla udienza del 9-12-2016.

Lo stesso ***, inoltre, nelle dichiarazioni rese nella fase sommaria ha confermato di aver chiamato il XXX allorché il YYY era sopraggiunto a contestare il suo intervento ed anche aveva sollecitato l’intervento dei Carabinieri, perché il XXX gli “avrebbe potuto dire che cosa fare” (cfr verbale udienza del 7 ottobre 2016) ed egli ha anche dichiarato “posso dire che conosco i terreni delle parti i quali confinano tra loro. Il ricorrente arriva al suo terreno dalla strada provinciale, attraverso una stradina di pietra di campagna che io so essere di proprietà ovvero parte del terreno di XXX. Questa strada è stata pulita e viene pulita e le piante che si trovano su entrambi i lati che la costeggiano, vengono tagliate da me. Preciso anzi che si tratta di piante che crescono spontaneamente e che ogni tanto muoiono e si seccano naturalmente. Infatti circa un anno fa io stesso ne ho tagliato alcune che erano secche (circa 4 o 6 piante poste sul lato destro della strada partendo dalla strada provinciale). Quanto alla stradina, ogni tanto c’è bisogno di sistemarla perché specie dopo le piogge si creano delle buche.

I mezzi meccanici passano poco con l’escavatore o a mano con l’aiuto della pala e ciò per ripianarla. Vedo poco il sig. XXX ma è la moglie a dirmi cosa devo fare. Quando è necessario sono io su richiesta della sig.ra *** a ripristinare la strada. Non ho visto il YYY né alcuno incaricato da lui ripulire e risistemare la strada né tagliare e curare gli alberi posti lungo i suoi margini (…) quanto ai mezzi meccanici ed al terreno di YYY, ho visto sul suo terreno piccoli attrezzi agricoli quali tagliaerba. Non ho visto YYY passare sulla strada anche se sento passare i suoi mezzi meccanici. Ho visto YYY nel suo terreno tagliare gli ulivi con un attrezzo a mano e tagliare l’erba con il tosaerba. Preciso che YYY per forza deve passare sulla stradina in oggetto per arrivare al suo terreno dalla strada provinciale degli inglesi. In particolare il *** ha confermato che nel febbraio 2016 era passato sulla stradina in questione con un cingolato come riferito dal *** (le cui dichiarazioni avendo trovato riscontro nelle stesse dichiarazioni del *** sono da ritenersi attendibili) sebbene abbia negato di aver danneggiato la strada (“Sarò sotto lì forse per aggiustare la strada e rimetterla a posto su indicazione della signora ***. È vero che ho tagliato le piante sulla scarpata ovvero sul lato destro della strada perché erano pericolose nel senso che i rami erano secchi e cadevano ed erano senza corteccia (…) il pericolo derivava per il fatto che i rami cadevano sulla stradina ed inoltre soffocavano le piante di ulivo che andavano liberate. Anche le piante di ulivo di proprietà di *** Flavia stavano sulla scarpata (…) è vero che in seguito a tale intervento e nel momento in cui lo eseguivo è venuto il YYY che lo ha contestato ed ha chiamato i carabinieri.

Questi sono venuti in loco e mi hanno intimato di fermarmi con la pulizia della strada ed il taglio degli alberi. Ciò perché il YYY sosteneva che la scarpata sarebbe franata senza le piante. Io a quel punto ho chiamato l’ingegnere XXX perché capisce le cose e mi avrebbe potuto dire cosa fare. Ho chiamato anche la signora *** che è venuta in loco. Ho chiamato *** e XXX dopo che erano andati via i Carabinieri. Quando questi sono arrivati eravamo solo io, YYY ed i Carabinieri”). Dunque il *** ha ritenuto possibile che nel febbraio 2016 avesse percorso la stradina in oggetto con un mezzo cingolato ed ha ammesso di aver tagliato le piante sul lato destro della strada in quanto erano pericolose, poiché i rami, secchi, cadevano ed erano privi di corteccia.

Le dichiarazioni rese dagli informatori sulle circostanze di cui al ricorso di parte ricorrente non sono state inficiate dalle diverse affermazioni rese nel corso dell’intero procedimento dagli informatori e dai testimoni di parte resistente (*** fratello di XXX e ***) in quanto n sede di tutela possessoria, invero, le valutazioni da compiersi devono focalizzarsi unicamente sulla preesistente situazione di fatto, precipuamente di possesso, sul fondo – situazione di fatto che, si ripete, deve essersi esteriorizzata e manifestata in epoca prossima – ovviamente antecedente – alla censurata turbativa. Dalle dichiarazioni rese dagli informatori di parte ricorrente XXX non risultano provati in prossimità della dedotta turbativa, collocata dal ricorrente YYY nel febbraio 2016, atti di esercizio del possesso da parte del XXX, del tutto irrilevanti apparendo sul punto le dichiarazioni dei testi del XXX né la sussistenza di elementi che consentano di ritenere la sussistenza di una situazione di fatto conforme al diritto dominicale dedotto dal XXX in prossimità al febbraio 2016.

Nè ai fini che in questa sede interessano alcun rilievo possono dunque assumere tutte le deduzioni in ordine alle remote vicende intercorse tra il dante causa delle parti, alla esistenza di validi titoli di proprietà in capo al XXX o alla sussistenza di un precedente titolo di detenzione del fondo in capo allo stesso o ai danti causa e quanto emerge dagli atti pubblici depositati dal XXX (cfr docc. nn 13 e 15 allegati al reclamo) anche in merito alla preesistenza di un accesso non è incompatibile con la provata circostanza della realizzazione e del possesso della strada con le caratteristiche indicate nel ricorso da parte del YYY che comunque non ha negato che originariamente esisteva un camminamento al posto della strada di cui si discute.

Quanto alla riferibilità soggettiva delle condotte sopraindicate si può certamente individuare il *** quale autore materiale delle stesse e il XXX quale (co)autore morale delle medesime. Ebbene, la circostanza che il taglio degli alberi sia stato eseguito materialmente dal *** è stata confermata dallo stesso *** (vedi verbale di udienza 7 ottobre 2016) e può pertanto ritenersi acquisita e pacifica. In ordine invece alla posizione del XXX occorre precisare che, come dedotto nella fase sommaria, lo stesso è stato riconosciuto quale autore morale essendo stato riconosciuto come colui che aveva dato al *** l’incarico di tagliare gli alberi situato nel terreno di cui si controverte. Deve infatti rammentarsi che per “autore morale”, passivamente legittimato nell’azione possessoria unitamente all’autore materiale, deve intendersi il mandante o colui che ex post abbia utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo coscientemente il proprio al possesso dello spogliato, così giovandosi dell’atto lesivo del possesso (cfr. Cass. n. 7748/2011; vedi anche Cass. n. 1222/1997: “Affinchè un soggetto possa considerarsi autore morale dello spoglio, ancorchè non ne sia il mandante, né lo abbia autorizzato, è necessario – anche per la legittimazione passiva alla relativa azione – che egli sia stato consapevole di trarre vantaggio dalla situazione posta in essere dallo spogliatore”). Nella specie anche qualora non si voglia considerare direttamente il XXX quale “mandante” della molestia perpetrata (e cosi non è alla luce di quanto sopra esposto) può comunque essere individuato quale (co)autore morale delle condotte realizzate dal *** avendo approvato gli atti da questi perpetrati. Ed invero l’approvazione da parte del XXX della turbativa perpetrata è facilmente accertabile e riconoscibile in ragione anche della stessa condotta processuale tenuta dallo stesso a nulla rilevando che esso si dichiari estraneo al fatto materiale dello spoglio (attuato dal ***). Nella specie ricorre inoltre il requisito psicologico dell’animus turbandi che si sostanzia nella consapevolezza di agire contro la volontà del possessore, tenuto conto che la contraria volontà presunta del possessore può essere esclusa solo da circostanze univoche concludenti ed incompatibili con la volontà di contrastare il fatto illecito altrui (ipotesi non ravvisabili nella fattispecie e non emerse dalla istruttoria).

Non assume alcuna rilevanza ai fini dell’accoglimento del ricorso il fatto che la Provincia di Rieti ha garantito interventi di rimozione in quanto, come ritenuto dal giudice del reclamo con motivazione che si condivide anche alla luce della istruttoria compiuta nella presente fase, dall’esame dei documenti prodotti in atti dal resistente, si evidenzia che l’azione amministrativa della Provincia di Rieti sia scaturita dalle sollecitazioni ad intervenire dirette all’Ente dalla coniuge del XXX, ***, attuale proprietaria del fondo, già nella titolarità del primo, sull’asserito presupposto di una situazione di pericolo, che fino ad allora l’Ente non aveva rilevato, sollecitazioni che la proprietaria ha ritenuto di operare nelle more del procedimento; tra l’altro la Provincia di Rieti, nel dare riscontro alla richiesta di intervento della ***, si è limitata a garantire interventi di rimozione delle alberature secche incidenti nella “fascia di pertinenza della Strada provinciale”, provvedendo successivamente ad eseguire opere nella parte posta al confine con essa, situata ai piedi della scarpata e non già sulla sommità di essa, dove si trova la strada oggetto di controversia.

Alla luce di tutte le superiori considerazioni, dunque, la domanda possessoria di manutenzione avanzata in via subordinata dal YYY deve essere accolta perché fondata in fatto e in diritto sussistendo tutti i presupposti applicativi delle disposizioni di cui agli artt. 1168, 1170 c.c. 703 c.p.c., con conferma integrale dell’ordinanza del 29-6-2017 di questo Tribunale in sede di reclamo.

Quanto alle domande di ripristino del solo manto stradale le stesse non possono essere accolte in quanto nemmeno in questa fase è emerso in modo chiaro quale fosse lo stato dei luoghi antecedente all’esecuzione di detti lavori e ciò rende impossibile determinare compiutamente le opere da compiere al fine di dare esecuzione al provvedimento cosi come ritenuto in sede di reclamo. Le ulteriori domande di ripristino relativa agli alberi tagliati non sono state riproposte per cui appare ultronea oltre che esplorativa la richiesta di ctu sollecitata da parte ricorrente XXX al riguardo.

Considerata la reciproca soccombenza alla luce delle domande riproposte nel presente giudizio, le spese di lite si compensano in ragione della metà, mentre la residua metà si pone a carico del convenuto XXX e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 così come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal 27 aprile 2018 e applicabile a tutte le liquidazioni giudiziali successive alla data della sua entrata in vigore secondo il consolidato indirizzo della Cassazione (tra le tante Cass. n. 4949/2017) e della Corte Costituzionale (ord. 7.11.2013 n. 261), applicati i valori medi (causa indeterminata complessità bassa) considerando tutte le fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e conclusiva).

p.q.m.

definitivamente pronunciando nella causa n. 443/2016 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso proposto da YYY e a conferma dell’ordinanza del 29-6-2017 emessa in sede di reclamo, accertata la turbativa del possesso esercitato dal YYY sulla strada oggetto di controversia:

– ordina a XXX di astenersi dal compiere ulteriori atti di turbativa del possesso sulla strada oggetto di controversia;

– rigetta la domanda di YYY di ricostituzione della sede stradale;

– compensa per metà le spese di lite;

– condanna XXX alla rifusione della restante metà delle spese di lite in favore di YYY che si liquidano in euro 3.627,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come dovute per previsione di legge.

Così deciso in Rieti, 20 agosto 2021

Il giudice

Barbara Vicario

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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