Una società creditrice ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per prestazioni professionali non pagate. La società debitrice ha notificato un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo in compensazione un controcredito per lavori idraulici e chiedendo la condanna della controparte per la somma residua. Costituendosi nella causa di opposizione, la creditrice originaria non ha contestato il debito per i lavori idraulici, ma ha introdotto a sua volta nuove pretese economiche derivanti da incarichi del tutto autonomi rispetto alla lite. I giudici hanno dichiarato inammissibile questa contro-domanda tardiva ed estranea. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo che il creditore opposto non può ampliare il processo con crediti slegati dalla difesa dell'opponente.
Continua »