Un lavoratore impiegato in lavori socialmente utili presso enti pubblici e un Ministero ha chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Il richiedente pretese l'inquadramento come ausiliario, il pagamento delle differenze retributive, i contributi previdenziali e il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'impiego nei lavori socialmente utili non costituisce un normale contratto di lavoro dipendente. La semplice proroga delle attività o lo svolgimento di mansioni ordinarie non dimostrano l'inserimento stabile nell'organizzazione pubblica. Di conseguenza, il lavoratore non ha diritto alla tutela del lavoro subordinato né ai recuperi retributivi ex articolo 2126 del codice civile, rimanendo interamente a suo carico le spese legali.
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