L'Agente della Riscossione notificava a un contribuente un'intimazione di pagamento per imposte risalenti al 1997, oltre a pesanti interessi e sanzioni. Il contribuente impugnava l'atto lamentando l'omessa notifica della cartella presupposta, asseritamente ricevuta dal coniuge, e la prescrizione dei tributi. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'estratto di ruolo e l'avviso di ricevimento provano la valida notifica postale, gravando sul cittadino l'onere di dimostrare l'eventuale plico vuoto. Tuttavia, i giudici hanno accolto le doglianze sulla prescrizione. Se il tributo erariale soggiace al termine ordinario di dieci anni, sanzioni e interessi possiedono natura autonoma e si prescrivono nel termine breve di cinque anni. La Suprema Corte ha dunque cassato la pronuncia di appello, rimettendo la causa ai giudici tributari regionali per ricalcolare il debito ed espungere le voci prescritte.
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