L'imputato, condannato per furto, ha impugnato la sentenza d'appello lamentando una lesione del diritto di difesa. Il difensore ha eccepito che la cancelleria non gli aveva notificato la requisitoria del pubblico ministero, depositata in forma scritta nel rito cartolare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, con la riforma Cartabia, la cancelleria non ha più alcun obbligo di trasmettere la requisitoria del pubblico ministero alle altre parti. Il pubblico ministero deve depositare le proprie richieste quindici giorni prima dell'udienza, mentre la difesa ha l'onere di consultare gli atti in cancelleria per presentare eventuali repliche entro cinque giorni dalla decisione. La mancata comunicazione telematica dell'atto non crea quindi alcuna nullità processuale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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