Una risparmiatrice ha citato in giudizio l'intermediario per ottenere il rimborso di undici buoni fruttiferi postali, per un controvalore di cinquantacinquemila euro. L'ente emittente aveva negato il pagamento sostenendo l'intervenuta prescrizione decennale del diritto. Nel processo di primo grado, tuttavia, l'ente si è costituito oltre i termini di legge. I giudici hanno stabilito che l'eccezione di prescrizione costituisce un'eccezione in senso stretto, soggetta a rigida decadenza se non formulata tempestivamente. Anche se l'attrice conosceva la questione prima della causa, l'ente doveva rispettare i termini processuali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente emittente, confermando l'obbligo di pagare l'intero capitale con gli interessi maturati.
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