Un docente cita in giudizio il proprio istituto scolastico per contestare la condotta del dirigente durante l'emergenza sanitaria. I giudici di merito respingono la domanda per difetto di legittimazione passiva scuola, ritenendo datore di lavoro il solo Ministero ed escludendo la possibilità di correggere la notifica. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore. Gli Ermellini chiariscono che il rapporto di impiego intercorre con il Ministero dell'Istruzione. Tuttavia, la citazione del singolo istituto costituisce un mero errore di organo sanabile secondo l'articolo 4 della legge 260 del 1958. Se l'Avvocatura dello Stato solleva tempestiva eccezione, il giudice deve assegnare un termine per rinnovare l'atto verso il Ministero; in caso di eccezione tardiva, il vizio si sana automaticamente. La causa torna quindi in Corte d'Appello.
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