Un'amministrazione scolastica disponeva il licenziamento per assenza ingiustificata di una docente che rifiutava di prendere servizio. La lavoratrice aveva ottenuto un'ordinanza cautelare per restare in servizio fino a settant'anni. Il datore di lavoro ritardava di quattro mesi l'esecuzione della misura, riassegnandola poi a un istituto diverso, con orario spezzato, cattedra aumentata rispetto al part-time precedente, tragitti disagevoli tra due plessi e una classe al quinto piano senza ascensore. La docente eccepiva l'inadempimento datoriale per le gravose condizioni imposte e disattendeva l'ordine di ripresa. La Corte d'Appello dichiarava illegittimo il recesso, ordinando reintegra e risarcimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministrazione, confermando la piena legittimità del rifiuto della docente.
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