Un professionista, titolare del 90% delle quote e socio accomandatario di una società in accomandita semplice priva di dipendenti, ha impugnato un avviso di addebito dell'ente previdenziale per oltre cinquantamila euro. L'ente pretendeva l'iscrizione alla gestione commercianti per dieci anni di contributi non pagati. Il contribuente sosteneva di esercitare in via prevalente la libera professione di ragioniere, versando i contributi alla propria cassa autonoma, e qualificava come mero errore materiale l'aver indicato l'attività societaria come occupazione prevalente nei modelli fiscali per due anni consecutivi. I giudici di merito hanno respinto le sue ragioni, confermando la pretesa contributiva. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione: la mancanza di personale dipendente, la quota di maggioranza e la qualifica di amministratore dimostrano la partecipazione abituale all'impresa, imponendo l'obbligo contributivo anche a chi svolge una professione autonoma protetta da cassa privata.
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