La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26722/2024, ha stabilito che per determinare la competenza del giudice del lavoro in un contratto di agenzia, si deve guardare alla natura sostanziale del rapporto e non alla forma giuridica delle parti. Anche se il contratto è formalmente stipulato con una società, se la prestazione è di fatto svolta in modo prevalentemente personale da un singolo individuo, la controversia rientra nella competenza del giudice del lavoro. La Corte ha cassato la decisione del Tribunale che aveva declinato la propria competenza basandosi unicamente sull'intestazione del contratto a una società.
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