La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5693/2024, ha stabilito che l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche dai bookmaker esteri che operano in Italia senza la concessione statale, tramite una rete di centri di trasmissione dati (CTD). La Corte ha respinto il ricorso di una società di scommesse, confermando che la normativa fiscale italiana non viola i principi di non discriminazione e di libera prestazione dei servizi dell'Unione Europea. La decisione chiarisce che sia il bookmaker estero sia il gestore del CTD locale sono soggetti passivi d'imposta in solido, in quanto entrambi partecipano all'organizzazione e all'esercizio dell'attività di scommesse sul territorio nazionale. Viene così confermata la piena legittimità dell'imposizione fiscale anche per gli operatori privi di titolo concessorio.
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