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Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 49, 52, 56, 57, 267

Imposta unica scommesse: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10701/2024, ha rigettato il ricorso di una società di scommesse estera, confermando la sua soggezione all'imposta unica scommesse per l'attività di raccolta di gioco svolta in Italia tramite Centri Trasmissione Dati (CTD). La Corte ha escluso qualsiasi discriminazione rispetto agli operatori nazionali, affermando che il presupposto del tributo è la raccolta di scommesse sul territorio italiano, indipendentemente dalla sede legale del bookmaker o dal possesso di una concessione statale. È stata inoltre confermata la responsabilità solidale tra il bookmaker estero e il gestore del CTD locale.
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Imposta unica scommesse: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10681/2024, ha respinto il ricorso di una società di scommesse estera, confermando la legittimità dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2013. La Corte ha stabilito che sia il bookmaker estero sia il Centro Trasmissione Dati (CTD) operante in Italia sono coobbligati in solido al pagamento dell'imposta sulle giocate raccolte sul territorio nazionale. La normativa italiana è stata ritenuta non discriminatoria e conforme al diritto dell'Unione Europea, in quanto mira a tassare l'attività di gioco svolta in Italia, indipendentemente dalla sede dell'operatore o dalla presenza di una concessione.
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Imposta Unica Scommesse: Legittima per Bookmaker Esteri
Una società di scommesse con sede a Malta ha impugnato un avviso di accertamento per il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse raccolte in Italia nell'anno 2010. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'imposta unica scommesse è pienamente compatibile con il diritto dell'Unione Europea e con i principi costituzionali. La Corte ha stabilito che anche gli operatori esteri, pur se privi di concessione italiana, sono soggetti passivi del tributo per l'attività di raccolta gioco svolta sul territorio nazionale, sancendo la legittimità della pretesa fiscale.
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Imposta unica scommesse: paga anche chi è senza licenza
Una società di scommesse estera ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica scommesse per l'anno 2015. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'imposta è dovuta anche dagli operatori privi di concessione statale che raccolgono scommesse sul territorio italiano. La Corte ha ribadito la legittimità della normativa nazionale rispetto ai principi costituzionali e al diritto dell'Unione Europea, affermando la responsabilità solidale tra il bookmaker estero e il gestore della ricevitoria locale.
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Imposta unica scommesse: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18358/2024, ha rigettato il ricorso di una società di scommesse e di un bookmaker estero, confermando la loro responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta unica scommesse. La Corte ha stabilito che la tassazione si applica a tutte le scommesse raccolte sul territorio italiano, anche da operatori privi di concessione, senza violare i principi del diritto dell'Unione Europea.
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Imposta unica scommesse: sì al Fisco per bookmaker
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5693/2024, ha stabilito che l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche dai bookmaker esteri che operano in Italia senza la concessione statale, tramite una rete di centri di trasmissione dati (CTD). La Corte ha respinto il ricorso di una società di scommesse, confermando che la normativa fiscale italiana non viola i principi di non discriminazione e di libera prestazione dei servizi dell'Unione Europea. La decisione chiarisce che sia il bookmaker estero sia il gestore del CTD locale sono soggetti passivi d'imposta in solido, in quanto entrambi partecipano all'organizzazione e all'esercizio dell'attività di scommesse sul territorio nazionale. Viene così confermata la piena legittimità dell'imposizione fiscale anche per gli operatori privi di titolo concessorio.
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