Un lavoratore intenta una causa contro la sua ex società. A seguito del decesso del legale rappresentante, viene nominato un curatore speciale. La notifica dell'atto di appello viene effettuata all'indirizzo PEC del curatore, estratto dal registro dell'Ordine degli Avvocati. La Corte d'Appello dichiara nulla la notifica, ritenendo l'elenco non idoneo, e estingue il processo. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, affermando la piena validità della notifica PEC curatore speciale effettuata a un indirizzo risultante da pubblici elenchi come INI-PEC e Re.G.Ind.E, a prescindere dalla natura dell'atto o da una precedente costituzione in giudizio.
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