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Legge 335/1995 — Sezione Sesta Civile

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Altri anni per Legge 335/1995

Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a una lavoratrice il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2010. La contribuente ha eccepito l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione contributi Gestione Separata, sostenendo il superamento del termine quinquennale di legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'istituto previdenziale, affermando che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data effettiva di pagamento stabilita con decreto di proroga (6 luglio 2011) e non dalla scadenza ordinaria precedente. L'avviso inviato all'inizio di luglio 2016 risulta pertanto pienamente tempestivo ed efficace nell'interrompere i termini di prescrizione.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: vale la proroga estiva
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento di quote previdenziali per l'anno 2009 tramite un avviso bonario recapitato il 30 giugno 2015. La lavoratrice ha impugnato l'atto sostenendo l'avvenuta estinzione del debito per decorso del termine ordinario di cinque anni, calcolato dalla scadenza fiscale del 16 giugno 2010. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione della professionista ritenendo inapplicabile la proroga dei versamenti prevista dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso dell'INPS. I Supremi Giudici hanno chiarito che il termine di prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza prorogata al 6 luglio 2010, applicabile anche ai contribuenti in regime dei minimi. Di conseguenza, l'avviso di pagamento notificato il 30 giugno 2015 risulta tempestivo ed efficace.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009. Il professionista ha eccepito l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione contributi Gestione separata, assumendo la decorrenza del termine quinquennale dal 16 giugno 2010 e la tardività della notifica avvenuta il 30 giugno 2015. I giudici di merito hanno accolto la tesi del contribuente, annullando la pretesa contributiva. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'ente di previdenza. I giudici supremi hanno chiarito che un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza dei versamenti al 6 luglio 2010. Di conseguenza, il conteggio della prescrizione decorre dalla data effettivamente prorogata e la richiesta di pagamento notificata prima del 6 luglio 2015 risulta tempestiva e pienamente efficace.
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Prescrizione contributi Gestione separata: proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto il versamento dei contributi relativi all'anno 2010 a una libera professionista con atto notificato il 4 luglio 2016. I giudici di merito hanno accolto l'eccezione della lavoratrice, ritenendo maturata la prescrizione contributi Gestione separata poiché calcolata a partire dalla scadenza originaria del 16 giugno 2011. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso dell'ente. La Suprema Corte ha stabilito che i decreti ministeriali di proroga fiscale posticipano la scadenza del pagamento e, di conseguenza, spostano in avanti il termine iniziale per conteggiare i cinque anni di prescrizione. Nel caso specifico, la scadenza era slittata al 6 luglio 2011, rendendo tempestiva la richiesta dell'istituto previdenziale.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009. I giudici territoriali avevano annullato la richiesta ritenendo maturata la prescrizione contributi Gestione separata: secondo la Corte d'Appello, il Professionista operava nel regime fiscale dei minimi e non poteva beneficiare del differimento estivo dei termini di versamento previsto dal DPCM del 10 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale conclusione, accogliendo il ricorso dell'Istituto. La Suprema Corte ha chiarito che la proroga dei versamenti si applica oggettivamente a tutti coloro che svolgono attività per le quali esistono gli studi di settore, a prescindere dal regime contabile prescelto. Di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla data prorogata e la richiesta dell'ente previdenziale risulta tempestiva.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a una libera professionista il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La professionista ha contestato la richiesta sostenendo l'avvenuta prescrizione quinquennale, calcolata dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010 a fronte di una richiesta recapitata il 30 giugno 2015. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni di merito accogliendo il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che il conteggio per la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza del versamento, la quale era stata prorogata per legge al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'ente è giunta tempestivamente.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga e calcolo
L'Ente previdenziale ha notificato a un Professionista un avviso di addebito per il recupero di somme non versate. Il Professionista ha eccepito l'estinzione del debito per decorso del tempo. La Corte di merito ha accolto l'eccezione, ritenendo inapplicabile la proroga fiscale dei versamenti a chi aderisce al regime dei minimi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione accogliendo il ricorso dell'Ente. La Suprema Corte ha chiarito che la proroga dei termini di versamento opera oggettivamente in base al tipo di attività svolta, a prescindere dal regime contabile scelto dal contribuente. Di conseguenza, il calcolo della prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza prorogata e la richiesta dell'Ente risulta tempestiva.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'Ente di previdenza ha richiesto a un Professionista il pagamento delle somme dovute per l'anno 2009. I giudici di merito hanno annullato la richiesta, ritenendo maturata la prescrizione contributi Gestione separata quinquennale: il termine iniziale era stato individuato nel 16 giugno 2010 e la richiesta dell'ente era giunta il 30 giugno 2015. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente previdenziale. La Suprema Corte ha chiarito che il termine di pagamento originario era slittato al 6 luglio 2010 in forza di un decreto governativo sui termini fiscali. Di conseguenza, la notifica ricevuta a fine giugno 2015 ha interrotto validamente i termini di prescrizione.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop con la proroga
Una professionista legale ha impugnato la richiesta dell'ente previdenziale relativa al versamento dei contributi non pagati per l'anno 2010. La ricorrente sosteneva che il diritto di riscossione dell'istituto fosse ormai estinto per decorso del termine quinquennale. L'ente ha invece sostenuto la tempestività della notifica, invocando la proroga dei termini di pagamento disposta da un decreto governativo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice autonoma. I giudici hanno chiarito che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla data di scadenza del versamento effettivamente prorogata dal provvedimento statale. Tale differimento si applica oggettivamente a tutti i professionisti appartenenti a categorie soggette agli studi di settore, anche se aderenti al regime agevolato dei minimi. Di conseguenza, la richiesta dell'istituto è risultata tempestiva e valida.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: conta la scadenza
L'Ente Previdenziale richiedeva a un Professionista il versamento dei contributi per l'anno 2011 tramite avviso di addebito. I giudici di merito ritenevano valido il credito e tempestiva la richiesta, facendo decorrere il termine quinquennale dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Professionista in materia di prescrizione contributi Gestione Separata. I giudici di legittimità hanno ribadito che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato per il pagamento dei contributi e non dalla trasmissione del modello fiscale. Essendo scaduto il termine di versamento il 9 luglio 2012 e risultando la prima richiesta di pagamento recapitata il 22 agosto 2017, la pretesa contributiva risulta prescritta.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008 tramite una comunicazione inviata a inizio luglio 2014. Il professionista ha eccepito l'estinzione del credito per decorso del tempo. I giudici di secondo grado hanno accolto l'eccezione, fissando la scadenza originaria al 16 giugno 2009 e dichiarando prescritto il debito. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale verdetto, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dall'effettiva scadenza del versamento, la quale era stata prorogata per legge al 6 luglio 2009. La richiesta dell'Istituto risulta quindi tempestiva e la causa torna ai giudici di merito.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un Professionista il versamento dei contributi relativi all'anno 2008. Il Professionista ha contestato la richiesta sostenendo l'avvenuta estinzione del debito per decorso del tempo. I giudici di merito hanno accolto la tesi del contribuente, fissando la scadenza originaria al 16 giugno 2009 e dichiarando la richiesta tardiva poiché giunta il 30 giugno 2014. L'Istituto ha impugnato la decisione in Cassazione evidenziando la presenza di un decreto governativo che aveva posticipato il versamento al 6 luglio 2009. La Corte Suprema ha accolto il ricorso dell'ente: la prescrizione contributi Gestione separata decorre dall'effettiva scadenza del termine di pagamento, comprensiva di eventuali proroghe legali. Di conseguenza, la notifica dell'ente previdenziale è risultata tempestiva rispetto al termine quinquennale.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni annullate
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento di contributi e sanzioni per l'anno 2009 tramite iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS, non avendo il legale raggiunto i requisiti reddituali per l'iscrizione alla Cassa Forense. Il professionista ha impugnato la richiesta eccependo la prescrizione del credito, l'errata base imponibile e l'illegittimità delle sanzioni per incertezza della legge. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo contributivo sull'intero reddito prodotto e la tempestività della richiesta dell'ente, ma ha accolto il ricorso sulle sanzioni civili: per i periodi anteriori al 2011 le sanzioni non sono dovute.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince la proroga INPS
Un ingegnere libero professionista non versava i contributi previdenziali per l'anno 2008. L'Ente previdenziale notificava la richiesta di pagamento il 4 luglio 2014. I giudici di merito dichiaravano estinto il debito ritenendo superato il termine di cinque anni decorrente dal 16 giugno 2009. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Istituto e ribalta l'esito. La Suprema Corte afferma che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del versamento, includendo i rinvii disposti dai decreti governativi. La proroga fiscale al 6 luglio 2009 rende tempestiva la diffida e impedisce la cancellazione del credito.
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Iscrizione alla Gestione separata: niente debiti sotto i 5000 euro
L'Ente Previdenziale richiedeva a un Avvocato il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. Il professionista risultava iscritto all'albo forense, ma non alla cassa di categoria per via dei bassi compensi percepiti. Il legale aveva dichiarato un reddito annuo inferiore a cinquemila euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno confermato che l'iscrizione alla Gestione separata presuppone l'esercizio abituale dell'attività professionale. La percezione di guadagni inferiori alla soglia minima costituisce un chiaro indice di non abitualità. L'ente impositore non ha fornito prove contrarie per dimostrare la continuità dell'impegno lavorativo.
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Contributi Cassa Geometri dovuti anche con cariche societarie
Un professionista iscritto all'albo ha contestato una cartella di pagamento emessa dall'ente previdenziale. Il professionista sosteneva di non dovere i contributi Cassa Geometri per l'anno di riferimento. Egli deduceva di ricoprire solo cariche societarie in un'impresa con codice ATECO non espressamente inserito nei controlli ispettivi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno confermato che l'amministrazione di una società con oggetto sociale tecnico ed edile costituisce effettivo esercizio della professione. Tale attività fa scattare l'obbligo previdenziale soggettivo a prescindere dal codice di classificazione formale dell'impresa.
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Gestione separata e reddito minimo: vince il legale
L'Ente previdenziale richiedeva a un legale la contribuzione obbligatoria per l'attività professionale svolta nell'anno 2010. Il professionista risultava iscritto all'Albo ma non alla propria Cassa di categoria, avendo percepito compensi inferiori a cinquemila euro. Il lavoratore ha impugnato la pretesa contributiva sostenendo l'occasionalità della prestazione. I giudici di merito hanno accolto la domanda del professionista, rilevando l'assenza del requisito di continuità lavorativa e la mancanza di prove contrarie fornite dall'Istituto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso dell'Ente. La Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata richiede l'esercizio abituale dell'attività. L'Ente previdenziale deve provare l'effettiva continuità dell'impegno lavorativo per superare la presunzione di occasionalità legata a guadagni minimi.
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Prescrizione contributi Gestione separata: l’INPS si salva
Un libero professionista, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, contestava la richiesta di pagamento dell'INPS per i contributi del 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello gli dava ragione, calcolando la scadenza dal 16 giugno 2010. L'INPS ricorreva in Cassazione, sostenendo che il D.P.C.M. 10 giugno 2010 aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti agli studi di settore, inclusi quelli in regime dei minimi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal termine di pagamento effettivamente prorogato. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva ed evita la prescrizione.
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Proroga e prescrizione contributi Gestione separata: INPS vince
Un'avvocatessa, iscritta all'albo ma non alla Cassa Forense per via del reddito ridotto, contestava la richiesta dell'INPS di iscrizione e pagamento dei contributi alla Gestione separata per l'anno 2009. La Corte d'appello dichiarava il credito prescritto, calcolando il termine dal 16 giugno 2010. La Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, prorogata al 6 luglio 2010 dal D.P.C.M. 10 giugno 2010. Tale proroga si applica anche ai contribuenti in regime dei minimi operanti in settori soggetti agli studi di settore. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS del 30 giugno 2015 è tempestiva.
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Prescrizione dei contributi: il rinvio fiscale salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010. Il professionista sosteneva che il diritto dell'ente fosse ormai estinto per il decorso del tempo. La Corte d'Appello aveva accolto questa tesi, calcolando il termine di cinque anni dalle scadenze ordinarie. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione dei contributi inizia a decorrere solo dalla scadenza effettiva dei pagamenti, tenendo conto anche dei rinvii governativi dei termini fiscali. Di conseguenza, le richieste di pagamento dell'INPS erano tempestive e il debito non era prescritto.
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