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Legge 335/1995 — Sezione Sesta Civile

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Altri anni per Legge 335/1995

Iscrizione gestione separata: niente contributi sotto i 5000 euro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale contro una professionista. L'ente pretendeva il pagamento di contributi e sanzioni per gli anni 2009 e 2010. La professionista aveva prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro, dimostrando il carattere occasionale della sua attività. La Suprema Corte ha chiarito che l'iscrizione gestione separata richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. Il basso reddito costituisce un valido indizio della mancanza di abitualità, escludendo l'obbligo contributivo se l'ente non prova il contrario. Di conseguenza, la professionista non deve pagare i contributi richiesti.
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Gestione separata INPS: albo attivo ma zero contributi
Una commercialista, iscritta all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, ha ricevuto dall'INPS una richiesta di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2011, nonostante avesse percepito un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha ritenuto l'attività occasionale e non dovuti i contributi. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS richiede l'abitualità dell'attività, che va accertata caso per caso senza automatismi. Un reddito sotto i 5.000 euro è un indizio di occasionalità che l'ente previdenziale deve smentire con prove concrete. La professionista vince definitivamente la causa.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi omessi per la Gestione Separata. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi dell'Ente, confermando che la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento. L'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se il professionista ha comunque dichiarato i propri redditi nei termini di legge. Di conseguenza, la richiesta dell'Ente è stata dichiarata prescritta e il ricorso inammissibile.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop alle pretese
Due ingegneri hanno contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2008. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo che il termine di prescrizione quinquennale partisse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei professionisti su due punti cruciali. In primo luogo, ha confermato che per alcune annualità precedenti si era già formato il giudicato sul diritto ormai prescritto. In secondo luogo, ha stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere dalla data di scadenza del versamento del saldo e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo conto anche di eventuali proroghe governative. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: stop alle pretese INPS
Due ingegneri, dipendenti pubblici, svolgevano anche attività libero-professionale. L'INPS li iscriveva d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2007, richiedendo il pagamento dei contributi tramite avvisi di addebito. I professionisti si opponevano eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello accoglieva le pretese dell'INPS ma ometteva totalmente di pronunciarsi sulla prescrizione. La Cassazione ha accolto il ricorso dei professionisti, ribadendo che la prescrizione contributi previdenziali è sottratta alla disponibilità delle parti e deve essere sempre esaminata, anche d'ufficio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata INPS: partita IVA attiva ma zero contributi
L'INPS pretendeva l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di un avvocato che, pur avendo la partita IVA e l'iscrizione all'albo, aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'ente previdenziale riteneva che tali elementi bastassero a dimostrare l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'iscrizione all'albo e la partita IVA non creano un automatismo. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale. Un reddito inferiore a 5.000 euro costituisce invece un forte indizio del carattere occasionale del lavoro. Di conseguenza, l'avvocato non deve pagare i contributi richiesti e l'INPS perde la causa, venendo condannato a pagare le spese processuali.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: stop rimborsi DURC
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una Società che contestava il blocco dei pagamenti da parte dell'Azienda Sanitaria a causa di un DURC irregolare. La Società sosteneva che il debito verso l'INPS fosse estinto. I giudici hanno invece confermato che la prescrizione dei contributi previdenziali non si era verificata. Infatti, l'emissione di decreti ingiuntivi definitivi e la notifica della cartella di pagamento hanno interrotto i termini, applicando la prescrizione decennale di salvaguardia prevista dalla legge. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria ha legittimamente trattenuto le somme dovute per le prestazioni sanitarie erogate, poiché la regolarità contributiva costituisce un requisito indispensabile per ricevere pagamenti dalla Pubblica Amministrazione. La Società perde il ricorso e viene condannata al pagamento delle spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: vince il professionista
Un Professionista non ha versato i contributi previdenziali alla Gestione separata per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento solo nel 2017, oltre il termine di cinque anni. L'ente sosteneva che il termine fosse sospeso perché il Professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, nascondendo così il debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi non costituisce un occultamento doloso del debito. Di conseguenza, il diritto dell'ente a riscuotere le somme è caduto in prescrizione, confermando la vittoria del Professionista.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Iscrizione Gestione separata INPS: albo attivo ma zero debiti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale contro la decisione che escludeva l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per un avvocato con reddito inferiore a 5.000 euro. L'ente pretendeva il pagamento dei contributi ritenendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Suprema Corte ha invece chiarito che l'Iscrizione Gestione separata INPS richiede l'effettivo esercizio abituale della professione, il cui accertamento spetta al giudice di merito. L'iscrizione all'albo e la partita IVA sono semplici indizi, ma non costituiscono una prova automatica di abitualità, specialmente a fronte di un reddito molto basso, che fa presumere la natura occasionale del lavoro. Vince il professionista, mentre l'ente previdenziale viene condannato a pagare le spese di giudizio.
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Gestione separata INPS: escluso l’obbligo con reddito minimo
L'ente previdenziale pretendeva l'iscrizione alla Gestione separata INPS da parte di un avvocato che, pur essendo iscritto all'albo e munito di partita IVA, aveva percepito nell'anno d'imposta un reddito inferiore a cinquemila euro. La Corte d'Appello aveva ritenuto tale modesto guadagno un indizio della natura occasionale dell'attività, escludendo l'obbligo contributivo in mancanza di prove contrarie da parte dell'ente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione all'albo e la partita IVA non creano un obbligo automatico di iscrizione previdenziale se manca il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. Spetta all'ente previdenziale dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale, non potendosi basare su semplici automatismi formali. Il professionista vince la causa e non deve pagare i contributi richiesti.
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Iscrizione Gestione separata INPS: ko se il reddito è minimo
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, iscrivendola d'ufficio alla Gestione separata per l'anno 2010. La professionista, pur iscritta all'albo, non era iscritta alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che l'Iscrizione Gestione separata INPS per i professionisti iscritti ad albi richiede l'esercizio abituale dell'attività. L'iscrizione all'albo o la partita IVA non creano un automatismo di abitualità. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività non fosse occasionale, mentre un reddito molto basso costituisce un forte indizio di occasionalità. Di conseguenza, i contributi non sono dovuti.
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Iscrizione alla Gestione separata: obbligo con basso reddito
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, ritenendo obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata per l'attività svolta nel 2011. La Corte d'appello aveva dato ragione al professionista, escludendo l'obbligo poiché il reddito annuo era inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per chi esercita una libera professione ordinistica dipende dall'abitualità dell'attività e non dal superamento di una soglia minima di reddito. Elementi come la partita IVA e l'iscrizione all'albo dimostrano l'abitualità, rendendo irrilevante il basso guadagno. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione del credito. L'INPS sosteneva invece che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine di prescrizione, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. La Corte ha chiarito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che la semplice omissione del quadro RR non costituisce un comportamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione, in quanto non impedisce in modo assoluto all'INPS di accertare il credito. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde per ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2009. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, nascondendo così il debito. La Corte di Cassazione ha invece respinto il ricorso dell'INPS, confermando che i contributi erano ormai prescritti. I giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato i propri redditi da lavoro autonomo. Di conseguenza, il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla scadenza del pagamento e non è stato sospeso. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no se il reddito è basso
L'Istituto Previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un Avvocato per l'anno 2010, disponendo l'iscrizione alla Gestione separata INPS d'ufficio. L'Avvocato, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro (pari a 4.800 euro). La Corte d'Appello ha ritenuto non dovuti i contributi per via della natura occasionale dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Istituto Previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede lo svolgimento abituale dell'attività professionale. L'Ente pubblico non ha fornito prove dell'abitualità, poiché la sola iscrizione all'albo o il possesso della partita IVA non bastano a dimostrare la continuità del lavoro. Di conseguenza, l'Istituto Previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il professionista non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso se il reddito è stato comunque dichiarato, poiché l'ente può scoprirlo con i normali controlli. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per l'anno 2011 alla Gestione Separata. L'avvocato, non iscritto alla Cassa Forense per motivi di reddito, ha eccepito la prescrizione quinquennale, poiché la richiesta dell'ente previdenziale è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'INPS ha sostenuto che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione del quadro non equivale a un occultamento doloso. Di conseguenza, la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e il credito dell'INPS è definitivamente estinto.
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Prescrizione contributi gestione separata: proroga salva l’INPS
Una professionista, iscritta all'Albo Forense ma non alla relativa Cassa, si è opposta a un avviso di addebito dell'INPS per il pagamento dei contributi previdenziali. La Corte d'Appello ha ritenuto prescritta la pretesa dell'ente, fissando la decorrenza del termine al 16 giugno 2010. L'INPS ha fatto ricorso, sostenendo che un decreto ministeriale avesse prorogato la scadenza dei pagamenti al 6 luglio 2010, rendendo tempestiva la richiesta inviata il 1° luglio 2015. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la proroga dei termini di versamento sposta in avanti anche il giorno di inizio della prescrizione contributi gestione separata. Di conseguenza, la richiesta dell'ente previdenziale è legittima e tempestiva, poiché inviata prima della scadenza del termine quinquennale prorogato.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Tuttavia, la richiesta è stata notificata oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un inganno intenzionale. L'INPS dispone infatti di poteri ispettivi per verificare i redditi. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi previdenziali, con la vittoria del professionista e la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.
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